Cassazione Civile, Ordinanza n. 24714/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti della società fornitrice di energia elettrica per l'anno d'imposta 2007. L'Ufficio ha ritenuto che la fornitura di energia elettrica effettuata in favore di un polo fieristico non si esaurisse nei rapporti contrattuali formalmente intercorsi con la società cessionaria principale, ma dovesse considerarsi riferita anche a una pluralità di soggetti terzi che occupavano i locali e che ricevevano, tramite contratti di godimento o uso con la società principale, anche la disponibilità dell'energia elettrica. In primo e secondo grado il ricorso della società è stato accolto, con affermazione della qualità di consumatore finale in capo alla sola società cessionaria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52-55 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 6 d.l. 511/1988 conv. in l. 20/1989, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere la società cessionaria consumatore finale dell'energia, avendo fatto improprio richiamo a una precedente pronuncia resa in altro giudizio e omesso di accertare in concreto chi fosse, nella fattispecie, il rivenditore e chi il consumatore finale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricostruito la disciplina dell'accisa sull'energia elettrica e, valorizzando un orientamento recente e la natura della fattispecie concreta, ha affermato che nel caso esaminato la società cessionaria era il consumatore finale dell'energia, mentre i successivi rapporti interni con i soggetti presenti nel polo fieristico avevano natura privatistica e costituivano un servizio autonomo, anche se parametrato al costo dell'energia. Poiché la fornitura era stata fatturata direttamente dal fornitore alla società cessionaria, e le ulteriori ripartizioni riguardavano una prestazione complessa diversa dalla mera rivendita di energia, la pretesa impositiva dell'Ufficio non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizioni sulle spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3
viene invocato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la qualificazione del soggetto passivo della fornitura e l'applicazione della disciplina fiscale sull'energia elettrica
artt. 52-55 d.lgs. 504/1992
la Corte richiama la disciplina delle accise sull'energia elettrica, ribadendo che il tributo diviene esigibile all'immissione in consumo o al verificarsi delle condizioni previste per la fatturazione al consumatore finale
art. 6 d.l. 511/1988 conv. in l. 20/1989
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la corretta individuazione del soggetto passivo e del consumatore finale ai fini dell'imposizione
art. 52 TUA
è richiamato come disposizione centrale per il regime di esenzione/aliquota e per il collegamento tra consumo, esigibilità e soggettività d'imposta
Direttiva 2003/96/CE
è evocata quale fonte unionale coerente con il principio per cui l'accisa sull'energia elettrica si collega alla produzione e all'immissione al consumo
Direttiva 2008/118/CE
richiamata insieme alla direttiva 2003/96/CE a sostegno della disciplina unionale delle accise
art. 52 e ss. TUA
la Corte ricava che, nel testo vigente ratione temporis, la disciplina interna non muta nella sostanza i presupposti e il modulo attuativo del tributo
Corte cost. n. 115/2010
richiamata per ribadire che la produzione e l'immissione al consumo costituiscono il presupposto e la condizione di esigibilità dell'imposta
Corte cost. n. 185/2011
richiamata nel medesimo senso sul presupposto impositivo dell'energia elettrica
Massime di principio
- In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo è tenuto al pagamento del tributo all'atto della fatturazione al consumatore finale, all'atto dell'immissione in consumo o quando si accerti il mancato verificarsi delle condizioni per beneficiare di aliquota ridotta o esenzione.
- Le cessioni intermedie di energia che non realizzano la condizione di esigibilità hanno rilievo solo privatistico e restano estranee alla pretesa dell'amministrazione finanziaria.
- Il consumatore finale dell'energia elettrica è chi la consuma o, quando l'energia sia ceduta come componente di un servizio complesso senza ulteriore rivendita fiscale, il cessionario che riceve la fornitura principale.
- La nozione di intermediazione rilevante ai fini fiscali presuppone una vera rivendita di energia tra fornitore e ultimo consumatore; non ricorre quando l'energia sia semplicemente utilizzata per rendere un servizio autonomo a terzi, pur con corrispettivo parametrato al costo dell'energia.
- Ai fini dell'accertamento IVA e accise, il giudice deve individuare in concreto la catena delle forniture e verificare se il rapporto successivo sia una rivendita di energia o una diversa prestazione di servizi, poiché solo la prima incide sul regime fiscale dell'energia.
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