Circolare n. 21 del 15/06/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 203/2005 per contrastare il dividend washing, cioè le operazioni di cessione di partecipazioni "utili compresi" finalizzate a trasformare dividendi non tassati in minusvalenze deducibili. Vengono chiariti ambito oggettivo, decorrenza dal 1° gennaio 2006, rapporti con l’art. 37-bis del DPR n. 600/1973, obblighi di comunicazione per minusvalenze superiori a 50.000 euro e criteri operativi per il confronto tra minusvalenze e dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti. La circolare distingue inoltre tra titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e titoli dell’attivo circolante, e disciplina le modalità di imputazione/storno dei dividendi ai fini del calcolo della quota indeducibile.
Disciplina anti-elusiva sul dividend washing e indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni
Disciplina anti-elusiva sul dividend washing
La circolare esamina l’art. 5-quinquies del D.L. n. 203/2005, che ha introdotto nel TUIR una disciplina specifica contro le operazioni di cessione di partecipazioni cd. "utili compresi". Lo scopo è impedire che dividendi non imponibili siano trasformati, tramite cessioni strumentali, in minusvalenze o differenze negative deducibili. La disciplina opera come presunzione legale mirata, con un ambito applicativo definito in modo da evitare sia eccessi di generalizzazione sia spazi di elusione.
Ambito oggettivo della regola
La norma inserisce nell’art. 109 TUIR i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Il comma 3-bis prevede l’indeducibilità delle minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87, fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, o dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo. La disposizione si applica anche alle differenze negative tra ricavi e costi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d).
La circolare precisa che non vi sono esclusioni testuali che limitino l’ambito applicativo: la regola riguarda in via generale le cessioni di titoli partecipativi, anche nell’ambito del trading, a prescindere dal fatto che i titoli siano quotati o meno e dal rapporto tra le controparti. Inoltre, la disciplina viene richiamata anche per altre operazioni con effetti realizzativi, come i conferimenti di titoli ex art. 175 TUIR e le liquidazioni per recesso del socio o per liquidazione della società.
Requisiti dei titoli e limiti applicativi
Il comma 3-ter delimita ulteriormente il perimetro della norma, riferendola alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisiti nei 36 mesi precedenti il realizzo, purché soddisfino i requisiti oggettivi per l’esenzione di cui all’art. 87, comma 1, lettere c) e d). Ne consegue che la disciplina sul dividend washing opera solo se ricorrono entrambe le condizioni: il possesso da meno di 36 mesi e la presenza dei requisiti oggettivi per la participation exemption, pur in assenza del requisito soggettivo per fruirne, poiché in tal caso le eventuali minusvalenze sarebbero comunque irrilevanti.
La circolare sottolinea anche che i dividendi relativi a titoli qualificabili per la participation exemption non assumono rilievo ai fini del confronto, poiché le minusvalenze su tali titoli non sarebbero comunque deducibili.
Decorrenza e acconti d’imposta
La disciplina si applica alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate dal 1° gennaio 2006. Ai fini del calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta 2006, o per i periodi non coincidenti con l’anno solare iniziati dopo tale data, occorre rideterminare le imposte del periodo precedente tenendo conto delle nuove disposizioni dell’art. 109 TUIR.
La circolare precisa che nel calcolo dei dividendi rilevanti rientrano non solo quelli percepiti dal 1° gennaio 2004 e gli acconti sui dividendi deliberati e distribuiti dopo il 30 settembre 2003, già esclusi da tassazione per effetto della riforma fiscale, ma anche i dividendi percepiti nel precedente regime con credito d’imposta.
Rapporti con l’art. 37-bis del DPR n. 600/1973
Il nuovo comma 3-quater prevede espressamente che resti ferma l’applicazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973. La circolare chiarisce che tale clausola consente all’Amministrazione finanziaria di contestare, in base alla disciplina generale antielusiva, anche operazioni diverse da quelle coperte dalla presunzione legale, qualora perseguano il medesimo intento elusivo.
L’art. 37-bis può dunque trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, per:
- minusvalenze o differenze negative che residuino dopo l’applicazione della regola specifica, perché eccedenti i dividendi esenti dei 36 mesi precedenti;
- minusvalenze o differenze negative realizzate prima del 1° gennaio 2006;
- qualunque operazione complessiva che, pur non rientrando nella disciplina specifica, sia comunque elusiva.
Obbligo di comunicazione per minusvalenze superiori a 50.000 euro
Per agevolare i controlli, l’art. 5-quinquies, comma 3, impone al contribuente di comunicare all’Agenzia delle entrate le minusvalenze e le differenze negative dedotte di importo superiore a 50.000 euro su azioni e altri titoli quotati, realizzate a decorrere dal periodo d’imposta al quale si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 344/2003. La comunicazione è finalizzata a consentire la verifica della conformità delle operazioni all’art. 37-bis.
L’omissione, l’incompletezza o la falsità della comunicazione comportano l’indeducibilità del componente negativo. La circolare rinvia a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia per la definizione dei dati da comunicare e delle relative modalità e termini. È inoltre richiamata la possibilità, per il contribuente, di integrare le dichiarazioni pregresse ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, per prevenire contestazioni sull’elusività dell’operazione.
Modalità operative per titoli e dividendi correlati
La disciplina si applica alla cessione di titoli privi dei requisiti oggettivi per la participation exemption, acquistati nei 36 mesi precedenti il realizzo. In caso di minusvalenza o differenza negativa, occorre individuare i dividendi relativi a quel titolo percepiti nei 36 mesi precedenti e confrontarne la quota non imponibile con il componente negativo.
Quando vi sono titoli omogenei acquisiti in tempi diversi, la circolare osserva che è necessario identificare il singolo titolo ceduto e correlargli i dividendi specifici. La norma primaria non detta criteri puntuali per tale individuazione; perciò, in mancanza di una disciplina espressa, può essere seguito il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e valutazione del magazzino titoli. Se tale metodo non conserva le date di acquisto, il contribuente può adottare un criterio uniforme alternativo, solo ai fini dell’applicazione della norma, purché sia documentabile su richiesta degli uffici.
Titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Per i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie l’individuazione del titolo ceduto e dei dividendi correlati è in genere più semplice. La circolare fornisce un esempio in cui una partecipazione acquistata e poi ceduta con minusvalenza consente la deduzione solo per la parte eccedente la quota non imponibile dei dividendi percepiti. Se i titoli immobilizzati sono valutati con criteri simili a quelli dell’attivo circolante, si applicano considerazioni analoghe.
Titoli iscritti nell’attivo circolante
Per i titoli iscritti nell’attivo circolante il contribuente può scegliere il metodo di movimentazione e valutazione del magazzino adottato in bilancio oppure, se tale metodo non consente di ricostruire le date di acquisto, un criterio uniforme alternativo che consenta di individuare con precisione l’anzianità dei titoli ceduti e i dividendi percepiti in relazione ad essi. In ogni caso, il criterio alternativo ha una funzione limitata all’individuazione dell’holding period, mentre la determinazione del componente negativo da sterilizzare deve seguire il metodo di valutazione del magazzino rilevante anche fiscalmente ai sensi dell’art. 92 TUIR.
Regole di confronto e "storno" del monte dividendi
Una volta individuato il titolo e i dividendi correlati, la minusvalenza o differenza negativa va confrontata con la sola quota non imponibile dei dividendi. La parte eventualmente eccedente resta deducibile. La circolare precisa che i dividendi riferibili al titolo ceduto devono essere "stornati" dal monte dividendi rilevante per le successive cessioni della medesima categoria, includendo sia la quota non imponibile sia quella imponibile, poiché entrambe incidono sulla misura della componente negativa deducibile o sterilizzabile.
Per i metodi di magazzino che comportano stratificazione dei titoli o aggiornamento del costo medio, il monte dividendi va stornato solo quando le cessioni generano componenti negative di reddito; non rilevano invece le cessioni da cui emergono differenze positive.
Divieti di compensazione tra plus e minusvalenze
La circolare chiarisce che le minusvalenze o differenze negative derivanti dalla cessione di ciascun titolo non possono essere compensate con plusvalenze o differenze positive relative alla cessione di altri titoli della stessa categoria omogenea. Non è quindi ammessa la compensazione dei risultati positivi e negativi realizzati nella stessa giornata né, più in generale, la compensazione all’interno di un’unica operazione che comprenda titoli omogenei acquistati in momenti diversi. Ogni componente negativo deve essere confrontato analiticamente con i dividendi del titolo cui si riferisce.
Cessione totale e successivo riacquisto di titoli della stessa categoria
Se, nei 36 mesi precedenti, sono stati ceduti tutti i titoli di una determinata categoria e successivamente ne sono stati riacquistati di nuovi, il periodo rilevante ai fini del confronto si restringe ai dividendi percepiti dopo il riacquisto. Nell’esempio riportato, solo i dividendi successivi al nuovo acquisto devono essere considerati per applicare la disciplina sul dividend washing, mentre quelli percepiti in relazione ai titoli già non più posseduti restano irrilevanti.
Punti principali
Finalità della norma e ambito oggettivo
La disciplina introduce nel TUIR un regime di indeducibilità delle minusvalenze su azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti per la participation exemption, fino a concorrenza dei dividendi non imponibili percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo. La regola si applica anche alle differenze negative tra ricavi e costi di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d), e mira a contrastare le operazioni di arbitraggio fiscale senza colpire indiscriminatamente le cessioni prive di intenti elusivi.
