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Direttiva 2021/555

Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

Normativa europea32021L0555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva (UE) 2021/555 codifica la disciplina europea sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, sostituendo la direttiva 91/477/CEE e le sue modifiche. Essa armonizza definizioni, categorie di armi, requisiti di marcatura e registrazione, regole per armaioli e intermediari, condizioni per autorizzare acquisto e detenzione, nonché disciplina trasferimenti, viaggi e scambio di informazioni tra Stati membri. Il testo lascia agli Stati membri margini di discrezionalità significativi, soprattutto su autorizzazioni, controlli, sanzioni e possibilità di adottare misure più rigorose, ma impone obiettivi di risultato vincolanti e termini di recepimento nazionali.

Controllo dell'acquisizione, della detenzione, della marcatura, della tracciabilità e della circolazione delle armi da fuoco nell'Unione europea, con categorie armonizzate e regole comuni su autorizzazioni e trasferimenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle armi da fuoco portatili, ai loro componenti essenziali, alle munizioni, agli armaioli e agli intermediari, nonché a taluni dispositivi assimilati o connessi (armi d’allarme o da segnalazione, armi da saluto e acustiche, armi disattivate, riproduzioni di armi da fuoco), nei limiti definiti dalla direttiva e dagli allegati. Non si applica all’acquisizione o detenzione di armi e munizioni da parte di forze armate, polizia o altre autorità pubbliche, né ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE; restano salve le norme nazionali sul porto d’armi, sulla caccia e sul tiro sportivo. La direttiva si inserisce nel quadro Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo gli accordi richiamati.

Direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

La direttiva codifica e riordina la disciplina europea sul controllo delle armi da fuoco, sostituendo la direttiva 91/477/CEE e le successive modifiche. Il legislatore dell’Unione dichiara di voler conciliare la circolazione interna di alcune armi e componenti con esigenze di sicurezza pubblica, tracciabilità e contrasto al traffico illecito, attraverso regole armonizzate su classificazione, marcatura, registrazione, autorizzazioni e trasferimenti.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina si applica alle armi da fuoco portatili, ai componenti essenziali, alle munizioni e a soggetti professionali quali armaioli e intermediari. Sono inoltre disciplinati, in termini specifici, gli oggetti trasformabili in armi da fuoco, le armi d’allarme o da segnalazione, le armi da saluto e acustiche, le armi disattivate, le riproduzioni di armi da fuoco, i musei e i collezionisti.

La direttiva non pregiudica le norme nazionali sul porto d’armi, sulla caccia e sul tiro sportivo quando le armi siano detenute legalmente. Essa non si applica alle armi e munizioni detenute da forze armate, polizia o altre autorità pubbliche, né ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE. Gli Stati membri possono mantenere o adottare regole più rigorose, purché restino fermi i diritti riconosciuti ai residenti dall’articolo 17, paragrafo 2.

Definizioni e classificazione delle armi

L’articolo 1 contiene un apparato definitorio ampio e funzionale alla tracciabilità e al controllo. In particolare, la nozione di "arma da fuoco" comprende anche gli oggetti che possono essere trasformati per sparare un colpo, una pallottola o un proiettile mediante combustibile propellente. Sono definiti altresì componente essenziale, munizione, armaiolo, intermediario, traffico illecito, fabbricazione illecita e tracciabilità.

L’allegato I classifica le armi in tre categorie:

  • categoria A: armi proibite;
  • categoria B: armi soggette ad autorizzazione;
  • categoria C: armi soggette a dichiarazione.

Sono inoltre precisate le definizioni tecniche di arma da fuoco corta/lunga, automatica, semiautomatica, a ripetizione e a colpo singolo, nonché di alcune categorie di munizioni.

Marcatura, registrazione e tracciabilità

L’articolo 4 costituisce uno dei cardini della direttiva. Per le armi da fuoco e i componenti essenziali fabbricati o importati nell’Unione il o successivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri devono garantire una marcatura unica, chiara e permanente e una registrazione senza ritardo, al più tardi prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione.

La marcatura deve comprendere il nome del fabbricante o la marca, il paese o luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione, se non già compreso nel numero di serie, e, ove possibile, il modello. Per i componenti essenziali troppo piccoli è sufficiente un numero di serie o un codice alfanumerico o digitale. Le munizioni devono recare marcature sull’unità di imballaggio elementare.

Gli Stati membri possono applicare la Convenzione del 1969 sulle punzonature di prova. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle specifiche tecniche di marcatura.

