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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23831/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese non identificabile dal testo, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di essere partito dopo una rissa tra gli abitanti del proprio villaggio e quelli di un villaggio vicino, sorta per la proprietà di un terreno, durante la quale aveva ferito il figlio del capo del villaggio avversario. Respinta la domanda dalla Commissione territoriale di Padova, il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, con decreto del 21 giugno 2019 n. 5129, aveva rigettato il ricorso. In cassazione il richiedente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 14, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che i fatti narrati integrassero un danno grave, che la persecuzione potesse provenire anche da soggetti non statuali e che il giudice dovesse svolgere attività istruttoria officiosa in adempimento del dovere di cooperazione. Con il secondo ha dedotto vizio motivazionale e motivazione apparente, lamentando che non fosse stata valutata compiutamente la sua situazione personale e che non fossero state considerate le carenze di garanzia legale e di giusto processo nel Paese di origine; ha inoltre sostenuto che il rigetto fosse fondato sulla sola non credibilità del racconto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è risultato generico e non autosufficiente: i fatti asseritamente omessi non erano specificati nello svolgimento del motivo; la censura richiamava l’art. 14, lett. b), del D.Lgs. n. 251/2007, ma argomentava anche sul riconoscimento dello status di rifugiato, senza distinguere le forme di protezione, e invocava il dovere di cooperazione senza precisare rispetto a quale tutela. Il secondo motivo sovrapponeva nuovamente le diverse forme di protezione e non si confrontava con la ratio del decreto impugnato, che le aveva esaminate separatamente e aveva motivato il rigetto non soltanto con la non credibilità del racconto, ma anche rilevando la natura privata della controversia sulla proprietà del terreno, l’assenza di violenza generalizzata nel Paese di provenienza e l’insufficiente integrazione sociale in Italia, essendo stata dedotta soltanto la frequenza di un corso di lingua italiana. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    Si invoca, ancora in rubrica, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ma nello svolgimento del motivo si fa riferimento alla fondatezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

    La Corte non decide nel merito dei presupposti del danno grave previsto dalla disposizione: rileva che il motivo è inammissibile perché la censura normativa non è sviluppata in modo coerente e confonde la protezione sussidiaria con la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’inammissibilità, quando dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non individua e specifica nello svolgimento della censura i fatti che assume trascurati.
  • Quando si deduce la violazione di una norma riferita a una specifica forma di protezione, il motivo deve sviluppare una censura coerente con quella tutela e distinguerla dalle altre forme di protezione richieste; la loro sovrapposizione, senza precisare a quale domanda si riferisca la censura, può determinarne l’inammissibilità.
  • La doglianza sul mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria deve indicare la forma di protezione cui si riferisce e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in particolare quando attribuisce il rigetto a una sola ragione mentre il giudice ha esaminato distintamente le diverse domande e ha fondato la decisione anche su ulteriori ragioni.
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