Decorrenza temporale e acconti
La disposizione si applica alle minusvalenze e differenze negative realizzate dal 1° gennaio 2006. Ai fini degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativi al periodo d’imposta che inizia dal 1° gennaio 2006, gli acconti vanno ricalcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle nuove regole. Nel perimetro dei dividendi da considerare rientrano anche quelli percepiti in periodi precedenti, inclusi dividendi già tassati nel vecchio regime con credito d’imposta.
Rapporti con l’art. 37-bis DPR 600/1973
La disciplina specifica opera solo per titoli partecipativi acquistati nei 36 mesi precedenti il realizzo e che presentino i requisiti oggettivi per la participation exemption, ma non per le partecipazioni prive di tali requisiti, ad esempio quelle relative a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o che non svolgono attività commerciale. Resta ferma l’applicazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973, che può essere invocato anche per fattispecie diverse da quelle coperte dalla presunzione legale, comprese le minusvalenze eccedenti i dividendi esenti, le operazioni anteriori al 1° gennaio 2006 e gli altri casi comunque elusivi.
Obbligo di comunicazione per minusvalenze rilevanti
Per agevolare i controlli, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate le minusvalenze e differenze negative dedotte di importo superiore a 50.000 euro su azioni e altri titoli quotati, realizzate a decorrere dal periodo d’imposta al quale si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 344/2003. La comunicazione serve a verificare la conformità all’art. 37-bis; omissioni, incompletezze o falsità determinano l’indeducibilità del componente negativo. Le modalità operative sono rinviate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Criteri di individuazione dei titoli e dei dividendi correlati
In presenza di titoli omogenei acquistati in tempi diversi, occorre individuare il singolo titolo ceduto, la sua anzianità di possesso e i dividendi non imponibili a esso riferibili nei 36 mesi precedenti. La norma non disciplina espressamente i criteri per selezionare il titolo ceduto e i dividendi correlati; la circolare ammette l’uso del metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e valutazione del magazzino titoli oppure, se questo non consente di memorizzare le date di acquisto, un criterio uniforme alternativo da documentare a richiesta dell’Ufficio.
Titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Per i titoli immobilizzati l’individuazione del titolo ceduto e dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti è normalmente più agevole. La minusvalenza è indeducibile fino alla quota corrispondente ai dividendi non imponibili riferiti a quel titolo; nell’esempio riportato, una minusvalenza di 20.000 euro viene dedotta solo per 10.500 euro, dopo lo scomputo della quota non imponibile dei dividendi percepiti. Se i titoli immobilizzati sono valutati con criteri simili a quelli dell’attivo circolante, valgono criteri analoghi di individuazione.
Titoli iscritti nell’attivo circolante e metodo di valutazione
Per i titoli dell’attivo circolante il contribuente può utilizzare il metodo di movimentazione e valutazione del magazzino adottato in bilancio oppure, in mancanza di memorizzazione delle date di acquisto, un criterio uniforme alternativo solo ai fini dell’holding period e della correlazione con i dividendi. Tale criterio deve essere documentato se richiesto. La quantificazione del componente negativo da sottoporre alla limitazione deve comunque seguire il metodo di valutazione del magazzino utilizzato nel bilancio d’esercizio, che rileva anche fiscalmente ai sensi dell’art. 92 TUIR.
Calcolo della sterilizzazione e divieto di compensazione
La minusvalenza o differenza negativa va confrontata con la quota non imponibile dei dividendi relativi al titolo ceduto; la parte eccedente resta deducibile. I dividendi correlati al titolo ceduto, sia per la quota non imponibile sia per quella imponibile, devono essere "stornati" dal monte dividendi dei 36 mesi precedenti, così da non essere considerati in successive cessioni della medesima categoria. Non è consentita la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze di altri titoli della stessa categoria omogenea: ogni componente negativo va confrontato analiticamente con i dividendi del titolo cui si riferisce.
Gestione dei casi di trading e riacquisto di titoli
Se, nel corso dei 36 mesi precedenti la cessione, tutti i titoli di una determinata categoria sono stati ceduti e successivamente riacquistati, il periodo di osservazione rilevante si restringe ai soli dividendi percepiti dopo il riacquisto. Nell’esempio della società che vende tutte le azioni di X, poi ne riacquista nuove e successivamente le cede con differenza negativa, ai fini del dividend washing si considerano solo i dividendi maturati dal nuovo acquisto in poi, non quelli riferiti a titoli non più posseduti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 13 giu 2006Circolare n. 18 del 13/06/2006
- Circolare · 13 giu 2006Circolare n. 19 del 13/06/2006
- Circolare · 13 giu 2006Circolare n. 20 del 13/06/2006
- Circolare · 19 giu 2006Circolare n. 22 del 19/06/2006
- Circolare · 22 giu 2006Circolare n. 23 del 22/06/2006
- Circolare · 26 giu 2006Circolare n. 25 del 26/06/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →