Ordinanza n. 284/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1904/2026, resa tra le parti, pubblicata il 26 giugno 2026, notificata in pari data, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1344/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 1904/2026, che aveva annullato l'aggiudicazione dell'appalto di lavori in favore dell'appellante e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aggiudicataria ha proposto appello contro la sentenza con cui il TAR, accogliendo il ricorso dell'altra impresa, aveva annullato la determinazione dirigenziale del Comune di Agrigento di aggiudicazione di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutture. In via incidentale, l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e degli atti impugnati in primo grado, sostenendo l'esigenza di mantenere integra la situazione di fatto nelle more della definizione dell'appello. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dell'aggiudicazione né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
La decisione
Il CGARS ha accolto la domanda cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto opportuno mantenere la res adhuc integra, considerando la natura dell'appalto, relativo a lavori. Ha ravvisato la sussistenza del periculum in mora e ha quindi sospeso sia l'esecutività della sentenza del TAR sia tutti gli atti impugnati in primo grado, compresa la determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica in data da stabilire con separato decreto.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello; il CGARS ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando la controversia riguarda un appalto di lavori, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e degli atti impugnati per mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito, ove sussista il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi lo giustifichi.
- La sospensione cautelare può estendersi non solo alla sentenza impugnata, ma anche agli atti amministrativi oggetto del ricorso di primo grado, qualora tale misura sia necessaria a preservare l'utilità pratica della decisione d'appello.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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