La direttiva impone inoltre archivi nazionali computerizzati, centralizzati o decentrati, accessibili alle autorità autorizzate, nei quali devono essere registrati i dati necessari a collegare ogni arma al proprietario e a ricostruirne la storia. I dati devono essere conservati per 30 anni dopo la distruzione dell’arma o del componente essenziale. L’accesso ai dati è limitato:

  • per 10 anni dopo la distruzione, a fini di rilascio o revoca delle autorizzazioni e per procedure doganali;
  • per 30 anni, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

I dati personali devono essere cancellati alla scadenza dei termini, salvo ulteriori utilizzi specifici conformi al diritto nazionale e al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Gli armaioli e gli intermediari devono tenere un registro delle armi e dei componenti essenziali trattati, comunicare senza indebito ritardo le operazioni alle autorità competenti e mantenere una connessione elettronica con esse. Alla cessazione dell’attività, il registro deve essere consegnato alle autorità nazionali competenti. La direttiva afferma inoltre che ogni arma da fuoco deve poter essere collegata in ogni momento al suo proprietario.

Regime di acquisizione e detenzione

L’articolo 5 stabilisce il principio secondo cui l’acquisizione e la detenzione sono consentite solo a persone in possesso della licenza, o, per le armi di categoria C, di una specifica autorizzazione nazionale.

L’articolo 6 richiede che l’interessato abbia un motivo valido, abbia almeno 18 anni e non sia verosimilmente pericoloso per sé o per gli altri, per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza. Per i minori, sono previste eccezioni per caccia e tiro sportivo, purché vi sia autorizzazione o supervisione parentale/di un adulto titolare di licenza o l’inserimento in un centro autorizzato. La condanna per reato doloso violento è indicata come elemento rilevante di pericolosità.

Gli Stati membri devono istituire un sistema di monitoraggio per verificare il mantenimento delle condizioni di autorizzazione durante tutta la sua durata; se le condizioni vengono meno, l’autorizzazione va ritirata. È lasciata agli Stati la scelta circa l’eventuale esame medico o psicologico preventivo, ma la direttiva richiede comunque la valutazione delle informazioni pertinenti.

L’articolo 6, paragrafo 3, impone la revoca dell’autorizzazione se il titolare possiede caricatori idonei per armi semiautomatiche o a ripetizione con capacità superiore a 20 colpi, o, per le armi lunghe, superiore a 10 colpi, salvo le eccezioni previste per autorizzazioni speciali della categoria A.

Custodia sicura, vendite a distanza e controllo dell’identità

L’articolo 7 richiede regole nazionali di custodia sicura e adeguata sorveglianza, con il principio che armi e munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. La nozione di adeguata sorveglianza comprende il controllo durante trasporto e utilizzo; il livello di custodia deve essere proporzionato al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni.

L’articolo 8 disciplina gli acquisti e le vendite mediante contratto a distanza. In tali casi, per armi, componenti essenziali e munizioni delle categorie A, B e C, l’identità e, se richiesto, l’autorizzazione dell’acquirente devono essere controllate prima o al più tardi al momento della consegna da un armaiolo o intermediario autorizzato/licenziato oppure da un’autorità pubblica o suo rappresentante.

Categoria A: divieto generale e deroghe eccezionali

L’articolo 9 prevede il divieto generale di acquisizione e detenzione delle armi, componenti essenziali e munizioni di categoria A, con obbligo di confisca per le detenzioni illegali. Tuttavia sono ammesse deroghe eccezionali e debitamente motivate per:

  • tutela di infrastrutture critiche, spedizioni commerciali, convogli di elevato valore ed edifici sensibili;
  • difesa nazionale;
  • istruzione, fini culturali, ricerca e storici.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, in casi eccezionali, collezionisti, musei e operatori professionali a trattare armi di categoria A, a condizione di rigorosi requisiti di sicurezza, dimostrazione di misure preventive e monitoraggio. Per i tiratori sportivi, la direttiva consente autorizzazioni limitate per determinate armi semiautomatiche della categoria A, con requisiti ulteriori relativi a pratica attiva, appartenenza a club di tiro e certificazione dell’idoneità dell’arma alla disciplina sportiva. Le autorizzazioni sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.

Categorie B e C: autorizzazione e dichiarazione

L’articolo 10 disciplina le armi di categoria B, la cui acquisizione e detenzione richiedono autorizzazione dello Stato membro. È possibile un’unica decisione amministrativa per acquisto e detenzione, e gli Stati possono prevedere licenze pluriennali con obbligo di comunicare trasferimenti e controlli periodici. Le autorizzazioni vanno riesaminate almeno ogni cinque anni.

Per alcune armi semiautomatiche della categoria A già legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, gli Stati membri possono confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni, e possono anche autorizzarne l’acquisizione da parte di altre persone autorizzate.

