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Sentenza

Sentenza n. 1904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quinta, n. 16692 del 9 novembre 2023, resa tra le parti, concernente il diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202403687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti penali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero aveva impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell'Interno il 15 maggio 2019, deducendo l'illegittimità della motivazione e l'irrilevanza della condanna penale. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente indicato le ragioni del diniego, avesse richiamato un preavviso di rigetto che il destinatario non aveva ricevuto e avesse attribuito rilievo eccessivo a un fatto di reato sporadico, risalente e marginale, considerando anche l'inserimento sociale ed economico dell'interessato e la successiva estinzione del reato. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo: che l'interessato era stato condannato nel 2015 per guida in stato di ebbrezza continuata, ritenuta ostativa alla concessione della cittadinanza; che il preavviso di rigetto era stato comunicato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; che la comunicazione era stata validamente inserita nella piattaforma telematica prevista per le domande di cittadinanza, ai sensi dell'art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013; che il fatto non poteva essere considerato risalente, essendo stato commesso il 29 novembre 2014, dopo la presentazione della domanda del 7 ottobre 2014 e prima dell'adozione del preavviso e del diniego; che la continuazione del reato escludeva la qualificazione del fatto come sporadico; e che la successiva estinzione della condanna, dichiarata nel 2021, era intervenuta circa due anni dopo il provvedimento impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto valido il preavviso di rigetto, poiché alla data del 26 aprile 2018 il Ministero era legittimato a comunicarlo mediante inserimento nell'area telematica della piattaforma utilizzata obbligatoriamente per la presentazione e gestione delle domande di cittadinanza. L'assenza di osservazioni dell'interessato ha consentito al Ministero di adottare il diniego richiamando il preavviso. Nel merito, la condanna per guida in stato di ebbrezza continuata non poteva essere considerata risalente: il fatto era stato commesso dopo la presentazione della domanda, la condanna era divenuta irrevocabile nel 2016 e il preavviso era stato adottato nel 2018. La continuazione del reato impediva inoltre di qualificare il comportamento come sporadico. La dichiarazione di estinzione della condanna, intervenuta nel 2021, era successiva di circa due anni al diniego e non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, ferma la possibilità di valutarla in una nuova domanda. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce lo strumento mediante il quale l'interessato viene informato delle ragioni ostative e può presentare osservazioni; nel caso concreto il destinatario non ha presentato rilievi.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

    Alla data del preavviso il Ministero era legittimato a trasmettere la comunicazione mediante inserimento nell'apposita area telematica della piattaforma online utilizzata per le domande di cittadinanza.

  • art. 186, commi 1 e 2-sexies, d.lgs. 285/1992

    La fattispecie della guida in stato di ebbrezza, nella forma contestata, è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione dell'istanza di cittadinanza.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione del reato costituisce elemento che conferisce maggiore incidenza alla condotta e impedisce di qualificarla come fatto sporadico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte appellata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il preavviso di rigetto può essere validamente comunicato mediante inserimento nell'area telematica della piattaforma online attraverso la quale le domande devono essere presentate e i relativi procedimenti sono gestiti, quando tale modalità trova fondamento nella disciplina normativa applicabile.
  • La legittimità del diniego di concessione della cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento; una dichiarazione di estinzione della condanna intervenuta successivamente non incide retroattivamente sul diniego, ma può essere valutata in occasione di una nuova domanda.
  • Una condanna per guida in stato di ebbrezza continuata non può essere qualificata come fatto sporadico quando la continuazione del reato evidenzi una pluralità o reiterazione della condotta; la sua rilevanza va apprezzata nel quadro della valutazione dell'affidabilità dell'istante ai fini della concessione della cittadinanza.
  • Un fatto di reato commesso dopo la presentazione della domanda di cittadinanza, ma prima dell'adozione del preavviso di rigetto e del provvedimento finale, non è risalente al momento della valutazione amministrativa e può essere considerato dall'Amministrazione nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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