Direttiva 2021/1269
Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/1269 modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per integrare i fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti previsti dalla MiFID II. L’obiettivo è fare in modo che, nella progettazione, approvazione, distribuzione e riesame degli strumenti finanziari, siano considerati anche gli eventuali obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 agosto 2022 e applicarle dal 22 novembre 2022.
Integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti per imprese di investimento e distributori di strumenti finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel diritto interno, e indirettamente alle imprese di investimento che producono, offrono, raccomandano o distribuiscono strumenti finanziari soggetti alla direttiva delegata (UE) 2017/593, nell’ambito della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Riguarda in particolare la definizione del mercato di riferimento, la valutazione di compatibilità del prodotto/servizio e il riesame periodico dei dispositivi di product governance, con specifico riferimento agli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità. Il testo non introduce esclusioni territoriali o temporali ulteriori, ma prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni di recepimento dal 22 novembre 2022.
Integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti
La direttiva delegata (UE) 2021/1269 interviene sulla direttiva delegata (UE) 2017/593, adottata nell’ambito della MiFID II, per inserire espressamente i fattori di sostenibilità nei presidi di product governance. L’intervento si colloca nel quadro della strategia UE per la finanza sostenibile, del Green Deal europeo e dell’obiettivo di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili.
Finalità e contesto
Il considerando evidenzia che la transizione verso un’economia a basse emissioni, efficiente nelle risorse e circolare richiede segnali chiari agli investitori. La Commissione ritiene quindi necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità devono essere integrati negli obblighi di governance dei prodotti, così da riflettersi nella progettazione, approvazione, distribuzione e revisione degli strumenti finanziari.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le imprese di investimento che producono, offrono, raccomandano o distribuiscono strumenti finanziari disciplinati dalla direttiva delegata (UE) 2017/593. Il nucleo operativo della disciplina è la definizione del mercato di riferimento, la valutazione della compatibilità del prodotto con le esigenze del cliente e il riesame periodico dei prodotti e dei dispositivi di governance. La direttiva si concentra in particolare sugli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.
Definizione di fattori di sostenibilità
Con l’inserimento del nuovo articolo 1, paragrafo 5, la direttiva chiarisce che per "fattori di sostenibilità" si intendono quelli definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088. Il rinvio consente di mantenere allineata la nozione utilizzata nella product governance con la definizione già presente nella disciplina sull’informativa di sostenibilità nei servizi finanziari.
Mercato di riferimento e identificazione dei clienti compatibili
L’articolo 9, paragrafo 9, come modificato, impone alle imprese di investimento di identificare il mercato di riferimento potenziale per ciascuno strumento finanziario a un livello sufficientemente granulare. Devono essere specificati il/i tipo/i di cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, inclusi eventuali obiettivi di sostenibilità, siano compatibili con lo strumento.
In questo processo, le imprese devono anche individuare i gruppi di clienti non compatibili con lo strumento finanziario. Tuttavia, tale obbligo non opera per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità. Se più imprese collaborano alla produzione di uno strumento, è sufficiente l’individuazione di un solo mercato di riferimento.
Verifica di coerenza tra prodotto e mercato di riferimento
L’articolo 9, paragrafo 11, stabilisce che gli Stati membri devono imporre alle imprese di investimento di verificare se lo strumento finanziario risponda alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Tale verifica deve riguardare almeno:
- la coerenza del profilo rischio/rendimento con il mercato di riferimento;
- ove pertinente, la coerenza dei fattori di sostenibilità con il mercato di riferimento;
- il fatto che la concezione del prodotto sia guidata da caratteristiche che avvantaggiano il cliente e non da un modello di business fondato sugli scarsi risultati dei clienti.
Trasparenza delle informazioni sui fattori di sostenibilità
All’articolo 9, paragrafo 13, viene aggiunto un secondo comma che richiede che i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano presentati in modo trasparente. Le informazioni rese disponibili devono consentire ai distributori di tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.
Riesame periodico dei prodotti prodotti e distribuiti
L’articolo 9, paragrafo 14, e l’articolo 10, paragrafo 5, impongono un riesame regolare, rispettivamente, degli strumenti finanziari prodotti e dei prodotti/servizi offerti o raccomandati. Il riesame deve tenere conto di eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento.
