Sentenza n. 392/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 1048, pubblicata il 15 dicembre 2023, del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1048/2023 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per tre annualità scolastiche, per complessivi 1.500 euro, condannando l'amministrazione a mettere tale somma a disposizione e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 febbraio 2024, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni senza esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non era stata eseguita dal Ministero nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia, mettendo a disposizione del ricorrente le somme riconosciute tramite la Carta elettronica del docente e adempiendo agli ulteriori obblighi derivanti dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
Consente di chiedere l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001
La regola secondo cui i compensi dell'ausiliario o del commissario sono compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori ex legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione introduttiva della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, previamente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge, legittima il ricorso al giudice amministrativo per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato mediante incarico conferito a un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con previsione di un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva e di attivazione su istanza della parte interessata.
- La disposizione che esclude compensi aggiuntivi per l'attività commissariale, ritenendola compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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