Sentenza n. 1191/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 675/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 3.4.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza n. 675/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un valore annuo di € 500,00. È stata chiesta l'ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta corresponsione, in data 18 dicembre 2025, di due voucher Carta del Docente, del valore unitario di € 500,00.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'intervenuta esecuzione della sentenza azionata nelle more del giudizio, mediante attribuzione di due voucher del valore complessivo di € 1.000,00, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, le ha compensate per metà, valorizzando l'adempimento sopravvenuto in corso di causa; per la restante metà ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo l'amministrazione virtualmente soccombente, e ha condannato il Ministero al pagamento di € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali; il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l'amministrazione ha adempiuto nelle more del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella pronuncia azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto durante il giudizio di ottemperanza può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre per la parte residua il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
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