Direttiva 2021/1270
Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/1270 aggiorna la direttiva 2010/43/UE per inserire espressamente i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità nella disciplina organizzativa applicabile agli OICVM. Impone agli Stati membri di assicurare che le società di gestione e, in taluni casi, le società di investimento integrino tali profili nei processi interni, nelle risorse, nelle competenze, nella gestione del rischio e nei conflitti di interesse. La direttiva mira inoltre a rendere coerente la disciplina OICVM con il regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella disciplina organizzativa degli OICVM, mediante modifica della direttiva 2010/43/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle società di gestione di OICVM e, per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella gestione, anche alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione. Opera nell’ambito della direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, con effetto negli ordinamenti degli Stati membri, che devono recepirla entro il termine previsto e applicarla secondo la decorrenza fissata dalla direttiva. Rilevano in particolare i processi interni, la gestione del rischio, i conflitti di interesse e le funzioni organizzative connesse alla gestione degli OICVM.
Direttiva delegata (UE) 2021/1270: rischi di sostenibilità negli OICVM
La direttiva delegata (UE) 2021/1270 modifica la direttiva 2010/43/UE per integrare in modo espresso i rischi e i fattori di sostenibilità nell’organizzazione, nella gestione del rischio e nelle regole di condotta degli OICVM. L’intervento si colloca nel quadro della strategia dell’Unione per la finanza sostenibile e mira a rendere coerente la disciplina degli OICVM con il regolamento (UE) 2019/2088.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il Green Deal europeo, il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile e l’esigenza di indirizzare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. Il considerando centrale evidenzia che la direttiva 2010/43/UE non conteneva un riferimento espresso ai rischi di sostenibilità e che, per garantire procedure interne e assetti organizzativi adeguati, occorre chiarire che le società di gestione devono considerare tali rischi in modo continuativo insieme ai rischi finanziari tradizionali. La finalità è anche quella di evitare incoerenze tra società di gestione e società di investimento e di ridurre il rischio di frammentazione del mercato interno.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda le società di gestione di OICVM e, per l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, anche le società di investimento che non hanno designato una società di gestione. L’oggetto della disciplina è l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi interni, nei sistemi di controllo, nelle competenze, nella gestione dei conflitti di interesse e nella politica di gestione dei rischi.
Definizioni introdotte
La direttiva inserisce nella direttiva 2010/43/UE due definizioni di rinvio al regolamento (UE) 2019/2088:
- "rischio di sostenibilità", come definito dall’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088;
- "fattori di sostenibilità", come definiti dall’articolo 2, punto 24, del medesimo regolamento.
Obblighi organizzativi delle società di gestione
Gli Stati membri devono assicurare che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi organizzativi previsti dalla direttiva 2010/43/UE. Inoltre, le società di gestione devono disporre delle risorse e delle competenze necessarie per un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.
Obblighi per le società di investimento
Con l’articolo 5 bis introdotto dalla direttiva, gli Stati membri devono assicurare che anche le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività. La formulazione lascia agli Stati membri un margine di adattamento proporzionato al profilo operativo dell’intermediario.
Funzioni interne, conflitti di interesse e regole di condotta
La direttiva estende l’integrazione della sostenibilità anche alla struttura organizzativa interna:
- all’articolo 9, paragrafo 2, una funzione interna deve essere responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività rilevanti;
- all’articolo 17, paragrafo 3, i conflitti di interesse da considerare includono anche quelli che possono derivare dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni.
Sul piano delle regole di condotta, l’articolo 23 viene completato in modo da imporre alle società di gestione di considerare i rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi previsti dai paragrafi 1-4. Inoltre, quando le società di gestione o, se del caso, le società di investimento tengono conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088, tali effetti negativi principali devono essere presi in considerazione anche nell’adempimento degli obblighi dell’articolo 23.
Gestione del rischio
La politica di gestione dei rischi deve includere le procedure necessarie per valutare, per ciascun OICVM gestito, l’esposizione ai rischi di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché a qualsiasi altro rischio, incluso il rischio operativo, che possa essere significativo per l’OICVM.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Trattandosi di direttiva, gli Stati membri devono recepirla nel diritto interno. Il termine di trasposizione è fissato al 31 luglio 2022; le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° agosto 2022. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre imposto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore interessato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni di rischio e fattori di sostenibilità
All’articolo 3 della direttiva 2010/43/UE sono inseriti i punti 11 e 12, che rinviano alle definizioni di "rischio di sostenibilità" e "fattori di sostenibilità" di cui all’articolo 2, punti 22 e 24, del regolamento (UE) 2019/2088.
Integrazione dei rischi di sostenibilità nella gestione delle società di gestione
All’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto un comma che obbliga gli Stati membri ad assicurare che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento dei relativi obblighi.
Risorse e competenze delle società di gestione
All’articolo 5 è introdotto il paragrafo 5, che impone agli Stati membri di garantire che le società di gestione dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.
Obbligo per le società di investimento
È inserito l’articolo 5 bis, che impone agli Stati membri di assicurare che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della propria attività.
Responsabilità organizzative e integrazione del rischio di sostenibilità
All’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), si prevede che una delle funzioni organizzative sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività elencate alle lettere da a) a f).
Conflitti di interesse
All’articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3, che impone di includere tra i tipi di conflitti di interesse rilevanti anche quelli che possono sorgere dall’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni.
Regole di condotta e considerazione dei principali effetti negativi
All’articolo 23 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6: il paragrafo 5 impone alle società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1-4; il paragrafo 6 estende l’obbligo, quando le società di gestione o di investimento considerano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, di tenerne conto nell’adempimento degli obblighi previsti dallo stesso articolo.
Politica di gestione dei rischi
All’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, la politica di gestione dei rischi deve includere le procedure necessarie per valutare, per ciascun OICVM gestito, l’esposizione ai rischi di mercato, liquidità, sostenibilità, controparte e ad altri rischi, compreso il rischio operativo, se significativo.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 luglio 2022 e applicarle dal 1° agosto 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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