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Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento - dell’articolo 76 (“Interventi su manufatti legittimati da condono edilizio”) delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale di Bagno a Ripoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 31 Luglio 2023 avente ad oggetto “Approvazione definitiva Piano Operativo”, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 6 settembre 2023, n. 36, Parte Seconda, nella parte in cui limita gli interventi edilizi sugli immobili oggetto di condono edilizio; - nonché, di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, fra cui, segnatamente, nella parte che qui interessa: - la delibera C.C. 28 febbraio 2022 n. 12, con cui è stato adottato il piano operativo; - la delibera C.C. n. 36 del 6 aprile 2023, poi integrata con delibera C.C. n. 44 del 27 aprile 2023, che ha apportato modifiche all'esito della controdeduzione alle osservazioni.

Giustizia amministrativa202400189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 76 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale, relativo agli interventi su manufatti legittimati da condono edilizio, nella parte in cui limita gli interventi edilizi su tali immobili

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’art. 76 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale, deducendo che le limitazioni agli interventi sugli immobili condonati non avrebbero fondamento legislativo, poiché il condono renderebbe l’immobile pienamente equiparabile a quello originariamente legittimo. Ha inoltre dedotto irragionevolezza delle limitazioni, ritenendo che l’ammissione dei soli interventi di manutenzione straordinaria possa determinare il degrado e l’abbandono degli immobili; disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento dei proprietari; sviamento, in quanto la disciplina avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria e dissuasiva dell’abusivismo, anziché perseguire finalità urbanistiche; nonché carenza di motivazione per omessa indicazione delle ragioni di pubblico interesse. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e la carenza di interesse, rilevando che due manufatti erano ancora oggetto di procedimenti di condono pendenti per mancata produzione della documentazione integrativa e che un terzo procedimento era stato archiviato su richiesta della proprietaria, con impegno alla demolizione. Ha inoltre evidenziato che la ricorrente non aveva presentato istanze per specifici interventi edilizi né ricevuto dinieghi direttamente lesivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’art. 76 delle norme tecniche di attuazione. La ricorrente, infatti, era proprietaria di beni ancora abusivi e non ancora condonati: per due manufatti il procedimento di condono era pendente per mancato invio della documentazione richiesta, mentre per un terzo la pratica era stata archiviata su richiesta dell’interessata, che si era impegnata a eseguire l’ordine di demolizione. Poiché l’art. 76 disciplina esclusivamente i beni già legittimati mediante condono, la ricorrente non risultava titolare di una posizione sostanziale direttamente incisa dalla norma. Inoltre, non erano state presentate istanze per il rilascio di titoli edilizi relativi a specifici interventi, né erano stati adottati dinieghi lesivi. L’interesse azionato consisteva quindi nella mera prevenzione di future e ipotetiche limitazioni dell’attività edificatoria e non possedeva i requisiti di concretezza e attualità. Il ricorso è stato qualificato come avente finalità esplorativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse individuale che legittima alla proposizione del ricorso ... deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità

    L’interesse ad agire deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile mediante la decisione giudiziale; non è sufficiente una generica aspirazione al ripristino della legalità o la possibilità meramente ipotetica di ottenere un’utilità.

  • art. 39 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c., in materia di interesse ad agire.

  • art. 76 delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale

    Per i manufatti o gli edifici legittimati a seguito di sanatoria straordinaria ... non sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 70, comma 3, né la realizzazione di piscine.

    La disciplina impugnata si applica ai manufatti già legittimati mediante sanatoria straordinaria e non incide direttamente su immobili il cui procedimento di condono sia ancora pendente o sia stato archiviato.

  • L. 47/1985

    Richiamata dall’art. 76 quale fonte dei condoni edilizi qualificati come sanatoria straordinaria.

  • L. 724/1994

    Richiamata dall’art. 76 quale fonte dei condoni edilizi qualificati come sanatoria straordinaria.

  • L. 326/2003

    Richiamata dall’art. 76 quale fonte dei condoni edilizi qualificati come sanatoria straordinaria.

  • LR Toscana 53/2004

    Richiamata dall’art. 76 quale disciplina regionale di attuazione del condono previsto dalla L. 326/2003.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e correlato a un’utilità pratica, diretta e immediata; non è sufficiente la prospettazione di una lesione futura, eventuale o meramente ipotetica derivante da una disciplina generale.
  • Il proprietario di un immobile ancora abusivo e interessato da un procedimento di condono non definito non è direttamente inciso dalle disposizioni urbanistiche che disciplinano gli interventi su immobili già legittimati mediante condono, salvo che sussista un concreto atto applicativo lesivo.
  • La mera possibilità futura di presentare un’istanza edilizia e di ricevere un eventuale diniego non integra, di per sé, un interesse concreto e attuale all’impugnazione diretta della disciplina pianificatoria presupposta.
  • In assenza di un titolo di condono già rilasciato, di una specifica istanza edilizia o di un provvedimento applicativo lesivo, l’impugnazione di una previsione urbanistica generale può assumere carattere esplorativo e deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione e interesse.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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