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Sentenza

Sentenza n. 1330/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’Ordinanza sindacale n.752 del 10/01/2023 emessa dal Comune di Suzzara in pari data e notificata al ricorrente in data 10/01/2023, avente ad oggetto la Revoca di contributi a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo inagibili e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, relativa all'immobile ubicato in Suzzara, Strada Campogrande n.24 e accatastato al foglio 74 mappale 91, con cui il Comune di Suzzara disponeva “la revoca dell'Ordinanza sindacale di assegnazione contributi n.24245 del 21/09/2019”.

Giustizia amministrativa202300636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale del Comune di Suzzara del 10 gennaio 2023 di revoca del contributo assegnato nel 2019 per la riparazione e il miglioramento sismico dell'immobile

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, comproprietario dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, aveva ottenuto nel 2019 l'assegnazione di un contributo per i lavori di riparazione e miglioramento sismico. Dopo aver chiesto nel novembre 2022 una proroga del termine per ultimare i lavori, adducendo la rivalutazione del progetto, difficoltà nel reperire un'impresa, l'aumento dei prezzi e la sospensione dei termini amministrativi durante l'emergenza pandemica, il Comune ha avviato il procedimento e revocato il contributo il 10 gennaio 2023 per mancata ultimazione dei lavori. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. 241/1990 e del diritto di difesa, in relazione ai termini concessi per presentare memorie e documenti e alla conclusione del procedimento, invocando anche l'art. 21-octies; (2) violazione dell'art. 103 del d.l. 18/2020 e dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 16/2013, nonché eccesso di potere, per avere il Comune ritenuto scaduto il termine per ultimare i lavori senza considerare la sospensione dei termini. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto, in subordine, il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha rilevato che la controversia non riguarda l'ammissione al contributo né l'annullamento o la revoca in autotutela del provvedimento di assegnazione per illegittimità originaria o contrasto sopravvenuto con l'interesse pubblico, ma la decadenza dal beneficio per inadempimento del beneficiario agli obblighi connessi alla realizzazione dell'intervento. Dopo l'assegnazione, in tale ipotesi la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario. Ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, Cost.

    non sussistendo in subiecta materia alcuna fattispecie di giurisdizione esclusiva, il riparto tra la cognizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è affidato all’ordinario criterio individuato dall’art. 103 comma 1 della Costituzione, fondato sulla causa petendi, in base al quale il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi, e il giudice ordinario dei diritti soggettivi

    Il riparto di giurisdizione è determinato dalla natura della situazione soggettiva dedotta: al giudice amministrativo spettano le controversie su interessi legittimi, al giudice ordinario quelle su diritti soggettivi.

  • art. 11 c.p.a.

    essendo la causa ricompresa nella sfera di cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’articolo 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario mediante riassunzione secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 11 c.p.a.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui contributi pubblici, prima dell'assegnazione il richiedente è titolare di un interesse legittimo; una volta emanato il provvedimento attributivo, sorge invece un diritto soggettivo alla concreta erogazione e permanenza del beneficio, tutelabile davanti al giudice ordinario quando la controversia riguarda l'inadempimento del beneficiario agli obblighi di esecuzione o rendicontazione.
  • La controversia sulla revoca o decadenza da un contributo già assegnato appartiene alla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione esercita l'autotutela per vizi di legittimità del provvedimento di concessione o per il suo sopravvenuto contrasto con l'interesse pubblico; se la misura è fondata sull'inadempimento del beneficiario a obblighi condizionanti l'erogazione o la permanenza del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

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