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Circolare

Circolare n. 25 del 26/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rivaluta il trattamento IRPEF delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70/1975. Alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’Agenzia riconosce l’applicazione della tassazione agevolata sull’87,5% delle prestazioni riferibili al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, anche per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993. Gli uffici devono quindi adeguarsi alla giurisprudenza, riesaminare il contenzioso pendente e, se ne ricorrono i presupposti, procedere all’abbandono delle liti e al rimborso richiesto.

Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza presso enti ex legge n. 70/1975

Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza presso enti ex legge n. 70/1975

La circolare affronta il regime IRPEF applicabile alle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L’intervento nasce dal contenzioso sorto sul trattamento delle quote maturate entro il 31 dicembre 2000 e recepisce l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in favore della tassazione agevolata.

Premessa e origine del contenzioso

L’Agenzia richiama il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 295/E dell’11 settembre 2002, secondo cui le prestazioni erogate da tali forme pensionistiche integrative, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000, non potevano beneficiare della tassazione dell’87,50% perché non configurabili come fondi integrativi di previdenza complementare. Tale impostazione ha generato un ampio contenzioso, nel quale i contribuenti hanno invocato l’adeguamento del sostituto d’imposta alla giurisprudenza favorevole.

Riferimenti normativi

La disciplina agevolativa è stata introdotta dall’articolo 48, comma 7-bis, del TUIR, tramite l’articolo 13, comma 8, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione prevedeva che le prestazioni periodiche erogate ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 costituissero reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto. Successivamente, per effetto del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, la norma è stata trasfusa nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, oggi articolo 52.

Dal 1° gennaio 2001, in base all’articolo 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, il criterio di tassazione è stato modificato: le prestazioni pensionistiche sono tassate al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e a quella già tassata come reddito di capitale.

La questione dei fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993

La circolare ricostruisce il fondamento della precedente posizione amministrativa, basata sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 124/1993. Tale norma salvaguardava le forme pensionistiche complementari già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, a condizione che, se già configurate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, si dotassero entro due anni di strutture gestionali, amministrative e contabili separate.

Su questa base, Ministero del lavoro e COVIP avevano distinto le forme integrative di previdenza istituite a favore dei dipendenti degli enti previdenziali da quelle di previdenza complementare sottoposte alla vigilanza della COVIP, ritenendo l’agevolazione applicabile solo ai casi di adeguamento ai precetti del decreto istitutivo.

L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione

La Suprema Corte non ha condiviso tale impostazione e ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata anche per i fondi integrativi preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993. La circolare richiama in particolare:

  • Cass. 23 maggio 2005, n. 10842, che afferma l’applicazione della disciplina a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data della legge n. 421/1992;
  • Cass. 17 giugno 2005, n. 13095, secondo cui il beneficio fiscale non può essere escluso per la sola trasformazione delle pregresse forme integrative;
  • ulteriori conformi pronunce: Cass. 10 giugno 2005, n. 12356; 12 luglio 2005, n. 14655; 11 novembre 2005, n. 22843.

La circolare menziona anche il parere n. 40695 del 5 aprile 2006 dell’Avvocatura Generale dello Stato, che riconosce come consolidato l’orientamento giurisprudenziale.

Ambito temporale della tassazione agevolata

La tassazione nella misura dell’87,5% si applica alle prestazioni periodiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000, come già chiarito nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, punto 4.4. La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47/2000, per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari al 1° gennaio 2001 le nuove modalità di tassazione si applicano soltanto alle prestazioni riferibili agli importi maturati da quella data.

Ne consegue che anche i soggetti cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell’imposizione agevolata sulla quota della prestazione periodica riferibile al montante maturato entro tale data.

Indicazioni operative e gestione del contenzioso

Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, l’Agenzia ritiene di non dover proseguire la coltivazione delle controversie pendenti sulla materia. Gli uffici sono quindi invitati a:

  • uniformarsi all’orientamento della Corte di Cassazione;
  • riesaminare caso per caso il contenzioso pendente;
  • procedere, ove ne ricorrano i presupposti, all’abbandono secondo le modalità di rito;
  • effettuare, se del caso, il rimborso richiesto.

Le Direzioni Regionali devono vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

Punti principali

Origine del contenzioso e posizione iniziale dell’Agenzia

La circolare nasce dal diffuso contenzioso sul regime IRPEF delle erogazioni pensionistiche dei fondi integrativi degli istituti di previdenza ex legge n. 70/1975, limitatamente alla parte maturata entro il 31 dicembre 2000. In precedenza, con la risoluzione n. 295/E dell’11 settembre 2002, l’Agenzia aveva escluso l’applicazione della tassazione agevolata dell’87,5% per tali trattamenti, ritenendo che non potessero qualificarsi come fondi integrativi di previdenza complementare.

Quadro normativo di riferimento

L’agevolazione discende dall’articolo 48, comma 7-bis, del TUIR, introdotto dall’articolo 13, comma 8, del D.Lgs. n. 124/1993 e poi traslato, senza modifiche, nell’articolo 48-bis, comma 1, lettera d), del TUIR (ora articolo 52). Fino al 31 dicembre 2000, le prestazioni periodiche erogate ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 costituivano reddito per il 87,50% dell’ammontare corrisposto; dal 1° gennaio 2001, per effetto del D.Lgs. n. 47/2000, la tassazione avviene al netto della parte già assoggettata a imposta e di quella già tassata come reddito di capitale.

Questione interpretativa sui fondi preesistenti

La precedente interpretazione dell’Agenzia, basata sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 124/1993, distingueva le forme pensionistiche complementari preesistenti che si fossero adeguate ai requisiti del decreto istitutivo da quelle non adeguate. Tale impostazione era stata seguita anche da Ministero del lavoro e COVIP, con un trattamento differenziato per le forme integrative di previdenza costituite a favore dei dipendenti degli enti previdenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992.

Orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha però riconosciuto l’applicabilità della tassazione agevolata anche ai fondi integrativi preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993. La Suprema Corte ha affermato che le disposizioni riguardano tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/1992, senza esclusioni, e che il beneficio fiscale non può essere negato per la sola trasformazione delle preesistenti forme integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare. La circolare richiama, oltre alle sentenze n. 10842/2005 e n. 13095/2005, anche le pronunce n. 12356/2005, n. 14655/2005 e n. 22843/2005.

Limite temporale dell’agevolazione

La tassazione nella misura dell’87,5% si applica alle prestazioni periodiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000. In base all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47/2000, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2001, il nuovo regime fiscale vale solo per le prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data in avanti. Ne deriva che anche chi è cessato dal servizio dopo il 31 dicembre 2000 può beneficiare dell’aliquota agevolata sulla quota di prestazione riferibile al montante maturato entro quella data.

Conclusioni operative per gli uffici

Alla luce dell’orientamento consolidato della Cassazione, l’Agenzia ritiene non opportuno proseguire il contenzioso su questa materia. Gli uffici devono uniformarsi alla giurisprudenza, riesaminare caso per caso le controversie pendenti e, se ne ricorrono i presupposti, procedere all’abbandono secondo le modalità di rito, eventualmente dopo aver eseguito il rimborso richiesto. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni.

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