Sentenza n. 896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza T.R.G.A. per la Regione Trentino - Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 250/2024 resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della procedura di avanzamento al grado di Colonnello del Ruolo Normale dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2023, nonché gli atti presupposti, nella parte in cui non prevedevano una riserva di almeno un posto per candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, collocato al 76° posto con il punteggio di 26,41/30 e dichiarato idoneo ma non iscritto in quadro di avanzamento, ha dedotto la violazione dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976. Secondo la tesi dell'appellante, la disposizione impone di riservare un'aliquota di posti per candidati bilingui anche nei concorsi interni e nei procedimenti di conferimento di qualifiche superiori riguardanti l'Arma dei Carabinieri. Il T.R.G.A. aveva respinto il ricorso ritenendo che la norma riguardasse soltanto il personale civile e che, per le forze di polizia, l'art. 33 del d.P.R. n. 574/1988 prevedesse la riserva esclusivamente per il reclutamento iniziale. Il Ministero ha sostenuto l'inapplicabilità della riserva alle amministrazioni militari e, tardivamente, la peculiarità dell'avanzamento a scelta per meriti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto rinunciate le eccezioni di incompetenza, inammissibilità e irricevibilità non riproposte in appello ai sensi dell'art. 101 c.p.a.; ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso originario, poiché l'interesse a ricorrere era sorto con la pubblicazione dell'esito negativo della procedura e non con la precedente circolare di inclusione nell'aliquota. La memoria di replica del Ministero è stata dichiarata inammissibile per tardività e per il suo contenuto eccedente la stretta replica.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del T.R.G.A. è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la procedura come concorsuale interna di avanzamento al grado di Colonnello e ha interpretato l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976 nel senso che l'obbligo di riservare un'aliquota di posti a candidati muniti dell'attestato di bilinguismo si applica anche alle forze di polizia, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nei concorsi interni e nei conferimenti di qualifiche superiori. L'art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, che prevedeva inizialmente la riserva per il solo reclutamento, non deroga alla disciplina successivamente introdotta dall'art. 21 del d.lgs. n. 354/1997, che ha esteso la riserva alle procedure interne e alle progressioni. La ratio è garantire, anche nell'ambito della pubblica sicurezza, un numero adeguato di operatori in grado di assicurare l'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli utenti, senza estendere la proporzionale etnica in senso stretto ai comparti esclusi dall'art. 89, comma 2, dello Statuto. Gli atti impugnati sono stati annullati limitatamente alla mancata previsione di almeno un posto riservato, sui quaranta disponibili, per candidati bilingui nella procedura di avanzamento al grado di Colonnello, in quanto rivolta anche a ufficiali operativi nel territorio della Provincia di Bolzano. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 752/1976
Per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4.
La disposizione impone la riserva di un'aliquota di posti per candidati bilingui anche nei concorsi interni e nei conferimenti di qualifiche superiori delle forze di polizia, inclusa l'Arma dei Carabinieri, salvo gli avanzamenti ai gradi degli ufficiali generali con funzioni eccedenti l'ambito provinciale.
art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. n. 752/1976
La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate... Il requisito ... è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.
Il requisito linguistico si applica anche al personale delle amministrazioni escluse dalla proporzionale etnica, compreso il personale della pubblica sicurezza.
art. 89, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 670/1972
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
L'esclusione dalla proporzionale etnica per il personale della pubblica sicurezza non esclude l'obbligo, distinto e meno stringente, di riservare contingenti a candidati bilingui.
art. 33 d.P.R. n. 574/1988
Riserva di aliquota ... per il solo reclutamento del personale delle forze di polizia.
La disciplina speciale originariamente riferita al solo reclutamento non deroga all'estensione successiva della riserva ai concorsi interni e ai conferimenti di qualifiche superiori.
art. 21 d.lgs. n. 354/1997
Ha modificato l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976, estendendo l'obbligo della riserva bilingue ai concorsi interni, ai corsi e al conferimento di qualifiche superiori.
art. 100 d.P.R. n. 670/1972
I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia.
Costituisce la base statutaria della garanzia linguistica che giustifica la previsione di contingenti bilingui anche nelle forze di polizia operanti in provincia.
art. 101 c.p.a.
Le eccezioni non riproposte specificamente in appello si intendono rinunciate; l'eccezione sulla peculiarità della procedura, introdotta soltanto nella memoria di replica, non è stata esaminata.
art. 73 c.p.a.
La memoria di replica deve essere depositata nei termini e limitarsi alla stretta replica alle memorie avversarie; la memoria tardiva e contenente argomenti nuovi è stata dichiarata inammissibile.
art. 1030, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
Complesso delle procedure necessarie per la progressione di carriera del personale militare.
La procedura di avanzamento è riconducibile alla progressione di carriera del personale militare e, nel caso esaminato, a una procedura concorsuale interna per il conferimento di una qualifica superiore.
Massime di principio
- L'obbligo previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976 di riservare un'aliquota di posti a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo si applica anche alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare come l'Arma dei Carabinieri, nei concorsi interni e nei procedimenti di conferimento di qualifiche superiori.
- L'esclusione del personale della pubblica sicurezza dalla proporzionale etnica prevista dall'art. 89, comma 2, dello Statuto speciale non comporta l'esclusione dall'obbligo, distinto e meno intenso, di assicurare contingenti di personale bilingue necessari a garantire il servizio nelle due lingue ufficiali.
- L'art. 33 del d.P.R. n. 574/1988, nella parte in cui prevedeva la riserva bilingue per il reclutamento iniziale nelle forze di polizia, non deroga alla successiva disciplina dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 752/1976, come modificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 354/1997, che estende la riserva ai concorsi interni, ai corsi e al conferimento di qualifiche superiori.
- La riserva bilingue può non operare per gli avanzamenti ai gradi degli ufficiali generali quando le relative funzioni eccedono l'ambito provinciale, mentre opera per gli avanzamenti destinati anche a ufficiali con funzioni operative territorialmente riferibili alla Provincia di Bolzano.
- L'interesse a impugnare l'esito di una procedura di avanzamento sorge con la pubblicazione dell'esito sfavorevole della procedura e non necessariamente con la precedente inclusione del candidato nell'aliquota di ruolo, se quest'ultima non produce ancora una lesione concreta e attuale.
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