L’articolo 11 riguarda la categoria C, per la quale è sufficiente una dichiarazione di detenzione. Venditori, armaioli e privati devono comunicare alle autorità le cessioni o consegne, indicando acquirente e arma. Se l’acquirente risiede in un altro Stato membro, tale Stato deve essere informato. Gli Stati che vietano o assoggettano ad autorizzazione determinate armi B o C informano gli altri Stati membri, che devono menzionarlo nella carta europea d’arma da fuoco.

Munizioni, caricatori e transazioni sospette

L’articolo 13 prevede che il regime delle munizioni segua quello dell’arma alla quale sono destinate. L’acquisizione di caricatori per armi semiautomatiche a percussione centrale con capacità superiore a 20 colpi, o superiore a 10 colpi per le armi lunghe, è consentita solo a soggetti già autorizzati ai sensi degli articoli 9 o 10, paragrafo 5.

La disposizione riconosce agli armaioli e agli intermediari la facoltà di rifiutare transazioni sospette relative all’acquisizione di cartucce o componenti di innesco, con obbligo di segnalazione alle autorità competenti.

Armi d’allarme, da segnalazione e armi disattivate

L’articolo 14 mira a impedire che dispositivi destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o cartucce pirotecniche possano essere trasformati in armi da fuoco. I dispositivi trasformabili devono essere classificati come armi da fuoco. La Commissione adotta specifiche tecniche per garantire la non trasformabilità delle armi d’allarme e da segnalazione fabbricate o importate nell’Unione il o successivamente al 14 settembre 2018.

L’articolo 15 stabilisce che la disattivazione delle armi da fuoco sia verificata da un’autorità competente, con rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione, nonché con apposizione di una marcatura visibile. La Commissione adotta norme e tecniche di disattivazione tramite atti di esecuzione. Sono previste regole transitorie per le armi disattivate prima dell’entrata in applicazione delle nuove norme; in particolare, quelle disattivate prima dell’8 aprile 2016 secondo norme nazionali equivalenti possono essere riconosciute anche in caso di trasferimento o immissione sul mercato successivi.

Circolazione intra-UE, carta europea d'arma da fuoco e viaggi

L’articolo 16 disciplina il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro a un altro. Salvo la procedura speciale prevista, il trasferimento richiede che l’interessato comunichi prima della spedizione una serie di informazioni: identità delle parti, luogo di destinazione, numero e identificazione delle armi, mezzo di trasferimento e date di partenza e arrivo. Lo Stato membro esamina le condizioni del trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza, e se autorizza rilascia una licenza che accompagna l’arma fino a destinazione.

Per talune armi non da guerra, gli Stati membri possono consentire agli armaioli trasferimenti verso altri armaioli senza autorizzazione preventiva, mediante licenza fino a tre anni. Gli armaioli devono comunque comunicare in anticipo le informazioni richieste e l’autorità può effettuare ispezioni.

L’articolo 17 regola la detenzione di un’arma durante un viaggio attraverso due o più Stati membri. In via generale serve l’autorizzazione degli Stati interessati, annotata sulla carta europea d’arma da fuoco. Esiste però una deroga per cacciatori, partecipanti a rievocazioni storiche e tiratori sportivi, a condizione che:

  • siano titolari della carta europea d’arma da fuoco;
  • possano giustificare il viaggio con invito o altra prova dell’attività;
  • non si tratti di viaggi verso Stati che abbiano notificato il divieto o l’assoggettamento ad autorizzazione per l’arma in questione.

La carta europea d’arma da fuoco non può essere subordinata al pagamento di tasse o diritti. L’allegato II ne indica il contenuto e le menzioni obbligatorie.

Scambio di informazioni e atti dell'Unione

L’articolo 18 impone agli Stati membri lo scambio regolare di informazioni sui trasferimenti definitivi e sulle acquisizioni o detenzioni da parte di non residenti. Le autorità competenti si scambiano anche in via elettronica informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o rifiutate. La Commissione deve predisporre un sistema di scambio e può adottare atti delegati per definire le modalità dettagliate dello scambio sistematico elettronico.

L’articolo 19 disciplina la delega: durata indeterminata dal 13 giugno 2017, possibile revoca da parte di Parlamento o Consiglio, consultazione degli esperti nazionali e termine di obiezione di due mesi, prorogabile di altri due.

L’articolo 20 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. Altre disposizioni attribuiscono alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche per marcatura, armi d’allarme e disattivazione.

