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Circolare

Circolare n. 20 del 13/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti su tre ambiti del D.L. n. 35/2005: la non imponibilità, ai fini IRPEF/IRES, della cessione ai dipendenti di personal computer di nuova fabbricazione a particolari condizioni; l’applicazione dell’IVA nelle vendite a distanza intracomunitarie, precisando il criterio decisivo del trasporto a destinazione; e le modifiche alla disciplina delle erogazioni liberali al terzo settore e alla ricerca scientifica, anche alla luce dell’abrogazione di precedenti agevolazioni. Richiama inoltre i precedenti documenti di prassi già emanati sul medesimo decreto.

Chiarimenti su cessione di PC ai dipendenti, vendite a distanza IVA e erogazioni liberali al terzo settore

Disposizioni del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale: chiarimenti su PC ai dipendenti, vendite a distanza e erogazioni liberali

La circolare interviene su alcune misure tributarie introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, fornendo precisazioni operative e interpretative di interesse per imprese, enti, professionisti e operatori del terzo settore. Il documento richiama inoltre i precedenti chiarimenti già forniti sul medesimo decreto.

Premessa e quadro dei precedenti interventi

L’Agenzia ricorda che su varie disposizioni del D.L. n. 35/2005 erano già intervenute le circolari n. 39/E del 19 agosto 2005, n. 53/E del 13 dicembre 2005, n. 54/E del 23 dicembre 2005, n. 1/E del 17 gennaio 2006 e n. 7/E del 13 febbraio 2006. La presente circolare si limita a ulteriori chiarimenti su tre ambiti specifici.

Cessione di personal computer ai dipendenti

La prima parte riguarda l’art. 7, comma 3-ter, del D.L. n. 35/2005, che esclude la tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, della cessione ai dipendenti di personal computer di nuova fabbricazione a corrispettivo pari al prezzo di acquisto, eventualmente comprensivi dei programmi di funzionamento.

L’agevolazione:

  • si applica solo a imprese o enti soggetti all’IRES;
  • riguarda la cessione in favore dei propri lavoratori dipendenti;
  • richiede che i personal computer siano di nuova fabbricazione;
  • richiede che i computer siano stati acquistati nello stesso esercizio in cui avviene la cessione.

La circolare richiama l’art. 51 TUIR per ricordare che, in via generale, il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro e che i beni ceduti concorrono al reddito nei limiti e secondo le regole del valore normale. Viene ribadito che, se il bene è ceduto gratuitamente, la tassazione riguarda il valore normale; se il dipendente corrisponde un prezzo, la base imponibile è data dalla differenza tra valore normale e quanto pagato. La norma speciale del D.L. n. 35/2005 deroga a tale disciplina, sottraendo a imposizione proprio la differenza tra valore normale del computer e somma corrisposta dal dipendente.

Vendite a distanza e applicazione dell’IVA

La circolare chiarisce poi l’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005, che interviene sulle cosiddette vendite a distanza nell’ambito degli scambi intracomunitari, in coerenza con la VI direttiva IVA e con gli artt. 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993.

Il punto centrale è che la nozione di vendita a distanza non dipende dal mezzo con cui l’ordine viene effettuato, ma dal fatto che:

  • l’acquirente sia un privato consumatore;
  • il trasporto dei beni sia effettuato dal cedente o per suo conto;
  • la merce sia destinata a un altro Stato membro.

La circolare sottolinea quindi che anche vendite concluse presso il punto vendita del fornitore possono rientrare nel regime delle vendite a distanza se il trasporto verso l’acquirente in altro Stato membro è eseguito dal cedente come elemento accessorio alla cessione principale. Il principio vale sia nel caso di soggetto italiano che cede a un cliente di altro Stato membro, sia nell’ipotesi inversa disciplinata dall’art. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993.

Perché l’operazione sia trattata come vendita a distanza, devono ricorrere i requisiti previsti dalla normativa:

  • cessione effettuata in base a cataloghi, per corrispondenza e simili;
  • cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari;
  • trasporto dei beni effettuato dal cedente o per suo conto da terzi.

In presenza di tali condizioni, le operazioni sono non imponibili fino al superamento, nell’anno solare precedente e in quello in corso, della soglia di 79.534,36 euro (154.000.000 lire), salvo che lo Stato membro di destinazione abbia fissato una soglia inferiore.

