Direttiva 2021/1206
Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 che modifica l’allegato III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo per quanto riguarda la norma applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/1206 aggiorna un rinvio tecnico contenuto nell’allegato III della direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo. In particolare, sostituisce la norma EN ISO/IEC 17025:2005 con la versione EN ISO/IEC 17025:2017 per i laboratori di prova utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità. La misura si limita a un adeguamento normativo conseguente alla revisione della norma ISO e non introduce nuovi obblighi sostanziali oltre all’aggiornamento del riferimento tecnico. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 gennaio 2022.
Aggiornamento del riferimento tecnico applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo, con sostituzione della norma EN ISO/IEC 17025:2005 con EN ISO/IEC 17025:2017.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e, indirettamente, al quadro di valutazione della conformità dell’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 2014/90/UE. Incide specificamente sui requisiti che gli organismi di valutazione della conformità devono rispettare per l’impiego di laboratori di prova nei processi di valutazione della conformità; riguarda quindi il settore dell’equipaggiamento marittimo e i laboratori di prova utilizzati in tale contesto. Non emergono esclusioni particolari dal testo fornito.
Aggiornamento della norma tecnica per i laboratori di prova dell’equipaggiamento marittimo
La direttiva delegata (UE) 2021/1206 interviene sulla direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo per aggiornare il richiamo alla norma tecnica applicabile ai laboratori di prova utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità. L’intervento è motivato dalla revisione della norma EN ISO/IEC 17025 avvenuta nel 2017 e dal ritiro della versione precedente al termine del periodo transitorio conclusosi nel novembre 2020.
Obiettivo e contesto normativo
La direttiva 2014/90/UE prevede che gli organismi di valutazione della conformità, per poter operare come organismi notificati, debbano soddisfare i requisiti dell’allegato III. In tale contesto, i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità devono essere conformi alla norma EN ISO/IEC 17025, che definisce i requisiti generali relativi a competenza, imparzialità e funzionamento coerente dei laboratori.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2014/90/UE
L’articolo 1 della direttiva sostituisce nell’allegato III, punto 19, il riferimento alla norma "EN ISO/IEC 17025:2005" con quello alla norma "EN ISO/IEC 17025:2017". Si tratta di un aggiornamento puramente tecnico, che allinea la disciplina dell’equipaggiamento marittimo alla versione vigente della norma ISO, senza modificare la struttura generale del sistema di valutazione della conformità.
Ambito soggettivo e materiale di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri, chiamati a recepirla nel proprio ordinamento interno, e incide sul settore dell’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 2014/90/UE. In termini operativi, l’effetto riguarda gli organismi di valutazione della conformità e i laboratori di prova da essi utilizzati nell’ambito delle procedure di conformità per l’equipaggiamento marittimo.
Recepimento, comunicazioni e tecnica di trasposizione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 gennaio 2022 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri.
L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Ne deriva un obbligo non solo di recepimento entro termine, ma anche di trasparenza informativa verso la Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 specifica che la direttiva è rivolta agli Stati membri, i quali conservano il margine di discrezionalità tipico della direttiva nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ferma restando l’obbligazione di risultato consistente nell’aggiornamento del riferimento tecnico richiesto.
Disposizioni principali
Aggiornamento del riferimento alla norma EN ISO/IEC 17025
All’articolo 1 la direttiva modifica l’allegato III, punto 19, della direttiva 2014/90/UE, sostituendo il riferimento alla norma "EN ISO/IEC 17025:2005" con "EN ISO/IEC 17025:2017". Il cambiamento riguarda la norma applicabile ai laboratori di prova utilizzati dagli organismi di valutazione della conformità per l’equipaggiamento marittimo.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 31 gennaio 2022, con immediata comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, prevede inoltre l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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