Direttiva 2010/60
Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 , che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce deroghe alla disciplina generale sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere per consentire la vendita di miscele destinate alla preservazione dell’ambiente naturale e delle risorse fitogenetiche. Gli Stati membri possono autorizzare tali miscele solo a condizioni specifiche, con limiti quantitativi, regole di tracciabilità, etichettatura e controlli ufficiali. La normativa distingue tra miscele raccolte direttamente e miscele coltivate, prevedendo requisiti diversi per autorizzazione, composizione e verifica. Il recepimento nazionale deve avvenire entro il 30 novembre 2011.
Deroghe per la commercializzazione di miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell’ambiente naturale e delle risorse fitogenetiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e riguarda la commercializzazione, nel contesto della direttiva 66/401/CEE, di miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche. Copre sia miscele di sementi raccolte direttamente sia miscele di sementi coltivate, che possono contenere sementi di piante foraggere e di piante non foraggere; se la miscela contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE. Restano salve le disposizioni della direttiva 66/401/CEE, salvo le deroghe previste dalla presente direttiva.
Direttiva 2010/60/UE sulle miscele di sementi di piante foraggere per la preservazione
La direttiva introduce un regime derogatorio rispetto alla disciplina generale della direttiva 66/401/CEE per consentire la commercializzazione di miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell’ambiente naturale e delle risorse fitogenetiche. Il provvedimento si colloca nel quadro delle politiche UE su biodiversità, conservazione genetica e habitat naturali, richiamando anche la direttiva 92/43/CEE sugli habitat e la direttiva 2008/62/CE per le varietà da conservazione.
Finalità e logica della disciplina
La finalità è rendere possibile la commercializzazione di miscele che, per ragioni di conservazione, non devono necessariamente rispettare integralmente tutti i requisiti ordinari applicabili alle sementi foraggere. La direttiva bilancia l’obiettivo di tutela ambientale con esigenze di controllo del mercato, imponendo autorizzazione preventiva, limiti territoriali e quantitativi, tracciabilità e monitoraggio ufficiale.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le miscele di sementi di vari generi, specie e, se del caso, sottospecie, destinate alla preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Le miscele possono essere:
- raccolte direttamente nel sito di raccolta, con o senza pulitura;
- coltivate, ossia prodotte tramite raccolta delle sementi di partenza, moltiplicazione fuori sito e successiva miscelazione.
L’articolo 1 definisce inoltre:
- la "zona fonte", che può coincidere con una zona speciale di conservazione ex direttiva 92/43/CEE oppure con un’altra zona designata dallo Stato membro con criteri comparabili;
- il "sito di raccolta";
- le nozioni di miscela raccolta direttamente e miscela coltivata.
Rapporto con altri atti UE
La direttiva chiarisce che, se una miscela per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applica la direttiva 2008/62/CE. In mancanza di disposizioni speciali, resta applicabile la direttiva 66/401/CEE. Le deroghe della presente direttiva operano quindi in modo complementare e non sostitutivo rispetto al quadro generale.
Autorizzazione e regione di origine
La commercializzazione è subordinata ad autorizzazione rilasciata dallo Stato membro. L’autorizzazione può riguardare solo la regione di origine della miscela, che lo Stato membro deve definire tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti per le risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute.
Se la regione di origine si estende su più Stati membri, essa deve essere stabilita di comune accordo tra tutti gli Stati interessati.
L’autorizzazione deve contenere un set informativo molto dettagliato, tra cui:
- nome e indirizzo del produttore;
- metodo di raccolta;
- composizione percentuale per specie e, se del caso, sottospecie;
- tasso di germinazione specifico per alcuni componenti nelle miscele coltivate;
- quantità autorizzata;
- regione di origine e restrizione territoriale;
- zona fonte, sito di raccolta e, per le coltivate, sito di moltiplicazione;
- tipo di habitat;
- anno di raccolta.
Per le miscele raccolte direttamente, la composizione può essere indicata in modo semplificato per i soli componenti caratteristici del tipo di habitat e rilevanti per la conservazione.
Requisiti specifici per le miscele raccolte direttamente
Per le miscele raccolte direttamente, la direttiva richiede che:
- le sementi siano raccolte nella zona fonte;
- il sito di raccolta non sia stato seminato nei 40 anni precedenti la domanda;
- la zona fonte sia situata nella regione di origine.
