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Direttiva 2021/746

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commission del 6 maggio 2021 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e recante modifica della direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda alcune denominazioni botaniche di piante (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per allinearli ai più recenti protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici dell’UPOV sull’esame delle varietà di specie agricole e orticole. L’intervento recepisce inoltre alcune modifiche di denominazioni botaniche conseguenti alla direttiva di esecuzione (UE) 2021/415. È prevista una misura transitoria per non alterare gli esami già avviati prima del 1o gennaio 2022, che restano disciplinati dalla normativa nazionale di recepimento nella versione precedente.

Adeguamento dei protocolli tecnici per l’esame DUS di alcune varietà di specie agricole e orticole, con aggiornamento di alcune denominazioni botaniche, mediante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono adeguare le modalità di esame delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi iscritte nei cataloghi nazionali, ai fini della loro conformità ai protocolli tecnici dell’UCVV o, per le specie non coperte, alle linee direttrici dell’UPOV. Riguarda in particolare gli esami ufficiali delle varietà non ancora ammesse nel catalogo comune, con una disciplina transitoria per gli esami avviati prima del 1o gennaio 2022. Restano fuori dal nuovo regime transitorio gli esami già iniziati prima di tale data, per i quali continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni nazionali di recepimento.

Adeguamento dei protocolli tecnici per l’esame di varietà agricole e orticole

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 interviene sulle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano i criteri tecnici per l’esame delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi ai fini dell’iscrizione nei cataloghi nazionali. L’obiettivo è allineare la normativa UE ai protocolli più recenti dell’UCVV e alle linee direttrici dell’UPOV, nonché recepire alcuni aggiornamenti di nomenclatura botanica.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che le direttive del 2003 mirano a garantire che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali degli Stati membri siano esaminate secondo standard comuni: protocolli UCVV per le specie coperte da tali protocolli e linee direttrici UPOV per le altre specie. La revisione del 2021 si giustifica con l’adozione di nuovi protocolli e con l’aggiornamento di quelli esistenti per un ampio numero di specie, tra cui, a titolo esemplificativo, pisello da foraggio, colza, cotone, avena, fleolo, senape bruna, broccoli asparagi, peperone, melone, carciofo, pomodoro, spinaci e pomodoro portainnesto.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri nella disciplina degli esami ufficiali delle varietà delle specie agricole e orticole. Le modifiche incidono sugli allegati tecnici delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che elencano le specie da sottoporre rispettivamente ai protocolli UCVV o alle linee direttrici UPOV. La portata è quindi tecnica e settoriale, con effetti diretti sulle procedure di esame delle varietà per l’iscrizione nei cataloghi nazionali.

Modifiche sostanziali agli allegati

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nell’allegato, parte A, della direttiva 2021/746. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nell’allegato, parte B.

Gli elenchi aggiornati precisano, per ciascuna specie:

  • il nome scientifico;
  • il nome comune;
  • il protocollo tecnico UCVV oppure la linea direttrice UPOV applicabile.

Tra le specie interessate figurano numerose colture erbacee e orticole, comprese specie o gruppi rilevanti per il commercio di sementi e per gli esami varietali, come graminacee, leguminose, brassicacee, solanacee e cucurbitacee.

Aggiornamento delle denominazioni botaniche

La direttiva 2003/90/CE è aggiornata anche in relazione all’evoluzione della nomenclatura botanica, per effetto della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415. Il richiamo riguarda in particolare festuca indurita, frumento, frumento duro, spelta, sorgo ed erba sudanese, in coerenza con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 3 impone un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2021. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicarle dal 1o gennaio 2022;
  • inserire nelle misure un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore interessato.

La direttiva, come atto di esecuzione, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Disciplina transitoria

Per evitare discontinuità negli esami già avviati, l’articolo 4 stabilisce che, per gli esami delle varietà iniziati prima del 1o gennaio 2022, gli Stati membri continuano ad applicare le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore sementiero e varietale, la direttiva comporta un aggiornamento tecnico degli standard di riferimento per gli esami DUS e un’attenzione specifica alla fase transitoria. La verifica della corretta applicazione dal 1o gennaio 2022 e della disciplina precedente per gli esami già avviati prima di tale data è il principale profilo operativo derivante dall’atto.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con quelli contenuti nell’allegato, parte A, della direttiva 2021/746. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con quelli contenuti nell’allegato, parte B. L’aggiornamento riguarda specie agricole e orticole per le quali l’esame delle varietà deve conformarsi ai protocolli tecnici dell’UCVV o, in mancanza, alle linee direttrici UPOV.

Adeguamento alle evoluzioni tecniche e scientifiche

I considerando precisano che l’UCVV e l’UPOV hanno adottato o aggiornato protocolli e linee direttrici per diverse specie, tra cui pisello da foraggio, colza, cotone, avena, fleolo, senape bruna, broccoli asparagi, peperone, melone, carciofo, pomodoro, pisello, spinaci e pomodoro portainnesto. La direttiva adatta di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Aggiornamento delle denominazioni botaniche

La direttiva 2003/90/CE è modificata anche per tener conto delle nuove denominazioni botaniche introdotte dalla direttiva di esecuzione (UE) 2021/415, relativa a festuca indurita, frumento, frumento duro, spelta, sorgo ed erba sudanese.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2021 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1o gennaio 2022. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Misura transitoria

L’articolo 4 prevede che, per gli esami delle varietà avviati prima del 1o gennaio 2022, gli Stati membri continuino ad applicare le disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alle modifiche della presente direttiva, per evitare perturbazioni degli esami in corso.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalifitosanitario

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