Controlli, sanzioni, monitoraggio e recepimento

L’articolo 21 impone agli Stati membri di vietare l’ingresso nel loro territorio di armi da fuoco, salvo i casi previsti dagli articoli 16 e 17, e lascia alla normativa nazionale la disciplina delle armi diverse dalle armi da fuoco.

L’articolo 22 prevede controlli rafforzati alle frontiere esterne dell’Unione e la vigilanza sui viaggiatori provenienti da paesi terzi che intendano recarsi in un secondo Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione sulle modalità di svolgimento dei controlli e comunicare le proprie disposizioni nazionali più rigorose.

L’articolo 23 richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione.

L’articolo 24 impone alla Commissione una relazione entro il 14 settembre 2020 e poi ogni cinque anni, comprensiva di un controllo di adeguatezza e di possibili proposte legislative, anche in relazione a categorie di armi, carta europea, marcatura e tecnologie emergenti come stampa 3D, QR code e RFID.

L’articolo 25 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali di recepimento. L’articolo 26 abroga la direttiva 91/477/CEE, fatti salvi i termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Termini rilevanti e profili pratici per gli operatori

Pur trattandosi di una direttiva, il testo contiene numerosi termini e date puntuali che incidono sull’attuazione nazionale e sugli operatori:

  • 14 settembre 2018: data di riferimento per l’applicazione delle nuove regole di marcatura e registrazione alle armi e componenti essenziali fabbricati o importati nell’Unione;
  • 14 marzo 2021: termine fino al quale gli Stati membri potevano sospendere l’obbligo di dichiarazione per talune armi di categoria C acquisite prima del 14 settembre 2018;
  • entro 30 anni dalla distruzione: durata massima di conservazione dei dati registrati;
  • entro 10 anni dalla distruzione: periodo di accesso ai dati per finalità autorizzative e doganali;
  • non oltre 5 anni: periodo massimo di validità o riesame per diverse autorizzazioni;
  • entro il 14 settembre 2020 e poi ogni cinque anni: relazione della Commissione sull’attuazione.

Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per i profili di autorizzazione, compliance documentale, registrazione, tracciabilità, controllo delle transazioni, gestione dei dati personali e organizzazione dell’attività di armaioli, intermediari, musei e collezionisti, con ampia possibilità per gli Stati membri di introdurre regole più severe in sede di recepimento.

Disposizioni principali

Codificazione e obiettivi generali

La direttiva codifica la direttiva 91/477/CEE per ragioni di chiarezza e razionalizzazione. Mira a bilanciare la libera circolazione interna di determinate armi da fuoco con adeguate garanzie di sicurezza, rafforzando tracciabilità, controllo e prevenzione del traffico illecito.

Definizioni e classificazione delle armi

L’articolo 1 definisce arma da fuoco, componente essenziale, munizioni, armi d’allarme o da segnalazione, armi da saluto e acustiche, armi disattivate, museo, collezionista, armaiolo, intermediario, fabbricazione illecita, traffico illecito e tracciabilità. L’allegato I classifica le armi nelle categorie A, B e C con effetti diversi in termini di divieti, autorizzazioni e dichiarazioni.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 2 salva le norme nazionali su porto d’armi, caccia e tiro sportivo e esclude forze armate, polizia, autorità pubbliche e trasferimenti coperti dalla direttiva 2009/43/CE. L’articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose, salvo i diritti dei residenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Marcatura, registri e tracciabilità

L’articolo 4 impone per le armi da fuoco e i componenti essenziali fabbricati o importati nell’Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 una marcatura unica, chiara e permanente e la registrazione senza ritardo, al più tardi prima dell’immissione sul mercato o subito dopo l’importazione. Gli archivi devono essere computerizzati, centralizzati o decentrati, e consentire alle autorità autorizzate di risalire a ogni arma da fuoco; la conservazione dei dati è di 30 anni dopo la distruzione, con accesso limitato per 10 anni a fini autorizzativi/doganali e per 30 anni a fini penali. Gli armaioli e gli intermediari devono tenere registri, comunicare senza indebito ritardo le operazioni e mantenere una connessione elettronica con le autorità.

Regime di autorizzazione, dichiarazione e condizioni soggettive

L’articolo 5 stabilisce che l’acquisizione e detenzione sono consentite solo a persone munite di licenza o, per le armi di categoria C, di specifica autorizzazione nazionale. L’articolo 6 richiede un motivo valido, almeno 18 anni salvo eccezioni per caccia e tiro sportivo dei minori con autorizzazione o supervisione adeguata, e l’assenza di pericolo per sé, per terzi, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza; una condanna per reato doloso violento è indice di pericolosità. È previsto un sistema di monitoraggio della durata dell’autorizzazione e la revoca se le condizioni non sono più soddisfatte.

