Cassazione Civile, Ordinanza n. 13465/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società poi indicata come cedente del servizio e dalla successiva pretesa del lavoratore di essere considerato avente diritto al trasferimento alle dipendenze della società cessionaria del servizio idrico integrato, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da mancata assunzione e al pagamento delle retribuzioni perdute fino alla riammissione in servizio. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo non provato il requisito centrale del diritto al passaggio, cioè la previa ed esclusiva adibizione del lavoratore ai servizi rientranti nel servizio idrico integrato. In cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: 1) erronea ricostruzione della fattispecie, illogicità/perplessità della motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che gli elementi di fatto emersi dagli atti, in particolare la busta paga di settembre 2013 con richiamo al c.c.n.l. Gas-Acqua e l'offerta formale di assunzione notificata dalla cessionaria in forma di intimazione, dimostrassero la pregressa adibizione al servizio idrico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella stessa offerta formale di assunzione, ritenuta indicativa della consapevolezza della controparte circa il diritto al transito; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per non avere la Corte valorizzato gli indizi ai fini della prova presuntiva della precedente assegnazione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova presuntiva avrebbe spostato sulla società l'onere di dimostrare l'assenza del requisito; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa di trasferimento fondata su una situazione di apparenza del diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti storici, in particolare sulla pregressa assegnazione del lavoratore al servizio idrico, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che gli elementi allegati non avevano carattere decisivo ai fini di un esito diverso della lite.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero validi vizi di legittimità, ma mirassero a una rivalutazione dei fatti e delle prove, in particolare sulla questione se il lavoratore fosse già addetto ai servizi idrici prima del trasferimento del servizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale; la Corte non ne affronta il merito autonomamente, ritenendo le censure in realtà dirette a una rivalutazione del fatto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione; la Corte esclude che vi sia un vizio denunciabile, poiché la doglianza tende a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per la deduzione di nullità della sentenza; la Corte osserva che la censura è solo apparente e sostanzialmente diretta al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma richiamata per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ritiene che il fatto indicato non abbia la decisività richiesta.
art. 2729 c.c.
Richiamato per sostenere la prova per presunzioni della precedente assegnazione del lavoratore; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione degli indizi.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa un error in iudicando o in procedendo, ma un tentativo di rivisitazione del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere lo spostamento dell'onere della prova sulla società; la Corte non accoglie l'impostazione perché la premessa fattuale non è stata ritenuta dimostrata.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia sulla domanda di trasferimento fondata sull'apparenza del diritto; la Corte non ne riconosce la violazione, trattandosi comunque di censure incentrate sui fatti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 4, comma 1, lett. f), L. n. 36/1994
Richiamato per individuare i servizi del servizio idrico integrato e il requisito soggettivo del passaggio del personale al nuovo gestore.
L.R. n. 10/1999
Richiamata insieme alla normativa statale e alla convenzione per delimitare il diritto al trasferimento del personale.
Convenzione fra enti del 19 novembre 2004
Richiamata come fonte contrattuale rilevante per il passaggio del personale al nuovo gestore del servizio.
c.c.n.l. Gas-Acqua
Richiamato come elemento documentale invocato dal ricorrente per inferire la pregressa adibizione al servizio idrico, ma ritenuto non decisivo.
c.c.n.l. per le Aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario
Richiamato dalla Corte d'appello come elemento che deponeva per l'assegnazione del lavoratore ad attività diverse dal servizio idrico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente veicolate come violazioni di legge, omesso esame o nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Il requisito soggettivo che legittima il trasferimento automatico del personale al cessionario di un servizio deve risultare provato dalla parte che lo invoca; se il fatto costitutivo non è dimostrato, non può ritenersi invertito l'onere della prova.
- La prova presuntiva è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei ristretti confini dell'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile chiedere alla Corte una diversa lettura degli indizi e degli elementi documentali.
- Ai fini dell'ammissibilità del vizio di omesso esame, il fatto dedotto deve essere decisivo, cioè idoneo da solo a condurre a un esito diverso della controversia; in mancanza di tale decisività la censura è inammissibile.
- L'apparenza del diritto e le altre allegazioni volte a superare il difetto del presupposto sostanziale non possono essere accolte in cassazione se la critica investe, in sostanza, la ricostruzione del merito compiuta dal giudice di appello.
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