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Direttiva 2010/58

Direttiva 2010/58/UE della Commissione, del 23 agosto 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per estendere l’utilizzo dell’iprodione, sostanza attiva già iscritta nell’allegato I, anche al nematocida oltre all’uso come fungicida. La modifica si fonda sulla valutazione delle informazioni supplementari presentate dal notificante DEVGEN e sulle conclusioni favorevoli della Francia circa l’assenza di nuovi rischi rilevanti rispetto a quelli già considerati. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 24 dicembre 2010 e applicarla dal 25 dicembre 2010.

Estensione dell’utilizzo della sostanza attiva iprodione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, autorizzando anche l’uso come nematocida oltre che come fungicida.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e riguarda la disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva iprodione, iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’intervento normativo concerne in particolare gli utilizzi autorizzabili della sostanza attiva e le condizioni tecniche che gli Stati membri devono considerare nel rilascio delle autorizzazioni nazionali. Sono rilevanti, per gli utilizzi autorizzati, le applicazioni come fungicida e nematocida; restano fuori gli impieghi diversi da quelli espressamente consentiti.

Estensione dell’utilizzo dell’iprodione nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2010/58/UE della Commissione interviene sulla disciplina dell’iprodione, già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, per estenderne l’utilizzo autorizzabile anche al nematocida oltre che al fungicida. L’atto si fonda sulle informazioni supplementari presentate dal notificante DEVGEN e sulle conclusioni della Francia del 12 gennaio 2010, secondo cui l’estensione richiesta non determina rischi ulteriori rispetto a quelli già valutati.

Base normativa e finalità dell’intervento

La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 91/414/CEE. La modifica è giustificata dalla necessità di aggiornare le disposizioni specifiche applicabili all’iprodione, coerentemente con il riesame della sostanza attiva e con le valutazioni di rischio già svolte a livello unionale.

Ambito materiale della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva 2010/58/UE. La riga 50 relativa all’iprodione viene sostituita, mantenendo i dati identificativi della sostanza:

  • nome comune: iprodione;
  • numero CAS: 36734-19-7;
  • numero CIPAC: 278;
  • denominazione IUPAC: 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide;
  • purezza: 960 g/kg;
  • entrata in vigore dell’iscrizione: 1o gennaio 2004;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 dicembre 2013.

Utilizzi consentiti e condizioni particolari

La modifica precisa che possono essere autorizzati solo gli utilizzi dell’iprodione come fungicida e nematocida. Inoltre, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’iprodione, in particolare delle appendici I e II formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

In tale valutazione globale, gli Stati membri devono in particolare:

  • prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva è applicata in forti dosi, in particolare nel caso di tappeti erbosi, su terreni acidi (pH inferiore a 6) in condizioni climatiche vulnerabili;
  • esaminare attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva è applicata in luoghi direttamente adiacenti ad acque di superficie;
  • adottare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare e pubblicare entro il 24 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, unitamente a una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva.

Le disposizioni nazionali devono essere applicate a decorrere dal 25 dicembre 2010. La direttiva lascia agli Stati membri una certa discrezionalità formale, stabilendo che le misure di recepimento debbano contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento restano rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Valore pratico per i professionisti

Per gli operatori del settore fitosanitario, la direttiva conferma che l’iprodione resta utilizzabile solo nei limiti autorizzati dall’allegato I modificato, cioè come fungicida e nematocida. Per i consulenti e per le autorità competenti, la rilevanza operativa principale riguarda la valutazione nazionale delle autorizzazioni, che deve includere specifiche cautele ambientali, in particolare su acque sotterranee e organismi acquatici, quando ricorrono le condizioni di rischio indicate dalla direttiva.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. In concreto, la riga relativa all’iprodione è sostituita: la sostanza attiva resta iscritta con numero CAS 36734-19-7 e numero CIPAC 278, purezza 960 g/kg, data di entrata in vigore 1o gennaio 2004 e scadenza dell’iscrizione 31 dicembre 2013.

Estensione degli utilizzi autorizzabili dell’iprodione

Nell’allegato alla direttiva, per l’iprodione si stabilisce che possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida e nematocida. La modifica deriva dalla richiesta di DEVGEN di consentire l’uso come nematocida, oltre all’uso fungicida già valutato. La Commissione recepisce le conclusioni della Francia del 12 gennaio 2010, secondo cui l’estensione non comporta rischi ulteriori rispetto a quelli già considerati.

Condizioni specifiche di valutazione del rischio

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’iprodione, in particolare delle appendici I e II formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In particolare, devono prestare attenzione alla contaminazione delle acque sotterranee in caso di applicazioni ad alte dosi su terreni acidi (pH inferiore a 6) in condizioni climatiche vulnerabili, e valutare attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici in applicazioni in prossimità di acque di superficie, adottando misure di attenuazione se necessario.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 24 dicembre 2010 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 25 dicembre 2010. Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarlo alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla loro scelta.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareregolazione delle sostanze attivetutela ambientale

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