Cassazione Civile, Ordinanza n. 13245/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente tecnico caldaista di una ex azienda sanitaria locale, poi confluita nell'azienda sanitaria provinciale, chiedeva il pagamento del compenso per lavoro straordinario svolto negli anni 2004-2006. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che le prestazioni fossero state sì disposte dai dirigenti dell'ufficio tecnico patrimoniale, ma che, trattandosi di superamento del monte ore programmato, fosse necessaria l'autorizzazione del Direttore Generale dell'azienda; aggiungeva inoltre che lo straordinario era stato reso per carenze strutturali di organico e che il lavoratore non aveva proposto in via subordinata azione di arricchimento senza causa. Il ricorrente impugnava tale decisione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 34 del c.c.n.l. Comparto Sanità, sostenendo che il contratto collettivo richiede la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile e non del Direttore Generale, e che in ogni caso lo straordinario entro il limite delle 180 ore annue doveva essere remunerato; con il secondo deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando un'erronea ripartizione dell'onere della prova e un'indebita estensione dell'onere di contestazione, poiché l'asserito superamento del monte ore annuale autorizzato non era stato specificamente allegato né provato dall'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea l'affermazione secondo cui, per il pagamento dello straordinario eccedente il monte ore programmato, fosse necessaria l'autorizzazione del Direttore Generale: l'art. 34 del c.c.n.l. prevede invece che le prestazioni straordinarie siano preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, cioè dal dirigente preposto alla struttura. Ha inoltre affermato che, se la prestazione straordinaria è stata preventivamente autorizzata dal dirigente competente, essa deve essere retribuita anche se la programmazione generale o il superamento dei limiti del contratto collettivo risultino contrari alla disciplina organizzativa, restando eventualmente ferma la responsabilità del dirigente sul piano erariale. La questione sull'onere di allegazione e prova è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 34 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999
commi 1-10, in particolare i commi 2, 3 e 4
la preventiva autorizzazione dello straordinario spetta al dirigente responsabile della struttura; il limite individuale di 180 ore annue può essere superato nei casi previsti dal contratto; il contratto non richiede l'autorizzazione del Direttore Generale per remunerare lo straordinario eccedente il monte ore programmato.
art. 1, comma 6, c.c.n.l. Comparto Sanità
"il dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali"
chiarisce chi sia il dirigente responsabile legittimato ad autorizzare il lavoro straordinario.
art. 2108 c.c.
il lavoratore ha diritto al compenso per il lavoro straordinario se la prestazione è debitamente autorizzata; tale diritto alla maggiorazione retributiva non è derogabile in peius neppure dalla contrattazione collettiva.
art. 2126 c.c.
la prestazione di fatto va remunerata quando è stata resa con preventiva autorizzazione del dirigente competente, anche se la disciplina organizzativa o contrattuale sia stata violata nell'autorizzazione o nella programmazione.
art. 2 d.lgs. n. 165/2001
richiamato insieme all'art. 40 d.lgs. 165/2001 e all'art. 97 Cost. per affermare l'applicabilità dell'art. 2108 c.c. al pubblico impiego contrattualizzato.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
richiamato insieme all'art. 2 d.lgs. 165/2001 e all'art. 97 Cost. per il regime del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro del pubblico impiego contrattualizzato nel ragionamento sull'autorizzazione e sulla remunerazione dello straordinario.
art. 1363 c.c.
usato per interpretare sistematicamente le clausole del c.c.n.l. sul lavoro straordinario.
art. 115 c.p.c.
invocato dal ricorrente nel secondo motivo per denunciare un errato uso delle risultanze processuali e delle contestazioni.
art. 116 c.p.c.
invocato dal ricorrente nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione dei vizi di legittimità prospettati nel ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sorge quando la prestazione sia stata preventivamente autorizzata dal dirigente responsabile della struttura, individuato dal contratto collettivo come il dirigente preposto alla struttura stessa.
- Il contratto collettivo che disciplina il lavoro straordinario deve essere interpretato sistematicamente: il limite annuale delle ore e le regole di programmazione non valgono a escludere la retribuibilità dello straordinario già autorizzato dal dirigente competente.
- La preventiva autorizzazione costituisce il presidio essenziale contro lo svolgimento di lavoro straordinario frutto di libera iniziativa del dipendente; una volta accertata tale autorizzazione, la prestazione resa deve essere remunerata anche se l'autorizzazione sia stata rilasciata in violazione dei limiti organizzativi o delle regole interne.
- La violazione, da parte dell'amministrazione, dei vincoli di programmazione o dei limiti contrattuali sul ricorso allo straordinario può rilevare sul piano della responsabilità del dirigente o dell'organizzazione interna, ma non elimina automaticamente il diritto del lavoratore alla retribuzione della prestazione effettivamente resa.
- Quando una censura investe l'interpretazione di clausole collettive e la qualificazione delle risultanze istruttorie, il giudice di legittimità può cassare la decisione se la Corte di merito attribuisce alla disciplina contrattuale un significato incompatibile con il suo testo e con la disciplina legale richiamata.
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