Direttiva 2010/57
Direttiva 2010/57/UE della Commissione, del 26 agosto 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva imazalil Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rinnova l'iscrizione dell'imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2021, consentendo la prosecuzione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Introduce però condizioni specifiche su purezza, impiego come fungicida e misure di mitigazione del rischio, oltre a obblighi di verifica e revisione delle autorizzazioni nazionali entro termini precisi. Prevede inoltre che il notificante fornisca ulteriori dati di conferma su degradazione nel suolo e nelle acque di superficie, esposizione delle acque sotterranee e idrolisi dei residui.
Rinnovo dell'iscrizione dell'imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per consentire la prosecuzione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, con condizioni specifiche di purezza, uso e gestione del rischio.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirla e applicarla ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Incide sia sull'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sia sulla revisione delle autorizzazioni nazionali già esistenti dei prodotti fitosanitari che la contengono, anche in combinazione con altre sostanze attive. Sono richiamati gli usi in qualità di fungicida e sono previste esclusioni/limitazioni rispetto a usi diversi da quelli autorizzati e alle condizioni specifiche della parte B dell'iscrizione.
Rinnovo dell'iscrizione dell'imazalil nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari per rinnovare l'iscrizione dell'imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il rinnovo è fondato sull'esito positivo della valutazione scientifica e del riesame tra Stati membri, Commissione ed EFSA, ma è accompagnato da specifiche cautele su purezza, esposizione dei consumatori, sicurezza degli operatori e impatti ambientali.
Finalità e contesto regolatorio
Dai considerando emerge che l'inclusione dell'imazalil nell'allegato I stava per scadere il 31 dicembre 2011 e che la sostanza aveva seguito la procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 737/2007. Dopo la valutazione dello Stato membro relatore, l'esame inter pares dell'EFSA e il riesame nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione ha ritenuto che i prodotti contenenti imazalil continuino in linea generale a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli usi considerati nel rapporto di riesame.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil. Si applica sia ai prodotti che contengono la sostanza come unica sostanza attiva, sia ai prodotti in miscela con altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La disciplina si riferisce agli usi autorizzabili come fungicida e non legittima usi diversi da quelli espressamente consentiti dall'iscrizione.
Rinnovo, purezza e uso consentito
L'allegato della direttiva sostituisce la voce relativa all'imazalil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La nuova iscrizione prevede:
- purezza almeno pari a 950 g/kg;
- data di entrata in vigore del rinnovo: 1 agosto 2011;
- scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2021;
- autorizzazione limitata all'impiego come fungicida.
La Commissione motiva la modifica del livello di purezza osservando che, sulla base del rapporto di riesame, è giustificato un valore inferiore a quello originariamente previsto e che non risultano impurità rilevanti sotto il profilo tossicologico o ecotossicologico.
Condizioni specifiche e valutazione del rischio
La parte B della nuova voce impone agli Stati membri, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di considerare le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II approvate il 9 luglio 2010. In sede di autorizzazione devono essere oggetto di particolare attenzione:
- la specificazione della sostanza tecnica come fabbricata commercialmente e la relativa conferma con dati analitici adeguati;
- la comparazione e verifica del materiale di prova nei fascicoli tossicologici rispetto alla specificazione della sostanza tecnica;
- l'esposizione acuta alimentare dei consumatori, ai fini delle future revisioni dei limiti massimi di residui;
- la sicurezza di operatori e lavoratori, con prescrizione di dispositivi di protezione individuale e misure di attenuazione del rischio;
- la gestione dei rifiuti e delle acque di lavaggio, compresa l'acqua di drenaggio e la prevenzione di fuoriuscite accidentali;
- i rischi per organismi acquatici, microorganismi del suolo e rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori, con eventuali misure di riduzione del rischio.
