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Direttiva 2021/514

Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Normativa europea32021L0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2021/514 modifica in modo esteso la direttiva 2011/16/UE per rafforzare la cooperazione amministrativa fra Stati membri nel settore fiscale. Introduce nuove regole sulla prevedibile pertinenza delle richieste, amplia e precisa lo scambio automatico di informazioni, disciplina gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforme digitali e istituisce verifiche congiunte tra autorità fiscali. Vengono inoltre rafforzate le norme su segreto, protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e sanzioni, con termini di recepimento differenziati al 31 dicembre 2022 e, per alcune disposizioni, al 31 dicembre 2023.

Modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con rafforzamento dello scambio di informazioni e introduzione di obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per gli obblighi sostanziali di comunicazione e adeguata verifica, ai gestori di piattaforme che facilitano attività pertinenti tramite piattaforme digitali, ai contribuenti/venditori oggetto di comunicazione e alle autorità competenti nazionali. Riguarda lo scambio di informazioni tra autorità fiscali in materia di imposte rientranti nella direttiva 2011/16/UE, nonché l’utilizzo delle informazioni per l’IVA e altre imposte indirette. Include anche le situazioni con giurisdizioni non-UE quando esistano accordi equivalenti; sono previste esclusioni per i gestori di piattaforme esclusi, i gestori qualificati non-UE in talune condizioni, gli enti pubblici tra i venditori esonerati e le attività svolte da un venditore in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di entità collegata.

Direttiva (UE) 2021/514 – modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La direttiva interviene in modo organico sulla disciplina UE dello scambio di informazioni fiscali, con l’obiettivo di rafforzare la lotta a frode, evasione ed elusione e di rendere più efficiente la cooperazione tra autorità competenti. Il legislatore unionale valorizza in particolare la trasparenza fiscale nell’economia digitale, la certezza del diritto nei rapporti di scambio informativo e il miglioramento delle garanzie procedurali e di sicurezza dei dati.

Finalità e contesto normativo

La direttiva prende atto che la direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata e che, nonostante i miglioramenti nello scambio automatico di informazioni, restano lacune nelle altre forme di cooperazione amministrativa. In tale quadro, l’intervento mira a:

  • chiarire la nozione di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste;
  • consolidare lo scambio automatico di informazioni su più categorie di reddito e capitale;
  • introdurre un regime armonizzato per la comunicazione dei gestori di piattaforme digitali;
  • rafforzare gli strumenti di cooperazione operativa, inclusi controlli simultanei e verifiche congiunte;
  • disciplinare in modo più preciso uso, protezione e sicurezza dei dati.

Ambito materiale e soggettivo

La direttiva continua a innestarsi nella cooperazione amministrativa in materia fiscale tra Stati membri, ma estende il perimetro operativo a nuove categorie di informazioni e a nuovi operatori obbligati. In particolare, coinvolge:

  • le autorità competenti degli Stati membri;
  • i contribuenti residenti in uno Stato membro per cui siano scambiati dati;
  • i gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione;
  • i venditori attivi sulle piattaforme, inclusi quelli che offrono locazione di beni immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto.

Sono previste esclusioni e regimi speciali, tra cui:

  • i gestori di piattaforme esclusi, quando l’intero modello di business non include venditori oggetto di comunicazione;
  • i venditori esclusi, tra cui enti statali, società quotate e, per talune attività, piccoli operatori sotto soglie quantitative;
  • i gestori di piattaforme qualificati non-UE, quando operano in presenza di accordi qualificanti effettivi con scambio equivalente di informazioni.

Prevedibile pertinenza delle richieste di informazioni

L’articolo 5 bis codifica la nozione di prevedibile pertinenza, già rilevante per evitare richieste generiche o esplorative. L’autorità richiedente deve indicare almeno:

  • il fine fiscale perseguito;
  • le informazioni richieste per l’amministrazione o l’applicazione del diritto nazionale.

Se la richiesta riguarda un gruppo di contribuenti non identificabili individualmente, occorre inoltre fornire:

  • una descrizione dettagliata del gruppo;
  • l’inquadramento normativo e fattuale del sospetto di non conformità;
  • la spiegazione di come le informazioni richieste consentirebbero di verificare il rispetto della legge;
  • se del caso, gli elementi relativi al ruolo di terzi che abbiano contribuito alla violazione.

Questa disciplina rafforza la certezza del diritto per amministrazioni fiscali e contribuenti, limitando i rifiuti ingiustificati e chiarendo il requisito della pertinenza internazionale.

