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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-36/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 maggio 2017. — Minister Finansów contro Posnania Investment SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 14, paragrafo 1 – Operazioni imponibili – Nozione di “cessione di beni effettuata a titolo oneroso” – Cessione allo Stato o a un ente territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta – Esclusione. — Causa C-36/16

Giurisprudenza europea62016CJ0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la dazione in pagamento di un immobile allo Stato o a un ente territoriale, effettuata per estinguere un debito d’imposta, sia soggetta a IVA come cessione di beni a titolo oneroso. Pur essendo trasferita la proprietà di un bene da un soggetto passivo nel territorio di uno Stato membro, manca un rapporto sinallagmatico con controprestazione. L’estinzione del debito tributario deriva da un prelievo unilaterale e non da uno scambio economico.

IVA e dazione in pagamento di immobile allo Stato/ente territoriale per estinguere un debito d’imposta: esclusione della cessione a titolo oneroso

La questione giuridica

Se il trasferimento della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo IVA, effettuato a favore dell’erario di uno Stato membro oppure di un ente territoriale, in pagamento di un arretrato d’imposta con conseguente estinzione del debito tributario, integri una "cessione di beni effettuata a titolo oneroso" ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Principio di diritto

Il trasferimento della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo IVA in favore dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale, quando è disposto come pagamento di un debito d’imposta ed estingue tale debito, non costituisce una cessione di beni "a titolo oneroso" ai sensi della direttiva IVA. La ragione è che il versamento del tributo, anche se avviene mediante trasferimento di un bene, ha natura unilaterale e non realizza uno scambio di prestazioni reciproche tra cedente e acquirente; manca quindi il corrispettivo che qualifica l’operazione come imponibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 16, direttiva 2006/112/CE

IVA e dazione in pagamento di immobile per estinguere un debito d’imposta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA. La Corte è stata chiamata a stabilire se il trasferimento di un immobile allo Stato o a un ente territoriale, effettuato per compensare arretrati d’imposta, integri una cessione di beni a titolo oneroso soggetta a IVA.

Fatti e procedimento principale

Posnania Investment SA, società polacca operante nel settore dell’intermediazione immobiliare e soggetto passivo IVA, aveva proposto al Comune di Czerwonak di trasferire la proprietà di un terreno non edificato per estinguere parte di un debito fiscale ai sensi dell’articolo 66 del codice tributario polacco. Il contratto era stato concluso il 5 febbraio 2013 e aveva determinato l’estinzione del debito nella misura corrispondente al valore del bene trasferito.

La società chiedeva un parere al Ministro delle Finanze sulla soggezione dell’operazione a IVA. Il Ministro riteneva che il trasferimento costituisse una cessione di beni a titolo oneroso, poiché il Comune acquistava tutte le prerogative del proprietario. Il giudice di primo grado aveva invece escluso l’imponibilità, ritenendo che nel diritto polacco la dazione in pagamento di un bene per estinguere un debito d’imposta non comportasse una contropartita in senso IVA. Il Ministro proponeva quindi ricorso in cassazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se il trasferimento della proprietà di un terreno da parte di un soggetto passivo IVA, a favore dell’erario o di un ente territoriale, in compensazione di arretrati d’imposta e con conseguente estinzione del debito, costituisse un’operazione imponibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA, che assoggetta all’imposta le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che definisce la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
  • l’articolo 16, che assimila a cessione a titolo oneroso il prelievo di beni per fini privati o estranei all’impresa quando vi sia stata detrazione IVA a monte.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva IVA si fonda su una definizione uniforme delle operazioni imponibili. Nel caso di specie risultavano pacifici tre elementi: la Posnania era soggetto passivo, vi era trasferimento della proprietà di un bene immobile e l’operazione si era svolta nel territorio di uno Stato membro.

La questione decisiva era il carattere oneroso dell’operazione. Secondo la giurisprudenza costante, una cessione è effettuata a titolo oneroso solo se tra cedente e acquirente intercorre un rapporto giuridico in cui vi è scambio di prestazioni reciproche e il prezzo corrisponde al controvalore effettivo del bene ceduto. In questa fattispecie, tuttavia, il pagamento del tributo è qualificato come prelievo unilaterale imposto dall’autorità pubblica: anche quando avviene mediante trasferimento di un bene immobile, esso determina soltanto l’estinzione ex lege del debito d’imposta e non comporta una prestazione dell’amministrazione fiscale in favore del contribuente.

Di conseguenza, manca il sinallagma richiesto per configurare una cessione a titolo oneroso. La Corte osserva inoltre che l’eventuale rischio di mancata tassazione del consumo finale, in casi in cui il soggetto passivo abbia detratto l’IVA a monte, è neutralizzato dall’articolo 16 della direttiva IVA, che assicura la parità di trattamento tra soggetto passivo e consumatore finale quando il bene è destinato a usi privati o estranei all’impresa.

Decisione della Corte

La Corte risponde che gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile da parte di un soggetto passivo IVA, a favore dell’erario di uno Stato membro o di un ente territoriale, effettuato come pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’IVA.

Principio affermato

La dazione in pagamento di un immobile allo Stato o a un ente territoriale per estinguere un debito tributario non integra, di per sé, un’operazione imponibile IVA, perché il pagamento del tributo resta unilaterale e non realizza uno scambio di reciproche prestazioni tra le parti.

Come è indicizzato

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