La miscela deve contenere una quota di componenti caratteristici del tipo di habitat tale da permettere di ricrearlo, e il relativo tasso di germinazione deve essere sufficiente a tale scopo. Inoltre, le specie o sottospecie non conformi alle condizioni indicate non possono superare l’1 % in peso; sono vietate Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp.; il contenuto di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non può superare lo 0,05 % in peso.
Requisiti specifici per le miscele coltivate
Per le miscele coltivate, i semi di partenza devono provenire dalla zona fonte e da un sito non seminato nei 40 anni precedenti la domanda. Le sementi devono essere di specie o sottospecie caratteristiche del tipo di habitat e rilevanti per la conservazione.
Per i componenti che sono sementi di piante foraggere ai sensi della direttiva 66/401/CEE, prima della miscelazione devono essere rispettati specifici requisiti di qualità, purezza e contenuto massimo di semi di altre specie previsti dalla stessa direttiva. La moltiplicazione è consentita per cinque generazioni.
Procedura di controllo e prove
La domanda di autorizzazione deve essere corredata delle informazioni necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti. Per le miscele raccolte direttamente lo Stato membro effettua ispezioni visive sul sito di raccolta durante il periodo di crescita, a intervalli appropriati, e documenta i risultati.
Per le miscele coltivate, gli Stati membri devono svolgere o far svolgere, sotto supervisione ufficiale, prove di conformità basate su metodi internazionali attuali o, in mancanza, su altri metodi appropriati. I campioni devono provenire da lotti omogenei e si applicano le regole sul peso dei lotti e dei campioni previste dalla direttiva 66/401/CEE.
Limite quantitativo e gestione delle quote
La direttiva introduce un limite annuale: la quantità totale di sementi per la preservazione commercializzate annualmente non può superare il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.
Per garantire il rispetto di tale limite, gli Stati membri devono richiedere ai produttori una notifica preventiva, prima dell’inizio di ogni stagione di produzione, con indicazione delle quantità previste e, a seconda del caso, delle dimensioni e ubicazione dei siti di raccolta e moltiplicazione. Se il superamento del limite appare probabile, lo Stato membro attribuisce ai produttori specifiche quote commercializzabili per la stagione in questione.
Imballaggio, chiusura ed etichettatura
Le miscele possono essere commercializzate solo in imballaggi o contenitori chiusi e sigillati in modo da rendere evidente ogni eventuale manomissione. Il sistema di chiusura deve prevedere almeno l’incorporazione dell’etichetta o l’apposizione di un sigillo.
L’etichettatura deve contenere informazioni minime obbligatorie che garantiscano tracciabilità e corretta destinazione d’uso, tra cui la dicitura "norme UE", i dati del responsabile, la regione di origine, la zona fonte, il sito di raccolta, il tipo di habitat, il numero di lotto, la composizione, il peso e, per le coltivate, il tasso di germinazione specifico di alcuni componenti. Per le miscele raccolte direttamente l’indicazione dei componenti può essere semplificata; se i tassi di germinazione specifici sono più di cinque, è sufficiente il valore medio.
Vigilanza, notifiche e valutazione
Gli Stati membri devono assicurare un monitoraggio ufficiale del rispetto della direttiva. I produttori devono notificare per ogni stagione di produzione le quantità commercializzate; gli Stati membri, su richiesta, devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi commercializzati nel loro territorio.
È inoltre previsto un obbligo di notifica, su richiesta della Commissione, delle autorità o organizzazioni riconosciute nel settore delle risorse fitogenetiche.
La Commissione deve valutare l’attuazione della direttiva entro il 31 dicembre 2014.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce i concetti essenziali: "zona fonte" (zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE oppure altra zona designata dallo Stato membro con criteri comparabili), "sito di raccolta", "miscela di sementi raccolte direttamente" e "miscela di sementi coltivate" (prodotta mediante raccolta, moltiplicazione fuori sito e successiva miscelazione).
Deroga e applicazione del regime speciale
L’articolo 2 consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 66/401/CEE, la commercializzazione di miscele destinate alla preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche. Se la miscela contiene una varietà da conservazione si applica la direttiva 2008/62/CE; salvo diversa previsione, continua ad applicarsi la direttiva 66/401/CEE.
Regione di origine
L’articolo 3 impone agli Stati membri di definire, al momento dell’autorizzazione, la regione naturalmente associata alla miscela, detta "regione di origine", tenendo conto delle informazioni delle autorità competenti o di organizzazioni riconosciute. Se la regione ricade in più Stati membri, la definizione avviene di comune accordo.
