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Circolare

Circolare n. 19 del 13/06/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto interministeriale 20 aprile 2006 sui criteri di determinazione forfetaria del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006. In particolare, chiarisce che dal periodo d'imposta 2005 il reddito eccedente i limiti agricoli può essere determinato forfetariamente anche per i cani, indicando il relativo coefficiente di normalizzazione e le modalità di compilazione del quadro RD nei modelli UNICO 2006. Vengono inoltre richiamati i principi del TUIR, la possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario e le regole dello schema di calcolo semplificato.

Determinazione del reddito d'impresa da allevamento e inserimento dei cani nel modello UNICO 2006

Determinazione del reddito da allevamento e inserimento dei cani nei modelli UNICO 2006

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul decreto interministeriale 20 aprile 2006 in materia di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali. Il documento è rilevante per la compilazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2006 e, in particolare, per l'individuazione della disciplina applicabile al reddito eccedente i limiti dell'attività agricola.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, che considera agricole le attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Richiama inoltre il comma 3 dello stesso articolo, che demanda a un decreto interministeriale la fissazione, per ciascuna specie animale, del numero dei capi che rientra nei limiti agricoli, tenendo conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere necessarie.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del TUIR, il reddito derivante dall'allevamento oltre il limite previsto dall'articolo 32 concorre a formare reddito d'impresa nella parte eccedente.

Decreto 20 aprile 2006 e periodo di applicazione

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali il 20 aprile 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006, ha fissato per il biennio 2005-2006 i parametri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali. In particolare, il decreto individua:

  • il numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria;
  • il valore medio di reddito attribuibile a ciascun capo allevato in eccedenza;
  • i criteri di determinazione basati sulle tabelle 1, 2 e 3 allegate.

La circolare precisa che, poiché il decreto è intervenuto successivamente alla pubblicazione dei modelli di dichiarazione UNICO 2006, le nuove indicazioni vanno considerate ai fini del periodo d'imposta 2005.

Determinazione forfetaria e opzione per il regime ordinario

Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può scegliere di non utilizzare il sistema forfetario. In tal caso, il reddito relativo alla parte eccedente i limiti di allevamento viene determinato sulla base delle risultanze contabili, secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa previste dagli articoli 55 e seguenti del TUIR.

Per la determinazione forfetaria resta invece applicabile il meccanismo previsto dall'articolo 56, comma 5, con compilazione del quadro RD nei modelli:

  • UNICO Enti non commerciali (ENC),
  • UNICO Società di persone (SP),
  • UNICO Persone fisiche (PF), fascicolo III.

Schema di calcolo semplificato nel quadro RD

La circolare richiama la circolare ministeriale n. 150 del 1 dicembre 1978, parte IV, che ha predisposto un sistema semplificato di calcolo per le ipotesi più complesse, come l'allevamento su più fasce di qualità o di più specie animali.

Le istruzioni al quadro RD prevedono uno schema di calcolo articolato in due sezioni:

  • la prima serve a convertire i redditi agrari relativi alle sei fasce di qualità in un unico reddito agrario normalizzato alla sesta fascia base;
  • la seconda serve a convertire il numero di capi allevati di specie diverse in un unico valore normalizzato alla specie base, identificata nei piccioni, quaglie e altri volatili, mediante appositi coefficienti di normalizzazione.

Introduzione della specie cani nella tabella 3

Il decreto interministeriale 20 aprile 2006 ha introdotto, nella tabella 3, colonna "Categorie di animali", la voce cani. La conseguenza operativa è che, dal periodo d'imposta 2005, il reddito derivante dall'allevamento dei cani eccedente il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR può essere determinato forfetariamente.

Per la sezione 2 dello schema di calcolo, il coefficiente di normalizzazione della specie cani è pari a 240,000. Tale valore è ottenuto rapportando il consumo pro capite di unità foraggere dei cani, pari a 480, al consumo della specie base, pari a 2.

Conteggio dei cuccioli

Un ulteriore chiarimento riguarda il computo dei cani allevati: la tabella 3 dispone che debbano essere conteggiati anche i cuccioli sin dal momento della nascita. La regola è specifica per i cani e differisce da quella prevista per le altre specie animali.

Punti principali

Parametri del decreto interministeriale 20 aprile 2006

Il decreto del 20 aprile 2006, emanato di concerto tra Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole e forestali e pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, ha fissato per il biennio 2005-2006 i parametri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del TUIR. Il decreto individua il numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile a ciascun capo eccedente, sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate.

Quadro normativo del TUIR e reddito d'impresa

La circolare richiama l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, secondo cui sono attività agricole quelle dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Richiama inoltre l'articolo 32, comma 3, che demanda a un decreto interministeriale la determinazione, per ciascuna specie animale, del numero dei capi rientranti nei limiti agricoli. Per la parte eccedente tali limiti, il reddito concorre a formare reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del TUIR.

Scelta del contribuente tra regime forfetario e contabilità ordinaria

In dichiarazione dei redditi il contribuente può scegliere di non avvalersi del sistema forfetario. In tal caso, il reddito relativo alla parte eccedente i limiti previsti viene determinato sulla base delle risultanze della contabilità secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa contenute negli articoli 55 e seguenti del TUIR.

Compilazione del quadro RD nei modelli UNICO 2006

Per la determinazione forfetaria del reddito da allevamento ai sensi dell'articolo 56, comma 5, è prevista la compilazione del quadro RD nei modelli UNICO Enti non commerciali (ENC), UNICO Società di persone (SP) e UNICO Persone fisiche (PF), fascicolo III. La circolare richiama inoltre lo schema di calcolo semplificato predisposto nelle istruzioni al quadro RD, articolato in due sezioni: la prima per normalizzare i redditi agrari delle sei fasce di qualità alla sesta fascia base; la seconda per convertire i capi allevati di specie diverse in un unico valore normalizzato alla specie base.

Introduzione dei cani tra le specie allevabili

Poiché il decreto interministeriale è stato approvato dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei modelli UNICO 2006, esso ha introdotto nella tabella 3, colonna "Categorie di animali", la voce cani. Di conseguenza, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, il reddito derivante dall'allevamento dei cani eccedente il limite di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR può essere determinato forfetariamente secondo le regole indicate dalla circolare.

Coefficiente di normalizzazione per i cani

Per la compilazione della sezione 2 dello schema di calcolo, il coefficiente di normalizzazione della specie animale cani è pari a 240,000. Il valore deriva dal rapporto tra il consumo pro capite di unità foraggere dei cani, pari a 480, e quello della specie base (piccioni, quaglie e altri volatili), pari a 2, secondo la tabella 3 allegata al decreto.

Conteggio dei cuccioli

La tabella 3 stabilisce che, nel computo dei cani allevati, devono essere conteggiati anche i cuccioli sin dal momento della nascita, a differenza di quanto previsto per gli altri animali.

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