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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-44/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 maggio 2017. — Dyson Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere – Efficienza energetica – Metodo di misurazione – Limiti della competenza delegata – Snaturamento degli elementi di prova – Obbligo di motivazione del Tribunale. — Causa C-44/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie in larga parte l’impugnazione di Dyson contro la sentenza del Tribunale relativa al regolamento delegato sull’etichettatura energetica degli aspirapolvere. Pur non decidendo integralmente nel merito, la Corte chiarisce che la Commissione non poteva adottare un metodo di misurazione che si discostasse dall’esigenza essenziale di rappresentare il consumo "durante l’uso" del prodotto. Vengono inoltre accolte le censure per snaturamento della prova, difetto di motivazione e violazione della parità di trattamento. La causa viene rinviata al Tribunale per nuovo esame di alcuni motivi di annullamento.

Impugnazione su etichettatura energetica degli aspirapolvere: limiti della delega alla Commissione, motivazione del Tribunale e valutazione del metodo di misurazione del rendimento energetico

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel riqualificare il motivo relativo al superamento dei limiti della competenza delegata; se la Commissione, adottando il regolamento delegato sull’etichettatura degli aspirapolvere, abbia rispettato l’articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e in particolare il requisito che l’informazione sul consumo energetico rifletta l’uso del prodotto; se il Tribunale abbia snaturato o omesso di considerare elementi di prova sulla riproducibilità del metodo Cenelec; se la sentenza sia carente di motivazione; se vi sia stata violazione del principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’esercizio di un potere delegato ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione non può oltrepassare i limiti fissati dall’atto di base né incidere su un elemento essenziale di quest’ultimo; nel caso della direttiva 2010/30/UE, il requisito che le informazioni energetiche riflettano il consumo "durante l’uso" costituisce un elemento essenziale. La Corte annulla quindi parzialmente la sentenza del Tribunale perché quest’ultimo ha riqualificato erroneamente il primo motivo, ha omesso di rispondere ad argomenti decisivi sulla riproducibilità del metodo Cenelec e ha fondato il rigetto del motivo sulla parità di trattamento su una constatazione di fatto non validamente accertata. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame residuo dei motivi di primo grado.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 290 TFUE
  • Direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 10 della direttiva 2010/30/UE
  • Articolo 11 della direttiva 2010/30/UE
  • Regolamento delegato (UE) n. 665/2013

Impugnazione sulla disciplina UE di etichettatura energetica degli aspirapolvere

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Dyson Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013, adottato dalla Commissione in attuazione della direttiva 2010/30/UE. La controversia verte sul metodo di misurazione del rendimento energetico degli aspirapolvere e, in particolare, sulla legittimità di un sistema di prova fondato su contenitori per la raccolta della polvere vuoti.

Contesto normativo rilevante

La direttiva 2010/30/UE istituisce un quadro di armonizzazione per l’informazione degli utilizzatori finali mediante etichettatura e schede prodotto relative al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso. I considerando 5 e 8 sottolineano che l’informazione accurata, pertinente e comparabile orienta le scelte dei consumatori e stimola i fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica.

Rilevano in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce l’obiettivo della direttiva e il suo ambito di applicazione;
  • l’articolo 5, lettere a) e b), sugli obblighi dei fornitori;
  • l’articolo 10, che disciplina gli atti delegati e richiede che le informazioni in etichetta consentano decisioni più informate e verifiche da parte delle autorità di vigilanza;
  • l’articolo 11, sul conferimento del potere delegato alla Commissione.

Il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 fissa i requisiti di etichettatura e informazione supplementare per gli aspirapolvere. L’articolo 5 e l’allegato VI prevedono che le misurazioni siano affidabili, accurate e riproducibili; l’allegato I definisce i parametri di classificazione energetica; l’articolo 7 impone una revisione alla luce del progresso tecnologico.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dyson aveva chiesto l’annullamento del regolamento delegato dinanzi al Tribunale deducendo tre motivi:

  • difetto di competenza della Commissione;
  • carenza di motivazione;
  • violazione del principio di parità di trattamento.