Custodia sicura, sorveglianza e vendite a distanza

L’articolo 7 impone regole nazionali di adeguata sorveglianza e custodia in sicurezza, con separazione tra armi e munizioni se non custodite in cassaforte. L’articolo 8 disciplina le transazioni a distanza per categorie A, B e C, imponendo la verifica dell’identità e, se necessario, dell’autorizzazione dell’acquirente prima o al più tardi al momento della consegna da parte di armaioli/intermediari autorizzati o dell’autorità pubblica.

Divieti e deroghe per la categoria A

L’articolo 9 impone il divieto generale di acquisizione e detenzione delle armi e munizioni di categoria A, con confisca in caso di detenzione illegale. Sono previste deroghe eccezionali e motivate per difesa nazionale, istruzione, fini culturali, ricerca e storici, nonché possibilità per collezionisti, musei, armaioli e intermediari, e per tiratori sportivi in relazione a specifiche armi semiautomatiche. Le autorizzazioni eccezionali sono sottoposte a severi requisiti di sicurezza e monitoraggio periodico.

Categorie B e C: autorizzazioni, dichiarazioni e rinnovi

L’articolo 10 prevede che le armi di categoria B siano acquistabili e detenibili solo con autorizzazione, con possibile decisione amministrativa unica e rinnovo periodico entro cinque anni. L’articolo 11 richiede per la categoria C una dichiarazione di detenzione e impone agli operatori di comunicare le cessioni; gli Stati membri informano gli altri Stati se vietano o subordinano ad autorizzazione determinate armi. Sono previste regole specifiche per il possesso di caricatori ad alta capacità e per alcune autorizzazioni pregresse.

Munizioni e caricatori

L’articolo 13 allinea il regime delle munizioni a quello dell’arma da fuoco cui sono destinate e limita l’acquisizione di caricatori ad alta capacità per armi semiautomatiche a percussione centrale alle persone autorizzate ai sensi degli articoli 9 o 10, paragrafo 5. Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare e segnalare transazioni sospette relative a munizioni o componenti di cartucce.

Armi d’allarme, da segnalazione, disattivate e non trasformabili

L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a impedire la trasformazione in armi da fuoco di dispositivi destinati a salve, segnalazione o sostanze irritanti e a qualificare come armi da fuoco i dispositivi trasformabili. L’articolo 15 introduce verifiche della disattivazione, rilascio di certificato e marcatura visibile, demandando alla Commissione norme tecniche di disattivazione tramite atti di esecuzione; sono previste regole transitorie per armi disattivate prima dell’applicazione delle nuove norme.

Trasferimenti tra Stati membri e viaggi

L’articolo 16 disciplina il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro a un altro, con licenza preventiva che accompagna l’arma, e consente regimi semplificati per armaioli tramite licenze fino a tre anni per determinate armi. L’articolo 17 regola il porto in viaggio attraverso più Stati membri: in via generale serve autorizzazione degli Stati interessati, ma per cacciatori, rievocatori storici e tiratori sportivi opera una deroga se sono in possesso della carta europea d’arma da fuoco e possono motivare il viaggio; gli Stati non possono imporre tasse o diritti per accettarla. La carta europea d’arma da fuoco è valida fino a cinque anni.

Scambio di informazioni e cooperazione amministrativa

L’articolo 18 impone lo scambio regolare di informazioni tra Stati membri sui trasferimenti e sulle autorizzazioni rifiutate o rilasciate, anche con mezzi elettronici, e prevede un sistema europeo di scambio. La Commissione può adottare atti delegati per disciplinare le modalità dettagliate di tale scambio; l’articolo 19 disciplina delega, revoca, consultazione di esperti e obiezioni di Parlamento e Consiglio.

Esecuzione, sanzioni e controlli

L’articolo 20 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. L’articolo 21 consente il divieto di ingresso nel territorio nazionale di armi da fuoco salvo nei casi previsti dagli articoli 16 e 17. L’articolo 22 richiede controlli rafforzati alle frontiere esterne e la comunicazione alla Commissione delle modalità di controllo. L’articolo 23 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Monitoraggio della Commissione, recepimento e abrogazione

L’articolo 24 impone alla Commissione una relazione entro il 14 settembre 2020 e poi ogni cinque anni, con eventuali proposte legislative su categorie di armi, carta europea, marcatura e nuove tecnologie. L’articolo 25 impone la comunicazione delle disposizioni nazionali di attuazione. L’articolo 26 abroga la direttiva 91/477/CEE, fatti salvi i termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. L’articolo 27 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 28 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiearmisicurezza pubblicamercato internocircolazione delle personeprotezione dei dati

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