Sentenza n. 10508/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5492/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Redavid, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 38545/2023, pubblicata in data 17/06/2024, notificata in data 11/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che lo aveva condannato al pagamento di € 16.642,31, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5492/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al risarcimento del danno liquidato in € 16.642,31, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato. Richiamando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e l'art. 64 c.p.a., ha rilevato che l'Amministrazione non aveva provato di aver adempiuto al comando giurisdizionale e non aveva allegato ragioni ostative. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il ritardo non fosse di ampiezza tale da denotare una carente volontà di adempiere e che la penalità non sarebbe stata equa, anche in considerazione dell'estensione del contenzioso. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 700, oltre spese generali e accessori, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché la penalità non sarebbe risultata equa.
art. 64 c.p.a.
È stato richiamato insieme ai principi sull'onere della prova per ritenere che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'adempimento del comando giurisdizionale o allegare circostanze ostative, non avendo fornito tale prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria passata in giudicato, il creditore deve dimostrare l'esistenza e il contenuto del titolo esecutivo, mentre spetta all'Amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento o indicare specifiche circostanze sopravvenute che lo impediscano.
- Quando l'Amministrazione non dimostra l'adempimento del giudicato né allega ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del comando giurisdizionale entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando il ritardo, per durata e caratteristiche concrete, non evidenzi una carente volontà di adempiere e la sua applicazione non risulti equa.
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