Il Tribunale aveva respinto integralmente il ricorso. In impugnazione, Dyson ha sviluppato sei motivi, tra cui in particolare:

  • la riqualificazione erronea del primo motivo di primo grado;
  • l’interpretazione errata della portata della delega;
  • la violazione dei diritti della difesa;
  • lo snaturamento e la mancata considerazione di elementi di prova;
  • il difetto di motivazione;
  • la violazione della parità di trattamento.

Snaturamento delle prove e obbligo di motivazione

La Corte accoglie il quarto motivo e la quarta parte del quinto motivo. Il Tribunale aveva affermato che Dyson avesse prodotto una sola verifica di laboratorio a sostegno della riproducibilità del metodo Cenelec, mentre dagli atti emergeva che la società aveva sostenuto che il metodo era stato testato in più laboratori e che un laboratorio europeo accreditato ne aveva attestato la riproducibilità. Questa ricostruzione è stata qualificata come snaturamento degli elementi di prova.

Inoltre, il Tribunale aveva ritenuto che la riproducibilità di un metodo di misurazione richiedesse verifiche "circolari" tra laboratori, ma non aveva spiegato perché gli elementi contrari presentati da Dyson non fossero idonei a superare tale affermazione. La Corte richiama il principio secondo cui il Tribunale deve rispondere in modo adeguato agli argomenti decisivi delle parti; la motivazione può essere implicita, ma non può omettere la replica su punti centrali. Ne deriva la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 36 dello Statuto, applicabile al Tribunale.

Limiti della competenza delegata e elemento essenziale della direttiva

La Corte accoglie anche il primo motivo. Il Tribunale aveva trattato il primo motivo di Dyson come una censura di errore manifesto di valutazione, mentre in realtà la società contestava che la Commissione avesse oltrepassato i limiti della delega conferita dall’articolo 10 della direttiva 2010/30/UE.

La Corte chiarisce che:

  • ai sensi dell’articolo 290 TFUE, la Commissione può integrare o modificare elementi non essenziali dell’atto di base;
  • gli elementi essenziali devono restare nella normativa di base;
  • nel settore dell’etichettatura energetica, il requisito che l’informazione rifletta il consumo "durante l’uso" costituisce un elemento essenziale della direttiva 2010/30/UE.

Di conseguenza, la Commissione doveva adottare un metodo di calcolo il più possibile vicino alle condizioni effettive di utilizzo degli aspirapolvere, tenendo conto però della validità scientifica dei risultati e dell’esattezza delle informazioni ai consumatori. La Corte osserva anche che il Tribunale aveva ammesso che le prove con contenitore vuoto potevano non riflettere le condizioni normali di utilizzo, ma aveva fondato la propria conclusione sulla presunta non riproducibilità dei metodi alternativi; poiché tale base fattuale era viziata, non era possibile sostituire la motivazione della sentenza del Tribunale.

Parità di trattamento

È accolto anche il sesto motivo. Il Tribunale aveva giustificato il trattamento uniforme di aspirapolvere con tecnologie differenti sul presupposto che i metodi proposti da Dyson non fossero contemporaneamente affidabili, accurati e riproducibili. Tuttavia, tale giustificazione riposava ancora una volta su una constatazione di fatto non validamente accertata, perché fondata sullo snaturamento e sulla carenza di motivazione già rilevati dalla Corte.

Motivi non esaminati

La Corte ritiene che il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione, nonché le prime tre parti del quinto motivo, non possano condurre a un annullamento più ampio di quello già conseguente all’accoglimento degli altri motivi. Pertanto, non li esamina nel merito.

Dispositivo e rinvio

La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto:

  • la prima parte del primo motivo di ricorso di Dyson;
  • il terzo motivo di ricorso di primo grado.

La causa è rinviata al Tribunale affinché pronunci su tali motivi. Le spese sono riservate.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che un atto delegato non può travalicare i limiti dell’atto di base né incidere su un elemento essenziale della disciplina legislativa. Conferma inoltre che, in sede di impugnazione, lo snaturamento degli elementi di prova e l’omessa risposta a un argomento decisivo costituiscono errori di diritto censurabili dalla Corte. Nel contenzioso tecnico-scientifico, il giudice dell’Unione deve motivare con particolare precisione le ragioni per cui ritiene non provata la riproducibilità di un metodo alternativo.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaaspirapolverepoteri delegati della Commissionecontrollo giurisdizionale sugli atti UEprincipio di parità di trattamento

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