Sentenza n. 2071/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 443 del 23 aprile 2024, relativa all’accredito del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 443 del 23 aprile 2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad accreditarle 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata al Ministero l’8 maggio 2024, è passata in giudicato, come attestato il 19 giugno 2025; nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento nomina un commissario ad acta, individuato da un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero; su istanza della ricorrente, il commissario dovrà provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 giorni, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’Amministrazione inadempiente e comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il TAR rigetta invece la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua perché la Carta elettronica è un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, è accoglibile l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
La penalità di mora può essere negata quando, considerate la natura e la funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; la Carta elettronica del docente è un contributo formativo, non un corrispettivo.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui i compensi e le spese dell’attività commissariale sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato è rimasta ineseguita dall’Amministrazione e sono decorsi 120 giorni dalla sua notificazione, può essere accolta l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi e fissare un termine per l’esecuzione, subordinando l’intervento all’ulteriore inadempimento e all’istanza della parte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, risulta manifestamente iniqua; un contributo destinato alla formazione non è assimilabile a un corrispettivo.
- La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 sui compensi e sulle spese del commissario ad acta può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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