Scambio di informazioni su richiesta e termini procedurali

L’articolo 7 è riformulato per rendere più stringenti i tempi di risposta:

  • la risposta deve essere fornita al più presto e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta;
  • se non è possibile rispettare il termine, l’autorità interpellata deve avvisare entro 3 mesi, indicando la data prevista di risposta, non oltre 6 mesi dal ricevimento della richiesta;
  • se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto a 2 mesi.

La richiesta può contenere anche una richiesta motivata di indagine amministrativa; se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie ulteriori indagini, deve comunicarne immediatamente le ragioni.

Scambio automatico di informazioni fiscali

L’articolo 8 viene riscritto per ampliarne e precisarne la portata. Lo scambio automatico obbligatorio riguarda le seguenti categorie di reddito e capitale:

  • redditi da lavoro dipendente;
  • compensi per dirigenti;
  • prodotti di assicurazione sulla vita non coperti da altri strumenti UE;
  • pensioni;
  • proprietà e redditi immobiliari;
  • canoni.

Per i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2024, gli Stati membri si adoperano per includere il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza. Ogni anno gli Stati membri devono notificare alla Commissione almeno due categorie di reddito/capitale per le quali effettuano la comunicazione.

In via transitoria, entro l’1 gennaio 2024 gli Stati membri devono notificare almeno quattro categorie tra quelle elencate; le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2025.

Ruling transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

L’articolo 8 bis è aggiornato per rendere più rapido lo scambio dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Lo scambio deve avvenire:

  • sollecitamente dopo l’emanazione, modifica o rinnovo del ruling/accordo;
  • e comunque entro 3 mesi dalla fine del semestre solare in cui l’atto è stato emanato, modificato o rinnovato.

La sintesi da scambiare deve contenere informazioni sufficienti a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare segreti commerciali, industriali o professionali.

Piattaforme digitali: adeguata verifica, comunicazione e scambio automatico

Il fulcro innovativo della direttiva è l’articolo 8 bis quater, corredato dal nuovo allegato V. Gli Stati membri devono imporre ai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione:

  • procedure di adeguata verifica in materia fiscale;
  • obblighi di raccolta e verifica delle informazioni sui venditori;
  • obblighi di comunicazione standardizzati verso l’autorità competente.

Le attività pertinenti comprendono:

  • locazione di beni immobili;
  • servizi personali;
  • vendita di beni;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

L’obbligo si applica sia ad attività transfrontaliere sia non transfrontaliere, per assicurare parità di condizioni e ridurre la frammentazione normativa nel mercato interno.

Informazioni da comunicare sulle piattaforme

Per ciascun venditore oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma deve trasmettere una serie articolata di dati identificativi e fiscali, oltre ai dati economici dell’attività. Tra le informazioni principali figurano:

  • dati del gestore di piattaforma e della piattaforma;
  • nome, indirizzo, NIF, eventuale partita IVA, data di nascita o numero di registrazione del venditore;
  • stati membri di residenza fiscale determinati secondo le regole dell’allegato V;
  • identificativo del conto finanziario e, se del caso, dati del titolare del conto;
  • corrispettivi totali trimestrali e numero di attività pertinenti;
  • diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore.

Per la locazione di beni immobili si aggiungono:

  • indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata;
  • numero catastale o equivalente, se disponibile;
  • corrispettivo per trimestre e numero di attività per proprietà;
  • se disponibile, numero di giorni di locazione e tipo della proprietà.

Tempistiche di comunicazione e registrazione unica

La comunicazione va effettuata con formato elettronico tipo entro 2 mesi dalla fine del periodo oggetto di comunicazione. Le prime informazioni riguardano i periodi oggetto di comunicazione a decorrere dall’1 gennaio 2023.

Per i gestori che ricadono nel perimetro della lettera b) dell’articolo 8 bis quater, è prevista la registrazione in un solo Stato membro, con assegnazione di un numero di identificazione individuale. La Commissione deve istituire entro il 31 dicembre 2022 un registro centrale per le informazioni relative alla registrazione e alle notifiche dei gestori interessati.

Rapporti con giurisdizioni non-UE e equivalenza delle informazioni

La direttiva ammette meccanismi di coordinamento con giurisdizioni non-UE quando esistano accordi equivalenti. La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni scambiate con una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle richieste dall’allegato V.

Nel valutare l’equivalenza, la Commissione considera in particolare:

  • definizioni di gestore di piattaforma, venditore oggetto di comunicazione e attività pertinente;
  • procedure di identificazione dei venditori;
  • obblighi di comunicazione;
  • norme e procedure amministrative per garantirne l’effettiva applicazione.

