Sentenza n. 1330/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Ordinanza sindacale n.752 del 10/01/2023 emessa dal Comune di Suzzara in pari data e notificata al ricorrente in data 10/01/2023, avente ad oggetto la Revoca di contributi a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo inagibili e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, relativa all'immobile ubicato in Suzzara, Strada Campogrande n.24 e accatastato al foglio 74 mappale 91, con cui il Comune di Suzzara disponeva “la revoca dell'Ordinanza sindacale di assegnazione contributi n.24245 del 21/09/2019”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale del Comune di Suzzara del 10 gennaio 2023 di revoca del contributo assegnato nel 2019 per la riparazione e il miglioramento sismico dell'immobile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, comproprietario dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, aveva ottenuto nel 2019 l'assegnazione di un contributo per i lavori di riparazione e miglioramento sismico. Dopo aver chiesto nel novembre 2022 una proroga del termine per ultimare i lavori, adducendo la rivalutazione del progetto, difficoltà nel reperire un'impresa, l'aumento dei prezzi e la sospensione dei termini amministrativi durante l'emergenza pandemica, il Comune ha avviato il procedimento e revocato il contributo il 10 gennaio 2023 per mancata ultimazione dei lavori. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. 241/1990 e del diritto di difesa, in relazione ai termini concessi per presentare memorie e documenti e alla conclusione del procedimento, invocando anche l'art. 21-octies; (2) violazione dell'art. 103 del d.l. 18/2020 e dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 16/2013, nonché eccesso di potere, per avere il Comune ritenuto scaduto il termine per ultimare i lavori senza considerare la sospensione dei termini. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto, in subordine, il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha rilevato che la controversia non riguarda l'ammissione al contributo né l'annullamento o la revoca in autotutela del provvedimento di assegnazione per illegittimità originaria o contrasto sopravvenuto con l'interesse pubblico, ma la decadenza dal beneficio per inadempimento del beneficiario agli obblighi connessi alla realizzazione dell'intervento. Dopo l'assegnazione, in tale ipotesi la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario. Ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
non sussistendo in subiecta materia alcuna fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto tra la cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103 comma 1 della Costituzione, fondato sulla causa petendi, in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, e il giudice ordinario dei diritti soggettivi
Il riparto di giurisdizione è determinato dalla natura della situazione soggettiva dedotta: al giudice amministrativo spettano le controversie su interessi legittimi, al giudice ordinario quelle su diritti soggettivi.
art. 11 c.p.a.
essendo la causa ricompresa nella sfera di cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario mediante riassunzione secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 11 c.p.a.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi pubblici, prima dell'assegnazione il richiedente è titolare di un interesse legittimo; una volta emanato il provvedimento attributivo, sorge invece un diritto soggettivo alla concreta erogazione e permanenza del beneficio, tutelabile davanti al giudice ordinario quando la controversia riguarda l'inadempimento del beneficiario agli obblighi di esecuzione o rendicontazione.
- La controversia sulla revoca o decadenza da un contributo già assegnato appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione esercita l'autotutela per vizi di legittimità del provvedimento di concessione o per il suo sopravvenuto contrasto con l'interesse pubblico; se la misura è fondata sull'inadempimento del beneficiario a obblighi condizionanti l'erogazione o la permanenza del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.
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