Sentenza n. 2951/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento e condanna al risarcimento del danno a seguito dei provvedimenti della Prefettura di Milano del 21.12.2022 n. prot. 958/seq/20 Area III.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa culminata nella cessione alla depositeria del veicolo sottoposto a fermo e confisca nell’ambito di un procedimento sanzionatorio per violazione del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto il risarcimento di euro 8.100,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, sostenendo che l’Amministrazione avesse illegittimamente alienato alla depositeria, senza preventiva comunicazione e senza informarla della cessione, l’autoveicolo di sua proprietà sottoposto a fermo, confisca e custodia in relazione a una violazione del Codice della strada contestata a un terzo conducente. Ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, l’irragionevolezza e anomalia dell’azione amministrativa, considerata la rapidità della cessione e l’esiguità del prezzo ricavato, nonché la conoscenza da parte dell’Amministrazione del giudizio pendente dinanzi al Giudice di pace, dell’istanza cautelare e della successiva sospensione dei provvedimenti. Ha inoltre allegato gli elementi della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: illegittimità della condotta, colpa dell’Amministrazione, danno ingiusto e nesso causale. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione ordinaria in quanto relativa a sanzioni amministrative e ai loro provvedimenti accessori; ha inoltre eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, ha invocato l’art. 213 Codice della strada e contestato la responsabilità risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che fermo, confisca, affidamento in custodia e successiva cessione al custode-acquirente costituiscano segmenti della stessa sequenza procedimentale sanzionatoria prevista per la violazione del Codice della strada. Le controversie sulle sanzioni amministrative stradali e sui relativi provvedimenti accessori appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il rito dell’opposizione disciplinato dalla l. 689/1981 e dal Codice della strada. La domanda risarcitoria non modifica tale attribuzione, poiché il danno dedotto deriva direttamente dall’esecuzione di sanzioni accessorie la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Anche la cessione al custode-acquirente, pur qualificabile come atto amministrativo, è stata considerata un segmento esecutivo della confisca, privo di autonomia rispetto al procedimento sanzionatorio. Il TAR ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e l’obiettiva incertezza sulla qualificazione giuridica degli atti.
Norme richiamate
art. 213 Codice della strada
La cessione al custode-acquirente è considerata conseguenza della confisca e segmento esecutivo del procedimento sanzionatorio stradale.
l. 689/1981
Le controversie relative alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie in materia di circolazione stradale, sono devolute al giudice ordinario secondo il rito dell’opposizione.
art. 11 c.p.a.
La riassunzione davanti al giudice ordinario consente la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, se effettuata nel termine di legge.
art. 7 l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al fermo, alla confisca e all’affidamento in custodia di un veicolo disposti per una violazione del Codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardano sanzioni amministrative o provvedimenti accessori alle stesse.
- La cessione del veicolo confiscato al custode-acquirente costituisce un segmento esecutivo della confisca e, quando è inscindibilmente collegata al procedimento sanzionatorio stradale, non assume autonoma rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
- La domanda di risarcimento del danno derivante dall’illegittima esecuzione di sanzioni amministrative segue la giurisdizione sulla cognizione della legittimità delle sanzioni stesse; la proposizione della domanda risarcitoria davanti al giudice amministrativo non radica la sua giurisdizione.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se la riassunzione avviene nel termine di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →