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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10146/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'estratto di ruolo da cui una società apprendeva l'esistenza di un debito tributario derivante da più cartelle di pagamento, sulla base delle quali l'agente della riscossione aveva iscritto ipoteca. La società proponeva ricorso davanti al giudice tributario sostenendo che le cartelle non fossero mai state notificate e chiedendo la declaratoria di nullità dei ruoli e dell'iscrizione ipotecaria. In primo grado il ricorso veniva dichiarato inammissibile; in appello la decisione veniva riformata solo in parte, con cancellazione dell'ipoteca e conferma del resto. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del ricorso originario per assoluta indeterminatezza dell'atto impugnato e della domanda; 2) violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, per avere la contribuente introdotto questioni diverse e ulteriori rispetto al primo grado; 3) tardività dell'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, perché proposta oltre il termine di legge; 4) nullità della sentenza d'appello per mancanza assoluta di motivazione o motivazione incomprensibile e per irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo; 5) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la documentazione attestante la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, qualificandolo come denuncia di nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della decisione di merito incomprensibile e contraddittoria, oltre che incompatibile con il dispositivo, in particolare per l'incoerenza tra la ritenuta inammissibilità di alcune eccezioni e la successiva cancellazione dell'ipoteca, nonché per la non decifrabilità delle ragioni che avevano portato a ritenere l'appello ammissibile ma solo parzialmente fondato.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'atto impugnato e della domanda.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per dedurre il divieto di nuove eccezioni e domande in appello nel processo tributario.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 57 del processo tributario per contestare l'introduzione in appello di nuove domande/eccezioni.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere la tardività dell'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto la censura all'ipotesi di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, incomprensibile o per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata dalla ricorrente come norma di riferimento per le doglianze di violazione di legge sui primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il quarto motivo entro questo vizio, ritenendolo fondato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla sentenza di merito, secondo cui le riproduzioni documentali fanno piena prova dei fatti rappresentati in difetto di querela di falso e di contestazione specifica.

  • art. 281 c.p.c.

    Richiamato dalla sentenza di merito insieme all'art. 2712 c.c. sul valore probatorio delle riproduzioni documentali.

Massime di principio

  • L'erronea intestazione formale di un motivo di ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se il contenuto consente di individuare con chiarezza il vizio effettivamente dedotto; il motivo può essere riqualificato dalla Corte secondo la corretta ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
  • La sentenza è nulla quando presenta un irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, oppure quando la motivazione è talmente incoerente o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione, se viene riscontrata la nullità della sentenza impugnata per vizi della motivazione in senso processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • La decisione di merito deve dare conto in modo coerente delle ragioni che sorreggono l'eventuale parziale accoglimento del gravame; non è sufficiente affermare conclusioni incompatibili con gli accertamenti compiuti in motivazione.
  • La valutazione della tempestività dell'impugnazione e l'ammissibilità di nuove eccezioni in appello restano questioni autonome, ma non possono essere esaminate utilmente se la sentenza d'appello è nulla per intrinseca contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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