Corte di giustizia, Sentenza C-302/16
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 maggio 2017. — Bas Jacob Adriaan Krijgsman contro Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Contratto di trasporto stipulato tramite un agente di viaggio on-line – Vettore aereo che ha informato in tempo utile l’agente di viaggio di una modifica d’orario del volo – Agente di viaggio che ha trasmesso detta informazione a un passeggero mediante posta elettronica dieci giorni prima del volo. — Causa C-302/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, per evitare la compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004, il passeggero deve essere stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza. La mera comunicazione dell’avviso all’agenzia di viaggi on-line o ad altro intermediario non è sufficiente. Il vettore resta però libero di agire in regresso verso il terzo secondo il diritto nazionale applicabile.
Compensazione per cancellazione del volo: l’avviso inviato dal vettore all’agenzia di viaggi on-line non basta a escludere la compensazione se il passeggero non è stato informato almeno due settimane prima della partenza.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo operativo sia esonerato dall’obbligo di compensazione quando abbia comunicato la cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto all’agente di viaggio o al sito Internet tramite cui è stato concluso il contratto, ma il passeggero sia stato informato da tale intermediario solo entro un termine inferiore alle due settimane.
Principio di diritto
In caso di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo è tenuto a corrispondere la compensazione prevista dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento n. 261/2004 se non dimostra che il passeggero è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza; a tal fine non è sufficiente che il vettore abbia comunicato l’avviso, in tempo utile, all’agente di viaggio o al sito Internet intermediario tramite cui è stato concluso il contratto, perché l’obbligo di informazione rilevante ai fini dell’esenzione deve riguardare il passeggero. Resta salvo il diritto del vettore di rivalersi, secondo il diritto applicabile, sull’intermediario o su altri terzi eventualmente responsabili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 13, regolamento (CE) n. 261/2004
Compensazione per cancellazione del volo e informazione tramite intermediario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Noord-Nederland in materia di diritti dei passeggeri aerei. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 quando il contratto di trasporto è stato concluso tramite un’agenzia di viaggi on-line.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Krijgsman aveva prenotato tramite il sito Gate 1 un volo operato dalla SLM da Amsterdam Schiphol a Paramaribo. La SLM aveva comunicato la cancellazione del volo al sito Gate 1 il 9 ottobre 2014, ma il passeggero era stato informato solo il 4 novembre 2014, quindi meno di due settimane prima della partenza prevista. Il passeggero ha chiesto alla SLM la compensazione forfettaria di 600 euro prevista dal regolamento; la compagnia ha rifiutato sostenendo che l’avviso era stato tempestivamente trasmesso all’intermediario.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, quali requisiti formali e sostanziali debba soddisfare l’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggio o un sito Internet.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 261/2004;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che esclude la compensazione solo se il passeggero è informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
- l’articolo 5, paragrafo 4, che pone sul vettore l’onere della prova circa se e quando il passeggero sia stato avvertito;
- l’articolo 3, paragrafo 5, e i considerando 1, 7 e 12, dai quali emerge che il vettore operativo è il soggetto responsabile dell’applicazione degli obblighi del regolamento;
- l’articolo 7, che disciplina gli importi della compensazione;
- l’articolo 13, che preserva il diritto di regresso del vettore verso terzi o intermediari secondo il diritto applicabile.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato letterale: il regolamento subordina l’esonero dalla compensazione al fatto che i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima della partenza. Ne deriva che, se il vettore non è in grado di provare tale informazione tempestiva al passeggero, la compensazione è dovuta.
La soluzione vale anche quando il biglietto sia stato acquistato tramite un intermediario, come un’agenzia di viaggi on-line. Secondo la Corte, dagli articoli 3, paragrafo 5, e dai considerando 7 e 12 discende che il vettore aereo operativo resta l’unico responsabile nei confronti del passeggero per l’adempimento degli obblighi imposti dal regolamento, compreso quello di comunicazione della cancellazione.
La Corte sottolinea che tale interpretazione è coerente con l’obiettivo del regolamento, cioè garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e consentire al passeggero di individuare con certezza il debitore della compensazione. Al contempo, il vettore conserva il diritto di rivalersi sull’intermediario o su altri terzi, ai sensi dell’articolo 13.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria quando la cancellazione non sia stata comunicata ai passeggeri almeno due settimane prima della partenza, anche se il vettore aveva informato tempestivamente l’agente di viaggio o il sito tramite cui era stato concluso il contratto e il passeggero non era stato informato entro quel termine.
Principio affermato
Ai fini dell’esenzione dalla compensazione per cancellazione del volo, la tempestiva comunicazione deve raggiungere il passeggero; la sola comunicazione all’intermediario non basta. Il vettore resta comunque tutelato dal diritto di regresso verso il terzo responsabile secondo il diritto nazionale applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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