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direttiva

Direttiva 2010/54

Direttiva 2010/54/UE della Commissione, del 20 agosto 2010 , che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l’iscrizione dell’azimsulfuron come sostanza attiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rinnova l’iscrizione dell’azimsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo la prosecuzione dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, purché rispettino le condizioni fissate nell’allegato. Introduce tuttavia vincoli specifici sulla purezza della sostanza tecnica, limiti all’uso, misure di mitigazione dei rischi e ulteriori studi da presentare, soprattutto in relazione agli organismi acquatici e ai prodotti di degradazione in fotolisi dell’acqua. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2012 e riesaminare le autorizzazioni esistenti entro la stessa data, con ulteriori verifiche e, se necessario, modifiche o revoche entro il 31 luglio 2015.

Rinnovo dell’iscrizione dell’azimsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche e termine di iscrizione fino al 31 luglio 2021.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle autorità competenti preposte all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e ai titolari/notificanti di prodotti contenenti azimsulfuron. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron come sostanza attiva, sia come unica sostanza attiva sia in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; sono previsti obblighi specifici per gli utilizzi autorizzabili e per la valutazione degli impieghi. La direttiva è di recepimento obbligatorio entro il 31 gennaio 2012 e si applica dal 1o febbraio 2012; l’atto entra in vigore il 1o agosto 2011.

Rinnovo dell’iscrizione dell’azimsulfuron come sostanza attiva

La direttiva interviene nel sistema della direttiva 91/414/CEE, rinnovando l’iscrizione dell’azimsulfuron nell’allegato I per consentire la continuità di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Il rinnovo è fondato sugli esiti della procedura di riesame condotta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dell’EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Esito del riesame e ratio dell’intervento

Dagli esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron dovrebbero continuare, in generale, a soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati e indicati nel rapporto di riesame. Per questo motivo l’iscrizione viene rinnovata, ma con condizioni tecniche e di controllo aggiuntive, in particolare per presidiare i rischi ambientali e tossicologici evidenziati dagli studi.

Condizioni sostanziali dell’iscrizione

Nella nuova voce dell’allegato I sono fissati elementi tecnici essenziali:

  • purezza minima della sostanza tecnica pari a ≥ 980 g/kg;
  • livello massimo dell’impurità fenolo pari a 2 g/kg;
  • utilizzo autorizzabile esclusivamente come erbicida;
  • divieto di applicazioni aeree.

La voce prevede inoltre che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’azimsulfuron, comprese le appendici I e II approvate il 9 luglio 2010.

Profili ambientali e misure di attenuazione del rischio

Il testo attribuisce particolare rilievo a tre profili di rischio:

  • protezione delle piante non bersaglio;
  • possibile contaminazione delle acque sotterranee in scenari o condizioni climatiche vulnerabili;
  • protezione degli organismi acquatici.

Gli Stati membri devono fare in modo che le autorizzazioni includano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come zone cuscinetto o, nel caso della coltivazione del riso, tempi minimi di permanenza dell’acqua prima dello scarico.

Ulteriori studi richiesti

La direttiva non si limita al rinnovo, ma impone un completamento dell’istruttoria scientifica. In particolare, gli Stati membri interessati devono richiedere:

  • ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici;
  • ulteriori studi per completare l’identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua della sostanza.

I notificanti devono trasmettere tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2012.

Recepimento, applicazione e decorrenza

In quanto direttiva, il provvedimento vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Il termine di recepimento è fissato al 31 gennaio 2012; le misure nazionali devono applicarsi dal 1o febbraio 2012. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza, indicando nei testi un riferimento alla direttiva o corredandoli di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni nazionali esistenti

Entro il 31 gennaio 2012, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti azimsulfuron e verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative all’azimsulfuron, esclusa la parte B della voce;
  • il possesso o l’accesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, a un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e all’articolo 13 della stessa direttiva.

Nuova valutazione dei prodotti e termine finale per la revisione

Per i prodotti contenenti azimsulfuron come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte tutte nell’allegato I entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono procedere, se necessario, a una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito della valutazione devono accertare la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015.

Per i prodotti in miscela con almeno una sostanza attiva iscritta tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, la nuova valutazione segue la stessa logica, ma il termine per la modifica o revoca è il 31 luglio 2015 oppure, se posteriore, quello fissato dalla direttiva che ha iscritto la sostanza o le sostanze interessate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2011 ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’iscrizione dell’azimsulfuron

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE sostituendo la voce n. 5 relativa all’azimsulfuron. L’iscrizione è rinnovata con entrata in vigore dal 1o agosto 2011 e scadenza al 31 luglio 2021.

Condizioni tecniche e limitazioni d’uso

Per l’azimsulfuron è stabilita una purezza minima di ≥ 980 g/kg e un livello massimo dell’impurità fenolo pari a 2 g/kg. Sono autorizzabili solo gli usi come erbicida e non sono autorizzate le applicazioni aeree.

Obblighi specifici di valutazione e mitigazione del rischio

Nella valutazione ai sensi dei principi uniformi dell’allegato VI gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio, alla possibile contaminazione delle acque sotterranee in scenari o condizioni climatiche vulnerabili e alla protezione degli organismi acquatici. Le autorizzazioni devono prevedere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone cuscinetto o tempi minimi di permanenza dell’acqua nella coltivazione del riso prima dello scarico.

Ulteriori studi richiesti

Gli Stati membri interessati devono richiedere ulteriori studi per completare la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici e per identificare compiutamente i prodotti di degradazione nella fotolisi dell’acqua. I notificanti devono fornire tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2012.

Recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1o febbraio 2012. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

Entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti azimsulfuron e verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B della voce relativa alla sostanza, nonché la disponibilità di un fascicolo conforme all’allegato II e all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione di alcuni prodotti fitosanitari

Per i prodotti contenenti azimsulfuron come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte tutte nell’allegato I entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono procedere, se necessario, a una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. In base all’esito, devono stabilire la conformità alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 luglio 2015.

Nuova valutazione nei casi con sostanze attive più recenti

Per i prodotti contenenti azimsulfuron insieme ad almeno un’altra sostanza attiva iscritta nell’allegato I tra il 1o gennaio 2009 e il 31 luglio 2011, la nuova valutazione segue le medesime regole ma la modifica o revoca dell’autorizzazione avviene entro il 31 luglio 2015 o, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva che ha iscritto la sostanza o le sostanze interessate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2011 ed è indirizzata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentaretutela dell'ambientesostanze attive

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