Le imprese devono verificare, in particolare, se:
- il prodotto o servizio resti coerente con esigenze, caratteristiche e obiettivi del mercato di riferimento, compresi gli obiettivi di sostenibilità;
- la strategia di distribuzione resti appropriata;
- il mercato di riferimento sia stato correttamente identificato;
- il prodotto o servizio non abbia perso le condizioni che ne giustificavano l’inserimento nel mercato di riferimento, ad esempio perché non è più liquido o è divenuto molto volatile.
Se emergono errori nell’individuazione del mercato di riferimento o un mutamento rilevante delle condizioni del prodotto/servizio, le imprese devono riconsiderare il mercato o aggiornare i dispositivi di governance.
Obblighi di governance dei prodotti per prodotti e servizi offerti o raccomandati
L’articolo 10, paragrafo 2, estende in modo esplicito ai dispositivi di governance l’esigenza di compatibilità con il mercato di riferimento determinato, includendo eventuali obiettivi legati alla sostenibilità. Le imprese devono inoltre identificare e valutare correttamente la situazione e le esigenze dei clienti, evitando che gli interessi dei clienti siano pregiudicati da pressioni commerciali o necessità di finanziamento.
Anche qui è previsto, come regola generale, l’obbligo di individuare i gruppi di clienti non compatibili, con la stessa eccezione prevista per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità.
Recepimento, decorrenza ed entrata in vigore
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 agosto 2022. Le misure nazionali devono essere applicate dal 22 novembre 2022. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione della definizione di fattori di sostenibilità
All’articolo 1 della direttiva delegata (UE) 2017/593 è aggiunto il paragrafo 5, che rinvia alla definizione di "fattori di sostenibilità" di cui all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).
Identificazione del mercato di riferimento e compatibilità del prodotto
L’articolo 9, paragrafo 9, è riscritto imponendo agli Stati membri di far identificare alle imprese di investimento, in modo sufficientemente granulare, il mercato di riferimento potenziale per ciascuno strumento finanziario e il tipo di cliente con esigenze, caratteristiche e obiettivi compatibili, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità. In linea generale devono essere individuati anche i gruppi di clienti non compatibili, salvo per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità; in caso di produzione congiunta di uno strumento, è sufficiente un solo mercato di riferimento.
Valutazione della coerenza tra prodotto e mercato di riferimento
L’articolo 9, paragrafo 11, è sostituito per richiedere la verifica che il profilo rischio/rendimento sia coerente con il mercato di riferimento, che ove pertinente i fattori di sostenibilità siano coerenti con tale mercato e che la concezione dello strumento sia guidata da caratteristiche a vantaggio del cliente, non da un modello di business che dipenda da scarsi risultati dei clienti.
Trasparenza dei fattori di sostenibilità nelle informazioni al distributore
All’articolo 9, paragrafo 13, è aggiunto un secondo comma che impone la presentazione trasparente dei fattori di sostenibilità dello strumento finanziario, così da fornire ai distributori le informazioni rilevanti per tenere conto degli obiettivi di sostenibilità del cliente o potenziale cliente.
Riesame periodico degli strumenti finanziari prodotti
L’articolo 9, paragrafo 14, è sostituito imponendo un riesame regolare degli strumenti finanziari prodotti, tenendo conto di eventi che possano incidere significativamente sui rischi per il mercato di riferimento. Le imprese devono verificare se il prodotto resti coerente con esigenze, caratteristiche e obiettivi, inclusi quelli di sostenibilità, e se sia ancora distribuito al mercato di riferimento.
Obblighi di product governance per prodotti e servizi offerti o raccomandati
L’articolo 10, paragrafo 2, è modificato per richiedere dispositivi di governance adeguati affinché prodotti e servizi siano compatibili con il mercato di riferimento, comprese esigenze, caratteristiche e obiettivi legati alla sostenibilità, e affinché la strategia di distribuzione sia coerente con tale mercato. È prevista anche l’individuazione dei gruppi di clienti non compatibili, salvo per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità.
Riesame periodico di prodotti, servizi e strategia di distribuzione
L’articolo 10, paragrafo 5, è sostituito per imporre il riesame regolare dei prodotti di investimento offerti o raccomandati e dei servizi prestati, verificando la coerenza con il mercato di riferimento, inclusi eventuali obiettivi di sostenibilità, e l’appropriatezza della strategia di distribuzione. Se il mercato di riferimento è stato individuato erroneamente o il prodotto/servizio non soddisfa più le condizioni del mercato, le imprese devono riconsiderarlo o aggiornare i dispositivi di governance.
Termine di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 21 agosto 2022 e applicarle dal 22 novembre 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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