Ulteriori dati di conferma richiesti
La direttiva rileva che nuovi dati indicano rischi per i microorganismi del suolo e per gli organismi acquatici a causa dell'imazalil e dei suoi prodotti di degradazione presenti nel suolo e nelle acque di superficie. Resta invece confermata l'esposizione trascurabile delle acque sotterranee. Per questo motivo il notificante deve fornire ulteriori informazioni, in particolare:
- le vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;
- dati ambientali che dimostrino che le misure di gestione consentono di mantenere trascurabile l'esposizione delle acque sotterranee;
- uno studio di idrolisi per determinare la natura dei residui nei prodotti trasformati.
Il termine indicato per la trasmissione di tali informazioni è il 31 ottobre 2012.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, corredate da una tavola di concordanza. Le misure nazionali si applicano dal 1 febbraio 2012. Quando le adottano, gli Stati membri devono richiamare la direttiva o accompagnare l'atto con un riferimento ufficiale corrispondente.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni della parte applicabile dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per l'imazalil, con esclusione delle condizioni della parte B della nuova iscrizione;
- il possesso, da parte del titolare dell'autorizzazione, o l'accesso a un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo l'articolo 13 della medesima direttiva.
Nuova valutazione dei prodotti contenenti imazalil
Per i prodotti autorizzati contenenti imazalil come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono, se necessario, effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa all'imazalil. Sulla base di tale riesame, devono verificare se il prodotto soddisfi ancora le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 31 luglio 2015.
Regime speciale per miscele con sostanze più recenti
Per i prodotti contenenti imazalil in associazione con altre sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, ma con almeno una sostanza iscritta tra il 1 gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, la nuova valutazione segue comunque i principi uniformi e il fascicolo dell'allegato III. In questo caso la modifica o revoca dell'autorizzazione deve avvenire entro il 31 luglio 2015 oppure entro un termine successivo, se previsto nella direttiva di iscrizione della sostanza o delle sostanze interessate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 agosto 2011. I destinatari sono gli Stati membri. In termini pratici, la direttiva vincola al risultato del rinnovo dell'iscrizione e alla revisione delle autorizzazioni, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi per il recepimento e l'attuazione.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'iscrizione dell'imazalil
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato per rinnovare l'iscrizione dell'imazalil. La nuova iscrizione decorre dal 1 agosto 2011 e scade il 31 luglio 2021. La sostanza è iscritta con purezza pari o superiore a 950 g/kg e può essere autorizzata solo per l'utilizzazione come fungicida.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio
Nella parte B dell'iscrizione gli Stati membri devono tenere conto del rapporto di riesame dell'imazalil, in particolare delle appendici I e II approvate il 9 luglio 2010. Devono prestare particolare attenzione alla conferma della specificazione della sostanza tecnica, alla verifica del materiale di prova nei fascicoli tossicologici, all'esposizione acuta dei consumatori in vista della revisione dei limiti massimi di residui, alla sicurezza di operatori e lavoratori, alla gestione dei rifiuti e delle acque di lavaggio, ai rischi per organismi acquatici e microorganismi del suolo e ai rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori.
Ulteriori informazioni richieste al notificante
Gli Stati membri interessati devono garantire che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori dati di conferma: vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie, dati ambientali che dimostrino l'esposizione trascurabile delle acque sotterranee e uno studio di idrolisi per stabilire la natura dei residui nei prodotti trasformati. Il termine per la trasmissione è fissato al 31 ottobre 2012.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione con una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1 febbraio 2012.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imazalil e verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B dell'iscrizione, nonché la disponibilità di un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Nuova valutazione dei prodotti con imazalil e altre sostanze
Per i prodotti fitosanitari contenenti imazalil come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze iscritte entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono, se necessario, procedere a nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In base all'esito, devono modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 luglio 2015.
Regime speciale per alcune miscele
Per i prodotti contenenti imazalil in associazione con altre sostanze attive, tutte iscritte entro il 31 luglio 2011, e in cui almeno una sostanza è stata iscritta tra il 1 gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, la nuova valutazione segue ancora i principi uniformi e un fascicolo conforme all'allegato III. La modifica o revoca dell'autorizzazione deve avvenire entro il 31 luglio 2015 o entro un termine successivo fissato, per la sostanza o le sostanze interessate, dalla direttiva di iscrizione pertinente.
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