Verifiche congiunte

La direttiva introduce una nuova sezione II bis con l’articolo 12 bis sulle verifiche congiunte. Si tratta di indagini amministrative svolte congiuntamente da due o più Stati membri su persone di interesse comune o complementare.

La disciplina prevede:

  • risposta alla richiesta entro 60 giorni;
  • svolgimento in modo concordato e coordinato, nel rispetto della legge e dei requisiti procedurali dello Stato in cui si svolgono le attività;
  • nomina di un rappresentante in ciascuno Stato coinvolto;
  • possibilità per i funzionari degli altri Stati di interrogare persone ed esaminare documenti secondo le modalità dello Stato ospitante;
  • redazione di una relazione finale con i risultati concordati;
  • comunicazione dell’esito al contribuente entro 60 giorni dalla relazione.

Resta fermo che gli atti successivi, come accertamenti, impugnazioni o procedure di composizione, seguono il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Presenza di funzionari e controlli simultanei

Vengono rafforzate anche le disposizioni su:

  • presenza di funzionari di uno Stato membro negli uffici o durante indagini amministrative di un altro Stato membro;
  • partecipazione a distanza tramite mezzi elettronici;
  • controlli simultanei tra più Stati membri.

L’autorità interpellata deve rispondere entro 60 giorni alla richiesta di presenza di funzionari o alla proposta di controllo simultaneo, confermando l’assenso o motivando il rifiuto.

Utilizzo delle informazioni, segreto d’ufficio e protezione dei dati

L’articolo 16 chiarisce che le informazioni scambiate possono essere utilizzate non solo per le imposte rientranti nella direttiva 2011/16/UE, ma anche per l’IVA e altre imposte indirette. L’uso per finalità diverse è possibile solo con autorizzazione dello Stato membro che comunica i dati, oppure quando lo Stato membro abbia previamente indicato le finalità consentite.

L’articolo 25 riscritto rafforza la disciplina privacy:

  • si applica il regolamento (UE) 2016/679 ai trattamenti nazionali;
  • si applica il regolamento (UE) 2018/1725 ai trattamenti delle istituzioni UE;
  • alcuni diritti e obblighi degli interessati possono essere limitati nei limiti necessari alla corretta applicazione della direttiva e alla salvaguardia degli interessi fiscali;
  • i gestori di piattaforme, gli intermediari e le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione sono considerati titolari del trattamento in determinate ipotesi.

Sono inoltre previste regole su:

  • informativa agli interessati;
  • conservazione dei dati per un periodo non superiore a quello necessario e comunque nel rispetto della prescrizione nazionale, con una cornice minima e massima per i dati dei gestori di piattaforme;
  • gestione delle violazioni dei dati;
  • possibile sospensione degli scambi con lo Stato membro interessato o dell’accesso alla rete CCN fino al ripristino della sicurezza.

Sanzioni e misure di enforcement

L’articolo 25 bis impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione relative agli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L’allegato V prevede anche misure di enforcement operative, tra cui:

  • chiusura del conto del venditore o trattenuta del corrispettivo se non vengono fornite le informazioni richieste dopo due solleciti e 60 giorni;
  • conservazione dei dati per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni;
  • revoca della registrazione del gestore di piattaforma che non adempia agli obblighi di comunicazione dopo due solleciti, entro 90 giorni e non prima di 30 giorni dal secondo sollecito.

Termini di recepimento e applicazione

Il termine generale di recepimento è il 31 dicembre 2022, con applicazione delle misure nazionali dal 1º gennaio 2023.

In deroga, per:

  • l’articolo 1, punto 1, lettera d), relativo alla nuova definizione di verifica congiunta;
  • l’articolo 1, punto 12), relativo alla sezione II bis sulle verifiche congiunte;

gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2023 e applicarle al più tardi dal 1º gennaio 2024.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo di aggiornamento della direttiva 2011/16/UE

La direttiva modifica la disciplina UE della cooperazione amministrativa nel settore fiscale per migliorare trasparenza, scambio di informazioni e contrasto a frode, evasione ed elusione. Vengono rafforzati i flussi informativi automatici, chiarito il criterio della prevedibile pertinenza e introdotto un quadro armonizzato per le piattaforme digitali.

