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direttiva

Direttiva 2010/62

Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’ 8 settembre 2010 , che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in chiave tecnica il quadro UE di omologazione dei trattori agricoli e forestali, adattando le prescrizioni alle caratteristiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo (T4.3) e introducendo/rafforzando norme sulle prese di forza, incluse quelle anteriori. Adegua inoltre i rinvii tra le direttive di settore per assicurare coerenza del sistema di omologazione CE. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 29 settembre 2011, con applicazioni differenziate per categorie e date di entrata in uso dei nuovi tipi di veicoli e dei veicoli nuovi.

Adeguamento tecnico delle norme UE sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, con particolare riguardo alle prese di forza, ai trattori T4.3 e ad altri requisiti costruttivi.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali rientranti nelle categorie definite dalla direttiva 2003/37/CE, con specifiche differenziazioni per le categorie T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2, T4.3, T5 e, per alcuni profili, C, R e S. Interviene sulle direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, incidendo sulle prescrizioni tecniche per lo spazio di manovra, le prese di forza anteriori e posteriori, le piattaforme di carico e alcune protezioni/zone di sicurezza. Sono esclusi dall’applicazione della direttiva 80/720/CEE i trattori T4.3 quando il punto indice del sedile del guidatore dista più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

Adeguamento tecnico dell’omologazione dei trattori agricoli o forestali

La direttiva interviene sul sistema UE di omologazione dei trattori agricoli o forestali per adattare le prescrizioni tecniche al progresso tecnologico e, in particolare, alle caratteristiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo (categoria T4.3). Il provvedimento mira anche a consolidare il mercato interno mediante un più uniforme trattamento delle prese di forza, comprese quelle anteriori, e mediante il rinvio a norme ISO riconosciute a livello internazionale.

Finalità e contesto normativo

La Commissione opera sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/37/CE. I considerando evidenziano tre obiettivi principali: adattare le prescrizioni tecniche ai trattori T4.3, introdurre prescrizioni sulle prese di forza anteriori per tutte le categorie di trattori rientranti nella direttiva 2003/37/CE e armonizzare a livello mondiale le zone libere e le dimensioni dello scudo protettivo delle prese di forza, richiamando le norme ISO 500-1:2004, ISO 500-2:2004 e ISO 8759-1:1998.

Ambito di applicazione

La direttiva opera attraverso modifiche coordinate a cinque atti:

  • direttiva 80/720/CEE, sullo spazio di manovra, l’accesso al posto di guida e gli sportelli/finestrini;
  • direttiva 86/297/CEE, sulle prese di forza e relative protezioni;
  • direttiva 2003/37/CE, sul sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali e delle loro attrezzature;
  • direttiva 2009/60/CE, sulla velocità massima per costruzione e sulle piattaforme di carico;
  • direttiva 2009/144/CE, su taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Le categorie interessate sono quelle definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, con specifiche previsioni per T1, T2, T3, T4, T4.1, T4.2, T4.3, T5 e, per alcune disposizioni, C, R e S. La direttiva 80/720/CEE non si applica ai T4.3 quando il punto indice del sedile del guidatore dista più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

Modifiche alla direttiva 80/720/CEE

L’articolo 1 viene riscritto per allineare le definizioni alla direttiva 2003/37/CE. L’allegato I è sostituito nel punto relativo allo spazio di manovra:

  • per tutti i trattori, salvo quelli a carreggiata stretta (larghezza ≤ 1 150 mm) e i T4.3, lo spazio di manovra deve avere larghezza minima di 900 mm tra 400 e 900 mm sopra il punto di riferimento, su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto;
  • per i T4.3, nello spazio che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, la larghezza totale deve essere almeno 700 mm a 400 mm di altezza e almeno 600 mm a 900 mm di altezza.

Modifiche alla direttiva 86/297/CEE sulle prese di forza

La direttiva ridefinisce il proprio oggetto e campo di applicazione facendo rinvio alla nozione di trattore della direttiva 2003/37/CE e alle categorie dell’allegato II di quest’ultima. Gli allegati I e II sono integralmente sostituiti con una disciplina dettagliata su:

  • definizione di presa di forza come albero esterno destinato a trasmettere energia di rotazione;
  • applicazione limitata alle prese di forza montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore;
  • domanda di omologazione CE presentata dal costruttore o dal suo mandatario, con scheda informativa e disegni tecnici;
  • presentazione al servizio tecnico di un trattore rappresentativo o delle parti essenziali per le prove;
  • rilascio di una scheda di omologazione CE per ogni omologazione concessa o rifiutata.

Sul piano tecnico, la disciplina distingue tra prese di forza posteriori e anteriori:

  • per le posteriori si applicano ISO 500-1:2004, con rettifica tecnica 1:2005, e ISO 500-2:2004, secondo tabelle che differenziano l’applicazione in base alle categorie e alla carreggiata;
  • per le anteriori si applica ISO 8759-1:1998 secondo la tabella 2.