Autorizzazione e contenuto dell’atto autorizzativo
L’articolo 4 stabilisce che la commercializzazione è subordinata ad autorizzazione nella regione di origine, a condizione che la miscela rispetti i requisiti per le miscele raccolte direttamente (articolo 5) o coltivate (articolo 6). L’autorizzazione deve indicare, tra l’altro, produttore, metodo di raccolta, composizione percentuale, tasso di germinazione specifico per taluni componenti, quantità autorizzata, regione di origine, restrizione territoriale, zona fonte, sito di raccolta e, per le coltivate, sito di moltiplicazione, tipo di habitat e anno di raccolta.
Condizioni per le miscele raccolte direttamente
L’articolo 5 richiede che le sementi siano raccolte direttamente nella zona fonte, in un sito non seminato nei 40 anni precedenti la domanda, e situato nella regione di origine. La composizione deve consentire di ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta; il tasso di germinazione dei componenti rilevanti deve essere sufficiente a tale scopo. Sono previsti limiti massimi per i componenti non conformi (non oltre l’1 % in peso), il divieto di Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp., e un limite dello 0,05 % in peso per Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus.
Condizioni per le miscele coltivate
L’articolo 6 richiede che le sementi di partenza siano raccolte nella zona fonte, in un sito non seminato nei 40 anni precedenti la domanda, e situato nella regione di origine. Le sementi devono appartenere a specie o sottospecie caratteristiche del tipo di habitat e rilevanti per la conservazione. I componenti foraggeri, prima della miscelazione, devono rispettare specifici requisiti di purezza e di contenuto massimo di semi di altre specie previsti dalla direttiva 66/401/CEE; la moltiplicazione è ammessa per cinque generazioni.
Procedura di domanda, ispezioni e prove
L’articolo 7 prevede che l’autorizzazione sia concessa su domanda del produttore, corredata delle informazioni necessarie a verificare la conformità ai requisiti. Per le miscele raccolte direttamente sono previste ispezioni visive sul sito di raccolta durante il periodo di crescita; per le miscele coltivate gli Stati membri devono eseguire o far eseguire, sotto supervisione ufficiale, prove secondo metodi internazionali attuali o altri metodi appropriati.
Limite quantitativo annuale
L’articolo 8 fissa un tetto: la quantità totale di sementi per la preservazione commercializzate annualmente non può superare il 5 % del peso totale delle miscele di sementi di piante foraggere commercializzate nello stesso anno nello Stato membro interessato.
Notifiche e ripartizione delle quote
L’articolo 9 impone ai produttori di notificare prima dell’inizio di ogni stagione di produzione la quantità per cui intendono chiedere autorizzazione e, a seconda del caso, la dimensione e posizione del sito di raccolta o dei siti di raccolta e moltiplicazione. Se il superamento del limite dell’articolo 8 appare probabile, lo Stato membro attribuisce a ciascun produttore una quota commercializzabile per la stagione.
Chiusura degli imballaggi e tracciabilità
L’articolo 10 impone che le miscele siano commercializzate solo in imballaggi o contenitori chiusi e opportunamente sigillati, con un sistema di chiusura che incorpori almeno l’etichetta o un sigillo e che mostri tracce di manomissione in caso di apertura.
Etichettatura obbligatoria
L’articolo 11 elenca le informazioni minime da riportare su etichetta o indicazione stampata/apposta con timbro: dicitura "norme UE", dati del responsabile dell’etichettatura, metodo di raccolta, anno di chiusura, regione di origine, zona fonte, sito di raccolta, tipo di habitat, dicitura d’uso territoriale, numero di lotto, percentuali dei componenti, peso netto o lordo, eventuali additivi e, per le coltivate, tasso di germinazione specifico per taluni componenti. Per le raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3; se i tassi di germinazione specifici sono più di cinque, è sufficiente il tasso medio.
Controlli ufficiali e notifiche alla Commissione
L’articolo 12 impone un monitoraggio ufficiale del rispetto della direttiva. L’articolo 13 prevede che i produttori notifichino annualmente i quantitativi commercializzati e che gli Stati membri comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, i quantitativi commercializzati sul proprio territorio. L’articolo 14 prevede la notifica, su richiesta, delle autorità o organizzazioni riconosciute nel settore delle risorse fitogenetiche.
Valutazione, recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 15 impone alla Commissione una valutazione dell’attuazione entro il 31 dicembre 2014. L’articolo 16 stabilisce il termine di recepimento al 30 novembre 2011, con obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 18 indica gli Stati membri come destinatari.
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