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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23792/2021 del 02/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per pronunciare l'incompatibilita' e la decadenza del Sindaco Ciurleo, deducendo: 1) vizi di notificazione per mancato uso del domicilio digitale (art. 16-bis/16-sexies D.L. 179/2012); 2) che il credito vantato dal Comune per indebita indennita' era liquido ed esigibile e quindi non poteva essere transatto dalla Giunta; 3) che la delibera di Giunta che aveva approvato la transazione era illegittima e che, trattandosi di fatti anteriori al dissesto, la competenza fosse della Commissione Straordinaria di Liquidazione; 4) contrasti con presunti accertamenti passati in giudicato e violazioni degli artt. 1965 e 2959 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla notificazione (la notificazione al domicilio eletto e' valida anche dopo l'introduzione del domicilio digitale) e ha dichiarato inammissibili per carenza di specificita' i motivi che introducevano questioni non chiaramente dedotte in sede di merito (soprattutto la pretesa sentenza passata in giudicato). Sostanzialmente la Corte ha confermato che: la transazione approvata dalla Giunta comunale e' valida; la causa di incompatibilita', sebbene esistente al momento dell'elezione, era stata eliminata prima di qualsiasi contestazione formale mediante transazione e pagamento; e la competenza a deliberare sulla transazione spettava alla Giunta Comunale e non alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, poiche' i "crediti litigiosi" non rientrano nella gestione tipica della Commissione. Sono state compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies (domicilio digitale)

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni... presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata..."

    La Corte ha interpretato che l'introduzione del domicilio digitale non ha escluso la validita' della notificazione tradizionale al domicilio eletto: la notificazione presso il domicilio eletto resta valida e fa decorrere i termini per il gravame

  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 63

    L'art. 63 disciplina le cause di incompatibilita' e decadenza; la Corte ha esaminato l'esistenza della lite ai fini dell'incompatibilita' e ha ritenuto che la transazione abbia estinto la causa ostativa

  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 252 comma 4 e art. 255

    La Corte ha chiarito che, sebbene la Commissione Straordinaria di Liquidazione abbia competenze su determinate attivita' di risanamento e sulle pretese passive, la disciplina non show che la Commissione debba gestire i crediti litigiosi dell'ente; tali contenziosi attivi restano gestiti dagli organi ordinari (Giunta) salvo diversa previsione

  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 258

    Norme che regolano le facolta' transattive dell'organo straordinario di liquidazione in relazione a debiti; la Corte ha usato la specifica regolazione delle transazioni passive per argomentare in senso negativo circa la competenza della Commissione sui crediti litigiosi

  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 261

    Riferimento fatto dalla Corte d'Appello e corretto dalla Cassazione: l'art. 261 riguarda procedure e bilanci per il riequilibrio e non regola direttamente la gestione di crediti litigiosi, per cui non era decisivo ai fini della competenza sulla transazione

  • D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), art. 48 e art. 107

    La Corte ha richiamato l'art. 48 quale fonte della competenza della Giunta a compiere atti di gestione non riservati al Consiglio o ad altri organi, confermando la Giunta quale organo competente per deliberare la transazione relativa al credito controverso

  • Codice civile, artt. 1965 e 2959

    I ricorrenti richiamavano principi sulla transazione e prescrizione/estinzione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non autosufficienti; la decisione non ha ritenuto sussistere vizio tale da invalidare la transazione

  • Codice di procedura civile, art. 366 e art. 384

    Art. 366 evocato rispetto al regime speciale di notificazioni in Cassazione; art. 384 invocato per correzione della motivazione: la Corte ha riformulato parte della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

  • R.D. 37/1934 art. 82

    Previsione sulla possibilita' di eleggere domicilio in via tradizionale; la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio ex art. 82 renda valida la notificazione anche dopo l'introduzione del domicilio digitale

Massime di principio

  • La pendenza di una lite che potrebbe determinare incompatibilita' puo' essere rimossa da un accordo/transazione efficace prima di qualsiasi formale contestazione: se la causa ostativa e' estinta antecedentemente all'impugnazione, la decadenza non sussiste.
  • L'introduzione del "domicilio digitale" non ha cancellato la validita' delle notificazioni presso il domicilio eletto: una corretta notificazione al domicilio eletto continua a far decorrere i termini processuali, salvo specifiche esclusioni normative.
  • Le questioni nuove o non adeguatamente specificate e non trattate in sede di merito sono inammissibili in Cassazione: il ricorrente deve indicare dove e come ha dedotto la censura nei gradi precedenti per evitare l'inammissibilita'.
  • La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenze specifiche, principalmente rivolte alla gestione delle passività e di determinate attivita' di liquidazione; i "crediti litigiosi" dell'ente non rientrano normalmente nella sua gestione e possono rimanere di competenza della Giunta Comunale.
  • Una delibera di Giunta che approva una transazione con il sindaco puo' essere valida anche in presenza di dissesto, se la materia rientra nei poteri ordinari di gestione e non e' espressamente riservata all'organo di liquidazione.
  • Nel contenzioso su indebito percepimento di indennita', un atto transattivo seguito da pagamento e da estinzione del giudizio e' elemento idoneo ad eliminare la causa di incompatibilita' risultante da lite pendente, se la transazione e' legittima.

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