Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2010/61

Direttiva 2010/61/UE della Commissione, del 2 settembre 2010 , che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/61/UE della Commissione aggiorna per la prima volta gli allegati della direttiva 2008/68/CE per allinearli agli sviluppi periodici degli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose. Le modifiche riguardano i riferimenti ad ADR, RID e ADN, applicabili dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 30 giugno 2011 e di informare la Commissione sulle misure adottate.

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose, mediante aggiornamento dei riferimenti agli accordi internazionali ADR, RID e ADN applicabili dal 1° gennaio 2011.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione al recepimento e all’attuazione della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose. Incide sui trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, limitatamente agli aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva quadro. Non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica i rinvii agli accordi internazionali ADR, RID e ADN e alle loro versioni aggiornate.

Adeguamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico

La direttiva 2010/61/UE della Commissione interviene in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE, che disciplina il trasporto interno di merci pericolose. Essa recepisce l’aggiornamento periodico degli accordi internazionali di riferimento per il trasporto su strada, ferrovia e vie navigabili interne, così da mantenere allineata la normativa UE alle versioni più recenti di ADR, RID e ADN.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che gli allegati della direttiva 2008/68/CE rinviano a disposizioni contenute in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose. Poiché tali accordi vengono aggiornati ogni due anni, le versioni modificate si applicano dal 1° gennaio 2011, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2011. La direttiva è quindi uno strumento di adeguamento tecnico, volto a evitare disallineamenti tra il diritto dell’Unione e la disciplina internazionale di settore.

Ambito di applicazione

La direttiva non crea una disciplina autonoma del trasporto di merci pericolose, ma modifica i rinvii contenuti negli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. Le modifiche riguardano:

  • il trasporto su strada, tramite ADR;
  • il trasporto ferroviario, tramite RID;
  • il trasporto per vie navigabili interne, tramite ADN. Gli Stati membri sono i destinatari degli obblighi di recepimento e di comunicazione alla Commissione.

Modifiche materiali introdotte

L’articolo 1 sostituisce integralmente le sezioni di rinvio degli allegati della direttiva 2008/68/CE:

  • l’allegato I, sezione I.1, richiama gli allegati A e B dell’ADR applicabili dal 1° gennaio 2011, sostituendo l’espressione "parte contraente" con "Stato membro";
  • l’allegato II, sezione II.1, richiama l’allegato del RID, come appendice C della COTIF, applicabile dal 1° gennaio 2011, sostituendo "Stato contraente del RID" con "Stato membro";
  • l’allegato III, sezione III.1, richiama i regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2011, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, sostituendo "parte contraente" con "Stato membro" dove opportuno.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone il recepimento entro il 30 giugno 2011. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle senza indugio alla Commissione, insieme a una tabella di concordanza. È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un richiamo alla direttiva, oppure siano corredati da tale richiamo al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

Oltre alla tabella di concordanza, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza tipico delle direttive di recepimento, utile a consentire il controllo della corretta trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Rilievo pratico

Per gli operatori del settore trasporti, la direttiva rileva in quanto aggiorna i riferimenti normativi applicabili ai trasporti internazionali e interni di merci pericolose, rendendo operativi nell’ordinamento UE i testi ADR, RID e ADN vigenti dal 1° gennaio 2011. Per i professionisti, il punto centrale è la necessità di verificare il corretto recepimento nazionale entro il 30 giugno 2011 e l’allineamento delle procedure operative e documentali alle versioni aggiornate degli accordi internazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2008/68/CE

L’articolo 1 sostituisce le sezioni I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. Per il trasporto su strada, l’allegato I richiama gli allegati A e B dell’ADR applicabili dal 1° gennaio 2011; per il trasporto per ferrovia, l’allegato II richiama l’allegato del RID, come appendice C della COTIF, applicabile dal 1° gennaio 2011; per le vie navigabili interne, l’allegato III richiama i regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2011, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN. In tutti i casi, i riferimenti alla "parte contraente" o allo "Stato contraente del RID" sono sostituiti con "Stato membro", secondo il contesto.

Termine di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione, insieme a una tabella di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.

Modalità di rinvio alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, prevede che le disposizioni nazionali adottate contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La modalità concreta del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezza dei trasportiarmonizzazione tecnicadiritto dell'unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.