Rimborso dell’IVA già versata in Italia

L’art. 11-quater disciplina anche l’ipotesi in cui il bene, già assoggettato a IVA in Italia, venga poi considerato imponibile nello Stato membro di destinazione. In tal caso, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta italiana entro due anni dalla notifica dell’atto impositivo estero, facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

La circolare precisa che:

  • il termine biennale decorre dalla data di notifica dell’atto dell’autorità estera;
  • non è sufficiente il semplice avvio di controlli da parte dell’altro Stato membro;
  • il rimborso riguarda solo l’imposta relativa alle operazioni per le quali la debenza del tributo nello Stato estero sia stata definitivamente accertata;
  • la restituzione può avvenire, su richiesta del contribuente, anche mediante riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997;
  • il provvedimento di credito/compensazione può essere adottato solo dopo che l’ufficio competente ha verificato i presupposti del credito.

Erogazioni liberali, terzo settore e ricerca scientifica

L’ultima parte riguarda le modifiche alla disciplina delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.

Tra i soggetti beneficiari delle erogazioni deducibili sono incluse anche:

  • fondazioni e associazioni riconosciute con scopo statutario di svolgimento o promozione di attività di ricerca scientifica;
  • soggetti individuati con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

La deduzione è ammessa nei limiti:

  • del 10% del reddito complessivo dichiarato;
  • e comunque fino a un massimo di 70.000 euro annui.

La circolare ribadisce che le erogazioni non sono deducibili se effettuate prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. previsto dalla norma.

Infine, viene ricordato che il comma 355 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha abrogato il comma 8 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005. Tale comma prevedeva agevolazioni per trasferimenti gratuiti a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal MIUR, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché enti parco regionali e nazionali. L’abrogazione è collegata alla nuova disciplina agevolativa introdotta dalla legge finanziaria 2006 in materia di ricerca.

Vigilanza applicativa

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Premessa e precedenti chiarimenti

La circolare si colloca nell’ambito del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e segnala che su varie disposizioni sono già intervenute le circolari n. 39/E, 53/E, 54/E, 1/E e 7/E. Con il presente documento l’Agenzia fornisce ulteriori precisazioni su tre questioni specifiche.

Cessione di personal computer ai dipendenti

Viene chiarito che la cessione a corrispettivo pari al prezzo di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione, acquistati nello stesso esercizio della cessione ed eventualmente con i relativi programmi, non genera reddito imponibile in natura se effettuata da imprese o enti soggetti a IRES a favore dei propri dipendenti. La norma deroga all’art. 51, comma 3, TUIR: il valore tassabile, in caso di cessione gratuita, coincide col valore normale, mentre se il dipendente paga un corrispettivo rileva solo la differenza tra valore normale e somma versata. L’agevolazione opera entro la finalità di diffusione delle tecnologie digitali e non riguarda cessioni diverse da quelle previste dalla norma.

Vendite a distanza e IVA intracomunitaria

L’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005 viene interpretato in senso chiaramente conforme alla disciplina comunitaria: ciò che qualifica le vendite a distanza non è il mezzo usato per l’ordine (fax, telefono, e-mail, ecc.), ma il fatto che il trasporto dei beni sia effettuato dal cedente o per suo conto verso un privato consumatore in altro Stato membro. Restano quindi rilevanti gli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. La non imponibilità/assoggettamento nel Paese di destinazione opera al ricorrere dei requisiti previsti e, per le vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, al superamento del limite di 79.534,36 euro (154.000.000 lire) nell’anno solare precedente e in quello in corso, salvo diverso importo più basso fissato dallo Stato membro interessato.

Rimborso dell’IVA indebitamente versata in Italia

Se una cessione è già stata assoggettata a IVA in Italia ma lo Stato membro di destinazione richiede anche il pagamento dell’imposta nel proprio territorio, il contribuente può chiedere la restituzione dell’IVA italiana entro due anni dalla notifica dell’atto impositivo estero, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. La circolare precisa che il termine decorre dalla notifica dell’atto con cui l’autorità estera fa valere formalmente la pretesa impositiva; non basta il semplice avvio dei controlli. Su richiesta del contribuente, il rimborso può essere trasformato in credito utilizzabile in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, previa verifica dei presupposti da parte dell’ufficio competente.

Erogazioni liberali al terzo settore e ricerca scientifica

L’art. 1-bis del D.L. n. 106/2005 ha esteso l’ambito dei beneficiari delle erogazioni liberali deducibili ex art. 14 del D.L. n. 35/2005 includendo fondazioni e associazioni riconosciute con finalità di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La deduzione spetta nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque fino a 70.000 euro annui. Le erogazioni non sono deducibili se effettuate prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. previsto dalla norma. Inoltre, la legge finanziaria 2006 ha abrogato il comma 8 dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005, eliminando le precedenti agevolazioni per alcuni trasferimenti gratuiti a favore di università, enti di ricerca e enti parco, in ragione della nuova disciplina introdotta in materia di ricerca.

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