È inoltre previsto che, per le prese di forza di tipo 3, se è possibile ridurre le dimensioni dell’apertura dello scudo protettivo per adattarla agli elementi in cui deve essere inserita, il manuale d’uso contenga avvertenze e istruzioni specifiche sui rischi, sull’inserimento/disinserimento e sull’uso degli strumenti o macchine interessati.

Modifiche alla direttiva 2003/37/CE

L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è modificato per rendere coerente la mappatura delle direttive specifiche applicabili alle categorie T5 e T4.3. In particolare, nelle tabelle dell’allegato vengono sostituiti alcuni segni “(X)” con “X” per indicare l’applicazione delle prescrizioni specifiche alle categorie interessate.

Modifiche alla direttiva 2009/60/CE

L’articolo 1 viene precisato, confermando il rinvio alla definizione di trattore della direttiva 2003/37/CE e limitando l’ambito ai trattori montati su pneumatici con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h. Nell’allegato I viene aggiunto un comma per i T4.3 secondo cui la lunghezza della piattaforma non può superare 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.

Modifiche alla direttiva 2009/144/CE

L’articolo 1 viene riscritto per chiarire che la direttiva si applica ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4. L’allegato II è modificato per introdurre un titolo specifico relativo ai trattori a carreggiata stretta e ai T4.3 e per stabilire che, per tali veicoli, i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona sotto un piano inclinato posteriormente di 45°, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 230 mm dietro il punto di riferimento del sedile. Se in tale zona esistono parti pericolose, esse devono essere adeguatamente segnalate sul trattore.

Recepimento, applicazione e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 29 settembre 2011 e comunicarle immediatamente alla Commissione, corredandole di una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri.

La direttiva stabilisce inoltre date di applicazione differenziate:

  • per T1, T2 e T3: nuovi tipi dal 29 settembre 2011 e veicoli nuovi dal 29 settembre 2012;
  • per T4.3: nuovi tipi dal 29 settembre 2013 e veicoli nuovi dal 29 settembre 2016;
  • per T4.1, T4.2, T5, C, R e S: date già previste dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità dell’adeguamento tecnico

La direttiva modifica le direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE per tener conto del progresso tecnico e delle peculiarità dei trattori di categoria T4.3. Inoltre estende il quadro sulle prese di forza anteriori a tutte le categorie di trattori coperte dalla direttiva 2003/37/CE e armonizza alcune prescrizioni con norme ISO riconosciute a livello mondiale.

Modifiche alla direttiva 80/720/CEE

Ridefinisce il campo di applicazione: la direttiva si applica ai trattori T1, T3 e T4, mentre non si applica ai T4.3 se il punto indice del sedile del guidatore dista più di 100 mm dal piano longitudinale mediano. Modifica l’allegato I sullo spazio di manovra, introducendo requisiti specifici per i T4.3 (larghezze minime di 700 mm a 400 mm di altezza e di 600 mm a 900 mm di altezza, su una zona di 450 mm davanti al punto di riferimento).

Modifiche alla direttiva 86/297/CEE sulle prese di forza

Riformula il titolo e l’articolo 1 per collegare la nozione di trattore alla direttiva 2003/37/CE. Sostituisce integralmente gli allegati I e II, introducendo prescrizioni generali, procedura di omologazione CE, scheda di omologazione e norme tecniche per prese di forza posteriori e anteriori. Le prese di forza posteriori devono conformarsi, secondo la categoria e la carreggiata, alle norme ISO 500-1:2004 (con rettifica tecnica 1:2005) e ISO 500-2:2004; le prese di forza anteriori alle norme ISO 8759-1:1998. È prevista una domanda di omologazione con documentazione tecnica e un modello di scheda di omologazione CE.

Modifiche alla direttiva 2003/37/CE

Aggiorna l’allegato II per coordinare l’applicazione della direttiva 86/297/CEE ai trattori T5 e quella delle direttive 2009/60/CE e 80/720/CEE ai trattori T4.3. Le modifiche consistono anche nell’adeguamento di alcune tabelle/segni di applicazione delle direttive specifiche per le categorie T5 e T4.3.

Modifiche alla direttiva 2009/60/CE

Precisa che la direttiva si applica solo ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h e aggiorna l’allegato I, aggiungendo per i T4.3 il limite secondo cui la lunghezza della piattaforma non può superare 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.

Modifiche alla direttiva 2009/144/CE

Estende il campo di applicazione ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4, con rinvio alla definizione di trattore della direttiva 2003/37/CE. Modifica l’allegato II sulle protezioni e sulle zone pericolose, dedicando un punto specifico ai trattori a carreggiata stretta e ai T4.3; per tali veicoli, i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona sotto un piano inclinato di 45° passante 230 mm dietro al punto di riferimento del sedile, fermo restando l’obbligo di segnalare le parti pericolose eventualmente presenti.

Decorrenza delle prescrizioni tecniche

Per i trattori T1, T2 e T3 gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012. Per i T4.3 l’applicazione ai nuovi tipi di veicoli decorre dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016. Per T4.1, T4.2, T5, C, R e S si applicano le date già previste dall’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Recepimento, notifica e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 29 settembre 2011 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

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