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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1904/2026, resa tra le parti, pubblicata il 26 giugno 2026, notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1344/2026;

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1904/2026, che aveva annullato l'aggiudicazione dell'appalto di lavori in favore dell'appellante e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR, accogliendo il ricorso dell'altra impresa, aveva annullato la determinazione dirigenziale del Comune di Agrigento di aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutture. In via incidentale, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, sostenendo l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto nelle more della definizione dell'appello. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dell'aggiudicazione né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra, considerando la natura dell'appalto, relativo a lavori. Ha ravvisato la sussistenza del periculum in mora e ha quindi sospeso sia l'esecutività della sentenza del TAR sia tutti gli atti impugnati in primo grado, compresa la determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica in data da stabilire con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; il CGARS ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la controversia riguarda un appalto di lavori, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e degli atti impugnati per mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito, ove sussista il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi lo giustifichi.
  • La sospensione cautelare può estendersi non solo alla sentenza impugnata, ma anche agli atti amministrativi oggetto del ricorso di primo grado, qualora tale misura sia necessaria a preservare l'utilità pratica della decisione d'appello.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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