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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23863/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto l'appello del Comune e rigettato l'opposizione ai verbali per eccesso di velocità. La ricorrente contestava: 1) violazioni procedurali e decadenze relative a produzioni documentali e novità in appello; 2) illegittimità dell'inclusione della strada tra quelle autorizzate per rilevamenti automatici (art.4 D.L.121/2002) per inadeguatezza della banchina e carenza di segnalazione; 3) errata qualificazione dell'accesso/intersezione in prossimità del velox e mancata ripetizione della segnaletica secondo il D.M. 15/08/2007; 4) omesso esame della questione circa l'uso pubblico della strada privata (via Cesarina) e quindi sull'esistenza di intersezioni a raso; 5) mancata considerazione della scarsa visibilità del dispositivo di rilevamento (violazione art.142 Codice della Strada e DPR 495/1992). La ricorrente denunciava inoltre vizi nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità e collegamento alle fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., contenessero censure generiche o un sindacato di merito inammissibile, e non indicassero con precisione i documenti o i passaggi decisivi su cui fondare le censure (mancata indicazione di punti salienti della CTU, mancata precisazione dei documenti prodotti in appello e del loro effetto decisivo). La Corte ha inoltre richiamato la competenza prefettizia in materia di elenchi di strade per il controllo automatico e l'insindacabilità in sede di legittimità di valutazioni probatorie non adeguatamente contestate in primo grado. Ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e agli oneri previsti dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 142, commi 6-bis e 8

    Richiamata in relazione all'obbligo di adeguata segnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento della velocità; la Corte ha ritenuto che le censure sulla visibilità fossero generiche e non adeguatamente dimostrate né tempestivamente contestate in primo grado, rendendo il sindacato di merito inammissibile

  • D.P.R. n. 495/1992, art. 79 comma 3 e Regolamento di Esecuzione art. 104 comma 2

    Richiamati per il principio secondo cui i segnali prescrittivi devono essere ripetuti dopo ogni intersezione sul tratto interessato; la Corte ha sottolineato che la qualificazione di accesso vs. intersezione dipende dalla natura pubblica o privata della strada e dalla CTU

  • L. n. 120/2010, art. 25 comma 2

    Cita la norma nel contesto della disciplina sulla segnaletica e controllo della velocità; la Corte ha valutato la norma in combinato disposto con il regolamento di esecuzione e con i risultati della CTU

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 7

    Indica che le opposizioni ai verbali del Codice della Strada seguono il rito del lavoro; conseguenza: regole di preclusione e decadenza (art.416 c.p.c.) per le produzioni e indicazioni probatorie del convenuto

  • D.L. n. 121/2002 (conv. L. n. 168/2002), art. 4

    Attribuisce al Prefetto la competenza a individuare le strade abilitabili per rilevamenti automatici; la Corte ha richiamato la limitata sindacabilità della scelta prefettizia, salvo vizi palesi e fatti decisivi adeguatamente dedotti

  • D.M. 15 agosto 2007, artt. 2 e 3

    Norme tecniche su anticipo della segnaletica e ripetizione dopo intersezioni; la Corte ha osservato che le doglianze su applicazione del DM sono trattate come questioni di merito se non specificamente documentate in primo grado

  • D.M. 5.11.2001 n. 6792

    Richiamato sul tema dell'adeguamento e classificazione delle strade (categoria C); la Corte ha tenuto conto della cronologia di costruzione/riqualificazione e della CTU

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112, 366, 369, 416, 437 e art. 360

    Richiamati per i profili processuali: esigenze di specificità dei motivi di cassazione (art.360), obblighi di allegazione e deposito di mezzi di prova (art.416 c.p.c.), e limiti al sindacato di merito in cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13 comma 1-quater

    Norma richiamata relativ a penalità per ricorsi infondati e modalità di liquidazione delle spese; Corte ha disposto l'applicazione degli oneri previsti

Massime di principio

  • In opposizioni a verbali per rilevamento automatico della velocità: produrre tutti i documenti e contestazioni rilevanti già in primo grado; la mancata indicazione o deposito può determinare decadenza e rendere inammissibili censure successive.
  • I vizi relativi alla qualificazione della strada (pubblica vs privata ad uso pubblico) e alla natura di un accesso come intersezione devono essere provati e spesso si risolvono tramite CTU: l'orientamento del giudice di merito sulle risultanze tecniche è difficile da sindacare in cassazione se non adeguatamente e tempestivamente impugnato.
  • La competenza del Prefetto ad autorizzare l'installazione di apparecchi automatici è riservata; la sindacabilità giurisdizionale è limitata salvo che emergano fatti decisivi e specifici che dimostrino l'inesistenza dei presupposti normativi.
  • Le doglianze sulla insufficiente segnalazione o sulla scarsa visibilità del dispositivo sono rilevanti ma devono essere documentate concretamente (misurazioni, fotografie, CTU punti salienti) e dispute già in primo grado: mere affermazioni generiche non bastano.
  • In sede di cassazione è indispensabile collegare ogni censura ai motivi tassativi dell'art.360 c.p.c. con argomentazioni e riferimenti specifici agli atti o alla motivazione impugnata; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità.

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