Prevedibile pertinenza e richieste collettive

È inserito l’articolo 5 bis sulla "prevedibile pertinenza": l’autorità richiedente deve avere una ragionevole possibilità che le informazioni siano pertinenti per questioni fiscali di uno o più contribuenti identificati o identificabili. Per richieste su gruppi non identificabili singolarmente, devono essere fornite descrizione dettagliata del gruppo, base fattuale e giuridica del sospetto di non conformità, utilità delle informazioni richieste ed eventuale ruolo di terzi.

Termini per lo scambio su richiesta

L’articolo 7 è modificato: le informazioni vanno comunicate al più presto e comunque entro 3 mesi dalla richiesta; se l’autorità interpellata non può rispettare il termine, deve avvisare entro 3 mesi indicando la nuova data, comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento. Se le informazioni sono già disponibili, il termine è di 2 mesi.

Scambio automatico di informazioni su redditi e capitale

L’articolo 8 è riscritto per elencare le categorie soggette a scambio automatico: redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari, canoni. Gli Stati membri devono adoperarsi per includere il NIF dei residenti rilasciato dallo Stato di residenza per i periodi d’imposta dal 1º gennaio 2024. Entro il 1º gennaio 2024 gli Stati membri notificano almeno quattro categorie; dal 1º gennaio 2025 le informazioni riguardano i periodi d’imposta successivi.

Ruling transfrontalieri e accordi sui prezzi di trasferimento

L’articolo 8 bis è modificato per precisare i tempi di scambio: i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono trasmessi al più tardi entro 3 mesi dalla fine del semestre solare in cui sono emanati, modificati o rinnovati. È ampliato anche il contenuto informativo della sintesi trasmessa.

Obblighi per i gestori di piattaforme digitali

È inserito l’articolo 8 bis quater e il nuovo allegato V. Gli Stati membri devono imporre ai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione adeguata verifica fiscale e obblighi di reporting sui venditori attivi e sulle attività pertinenti, incluse locazione di immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto. Le prime informazioni sono comunicate per i periodi oggetto di comunicazione dal 1º gennaio 2023; la comunicazione avviene entro 2 mesi dalla fine del periodo oggetto di comunicazione.

Registrazione unica e registri centrali

I gestori di piattaforme non-UE o comunque rientranti nel perimetro dell’articolo 8 bis quater devono registrarsi in uno Stato membro; è prevista una registrazione unica, l’assegnazione di un numero di identificazione individuale e un registro centrale della Commissione entro il 31 dicembre 2022 per i gestori esclusi o notificati. Sono disciplinate anche cancellazione dal registro, nuova registrazione e coordinamento con giurisdizioni non-UE equivalenti.

Verifiche congiunte e cooperazione rafforzata sul territorio

È introdotta la sezione II bis con l’articolo 12 bis sulle verifiche congiunte, cioè indagini amministrative condotte congiuntamente da due o più Stati membri su persone di interesse comune o complementare. La richiesta va evasa entro 60 giorni; sono fissate regole su coordinamento, diritti e obblighi dei funzionari, raccolta delle prove, relazione finale e comunicazione dell’esito al contribuente entro 60 giorni dalla relazione.

Presenza di funzionari, controlli simultanei e termini di risposta

Sono rafforzate le disposizioni su presenza di funzionari di uno Stato membro in un altro Stato membro e sui controlli simultanei: l’autorità interpellata risponde entro 60 giorni. I funzionari stranieri possono interrogare persone ed esaminare documenti secondo le modalità procedurali dello Stato membro ospitante.

Utilizzo delle informazioni e protezione dei dati

Le informazioni scambiate possono essere usate, oltre che per le imposte di cui alla direttiva 2011/16/UE, anche per l’IVA e altre imposte indirette. L’articolo 25 è riscritto: si applicano GDPR e regolamento 2018/1725, con possibili limitazioni per esigenze di corretta applicazione della direttiva; i gestori di piattaforme e gli intermediari sono considerati titolari del trattamento in determinate ipotesi; sono introdotte regole su informativa agli interessati, conservazione dei dati e gestione delle violazioni dei dati, inclusa la possibile sospensione degli scambi o dell’accesso alla rete CCN.

Sanzioni, atti di esecuzione e recepimento

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater. La direttiva attribuisce alla Commissione compiti di esecuzione su modelli, formato elettronico tipo, equivalenza delle informazioni con giurisdizioni non-UE e interfaccia centrale sicura. Il termine generale di recepimento è il 31 dicembre 2022, con applicazione dal 1º gennaio 2023; per le definizioni di verifica congiunta e per la sezione II bis il termine è il 31 dicembre 2023, con applicazione dal 1º gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio di informazionifiscalità delle piattaforme digitaliprotezione dei datiiva

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