Direttiva 2021/802
Direttiva delegata (UE) 2021/802 della Commissione del 12 marzo 2021 che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione delle nuove sostanze psicoattive metil 3,3-dimetil-2-{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA) e metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) nella definizione di«stupefacenti»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata modifica la decisione quadro 2004/757/GAI includendo nell’elenco delle sostanze considerate «stupefacenti» due nuove sostanze psicoattive, MDMB-4en-PINACA e 4F-MDMB-BICA. La misura deriva dalle valutazioni del rischio dell’EMCDDA e mira a contrastare i gravi rischi per la salute, i decessi segnalati e gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 9 dicembre 2021 e adeguare la normativa interna conseguentemente.
Inclusione di due nuove sostanze psicoattive, MDMB-4en-PINACA e 4F-MDMB-BICA, nella definizione di «stupefacenti» ai fini dell’applicazione delle norme penali UE sul traffico illecito di droga.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea vincolati dalla decisione quadro 2004/757/GAI; l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione, mentre la Danimarca non vi partecipa né è vincolata. L’ambito materiale riguarda l’aggiornamento dell’allegato della decisione quadro, con effetti sull’assoggettamento delle due sostanze alle disposizioni minime UE su reati e sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti. L’effetto pratico è rilevante per le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie e, indirettamente, per i mercati di produzione, distribuzione e fornitura delle sostanze nell’Unione.
Inclusione di MDMB-4en-PINACA e 4F-MDMB-BICA nella definizione di «stupefacenti»
La direttiva delegata (UE) 2021/802 modifica la decisione quadro 2004/757/GAI per estendere il perimetro delle sostanze considerate «stupefacenti» a due nuove sostanze psicoattive: MDMB-4en-PINACA e 4F-MDMB-BICA. L’intervento è motivato dalle valutazioni del rischio dell’EMCDDA e dall’esigenza di garantire una risposta penale armonizzata a livello UE di fronte a sostanze ad alta pericolosità, diffuse sul mercato come sostituti della cannabis e dei cannabinoidi sintetici controllati.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando ricostruiscono che il comitato scientifico dell’EMCDDA, allargato ai sensi del regolamento (CE) n. 1920/2006, ha predisposto le relazioni di valutazione del rischio trasmesse il 9 dicembre 2020. Le due sostanze sono descritte come agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi, con effetti simili al THC ma con tossicità aggiuntiva potenzialmente mortale e elevato rischio di avvelenamento.
La Commissione richiama inoltre i dati disponibili sulla diffusione nell’Unione: MDMB-4en-PINACA era presente almeno dal 2017 ed è stata rilevata in 20 Stati membri, con 389 sequestri comunicati da 20 Stati membri, oltre a campioni biologici e decessi associati; 4F-MDMB-BICA era disponibile almeno dal marzo 2020 ed è stata rilevata in 11 Stati membri, con 94 sequestri e 21 decessi segnalati in uno Stato membro tra maggio e agosto 2020. In entrambi i casi, la direttiva sottolinea che i dati disponibili sono probabilmente inferiori alla realtà per la mancanza di controlli sistematici in alcuni laboratori.
Finalità di armonizzazione penale
La direttiva evidenzia che le due sostanze non hanno usi terapeutici umani o veterinari riconosciuti e non risultano finalità lecite significative oltre alla ricerca scientifica e agli standard analitici. Secondo la Commissione, esistono motivi sufficienti per includerle nella definizione di «stupefacenti» per via dei danni alla salute, della potenzialità di abuso o dipendenza e del rischio per la vita. L’armonizzazione serve anche a prevenire ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, soprattutto perché vari Stati membri già le controllano a livello nazionale.
Ambito soggettivo e differenze tra Stati membri
La direttiva si inserisce nel quadro della decisione quadro 2004/757/GAI, relativa alle norme minime su elementi costitutivi dei reati e sanzioni in materia di traffico illecito di stupefacenti. L’Irlanda è vincolata e partecipa all’adozione e all’applicazione della direttiva; la Danimarca, invece, non vi partecipa e non ne è vincolata. La misura incide sugli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Modifica normativa apportata
L’articolo 1 modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI, aggiungendo due nuovi punti:
- punto 18: metil 3,3-dimetil-2-{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA);
- punto 19: metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA).
Con tale inserimento, le due sostanze rientrano nella definizione di «stupefacenti» ai fini dell’applicazione della disciplina UE sul traffico illecito.
Recepimento, notifiche e riferimento alla direttiva
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 9 dicembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva richiama, in linea con la dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011, la prassi di accompagnare la notifica delle misure di recepimento con documenti esplicativi nei casi giustificati.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 conferma che i destinatari sono gli Stati membri conformemente ai trattati.
Rilievi pratici per il professionista
Per avvocati e commercialisti, il dato essenziale è che dal recepimento le due sostanze diventano trattate come stupefacenti ai fini penali UE, con possibili riflessi su qualificazione delle condotte, controlli doganali, sequestri, profili di compliance, cooperazione giudiziaria e analisi dei rischi per operatori eventualmente esposti, direttamente o indirettamente, a catene di fornitura connesse a prodotti da fumo, e-liquid o materiali impregnati su carta.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta la direttiva delegata sulla base dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757/GAI, con l’obiettivo di aggiornare l’allegato di tale decisione quadro e includere due nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti», rendendole soggette alle norme UE sui reati e sulle sanzioni per traffico illecito.
Valutazione del rischio e motivazione scientifica
La scelta si fonda sulle relazioni di valutazione del rischio elaborate dal comitato scientifico dell’EMCDDA, trasmesse alla Commissione e agli Stati membri il 9 dicembre 2020. La direttiva rileva che entrambe le sostanze sono cannabinoidi sintetici ad alta potenza, con effetti simili al THC ma con tossicità aggiuntiva potenzialmente mortale e rischio elevato di avvelenamento.
Effetti e diffusione delle sostanze
Per l’MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA sono indicati diffusione, sequestri, campioni e decessi associati in vari Stati membri. La Commissione sottolinea che le segnalazioni sono probabilmente inferiori alla realtà perché le sostanze non sono soggette a controlli sistematici in determinati laboratori.
Esclusione di usi terapeutici e finalità lecite limitate
Le due sostanze non hanno alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione né, a quanto risulta, altrove. Non risultano altre finalità d’uso oltre a quelle di standard analitici di riferimento e della ricerca scientifica.
Necessità di inserimento nella definizione di stupefacenti
La Commissione considera sufficienti i motivi per includere le due sostanze nella definizione di «stupefacenti» in ragione dei danni alla salute, della tossicità acuta, del potenziale di abuso o dipendenza e del rischio per la vita. L’inclusione serve anche a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e giudiziarie.
Modifica dell’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI
L’articolo 1 aggiunge all’allegato due nuovi punti: 18) metil 3,3-dimetil-2-{[1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil]ammino}butanoato (MDMB-4en-PINACA); 19) metil 2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino}-3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA).
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 9 dicembre 2021 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della direttiva conformemente ai trattati; la Danimarca è espressamente esclusa dalla vincolatività e dall’applicazione, mentre l’Irlanda vi partecipa.
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