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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-365/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017. — Association française des entreprises privées (AFEP) e a. contro Ministre des Finances et des Comptes publics. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi – Direttiva 2011/96/UE – Prevenzione della doppia imposizione – Contributo aggiuntivo del 3% all’imposta sulle società. — Causa C-365/16

Giurisprudenza europea62016CJ0365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Conseil d’État francese, ha esaminato la compatibilità con la direttiva madri-figlie del contributo aggiuntivo francese del 3% sugli importi distribuiti. Ha stabilito che, quando tale prelievo grava sulla società madre anche in relazione a dividendi provenienti da società figlie non residenti, esso viola l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva perché comporta una tassazione ulteriore degli utili già beneficianti del regime di esenzione. La seconda questione, relativa alla possibile qualificazione come ritenuta alla fonte, è rimasta assorbita.

Direttiva madri-figlie: incompatibilità con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di un contributo fiscale francese del 3% applicato alla ridistribuzione dei dividendi da parte della società madre, quando la base imponibile comprende anche utili provenienti da società figlie non residenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE osti a un’imposta nazionale riscossa al momento della distribuzione dei dividendi da parte della società madre, quando la base imponibile è costituita dagli importi distribuiti, inclusi quelli provenienti da società figlie non residenti; in subordine, se tale imposta debba essere qualificata come ritenuta alla fonte vietata dall’articolo 5 della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE osta a una misura fiscale dello Stato membro della società madre che, pur essendo formalmente prelevata in occasione della distribuzione dei dividendi da parte della società madre, colpisce la società madre in relazione a utili ricevuti da società figlie non residenti e determina un’onere fiscale superiore al limite del 5% ammesso dall’articolo 4, paragrafo 3. La direttiva vieta infatti ogni tassazione a carico della società madre che realizzi, sugli utili distribuiti dalla figlia, una doppia imposizione incompatibile con l’obiettivo di neutralizzare la tassazione economica in capo alla madre; perciò non occorre esaminare la qualificazione della misura come ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 5.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/96/UE
  • Direttiva 2014/86/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 5 della direttiva 2011/96/UE
  • Articolo 235 ter ZCA del code général des impôts
  • Regolamento (UE) n. 651/2014

Contributo aggiuntivo francese del 3% e direttiva madri-figlie

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di fiscalità dei dividendi nel contesto del regime previsto dalla direttiva 2011/96/UE, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE. Oggetto del giudizio era la compatibilità con il diritto dell’Unione del contributo aggiuntivo del 3% previsto dal diritto francese sugli importi distribuiti dalle società soggette all’imposta sulle società.

Fatti e procedimento principale

L’AFEP e varie società francesi avevano proposto ricorso per l’annullamento di una dottrina amministrativa relativa al contributo aggiuntivo disciplinato dall’articolo 235 ter ZCA del code général des impôts. Tale contributo si applicava alle società soggette all’imposta sulle società in Francia e si calcolava sugli importi distribuiti ai sensi degli articoli da 109 a 117 del CGI.

Il giudice del rinvio ha evidenziato che:

  • il contributo è dovuto al momento della ridistribuzione dei dividendi da parte della società madre;
  • la base imponibile include gli importi distribuiti, anche quando provengono da società figlie non residenti;
  • il regime francese di attuazione della direttiva madri-figlie prevede un’esenzione nella misura del 95%, corrispondente a una quota forfettaria di spese e oneri del 5%.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il considerando 3 della direttiva 2011/96/UE, che mira a eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti;
  • i considerando 7 e 9, relativi al trattamento degli utili distribuiti alla società madre e alla stabile organizzazione;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che impone allo Stato membro della società madre di astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia nella misura in cui non siano deducibili per la figlia;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, che consente agli Stati membri di rendere non deducibili le spese di partecipazione entro il limite del 5%;
  • l’articolo 5, che vieta la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società figlia alla società madre.

Questioni pregiudiziali

Il Conseil d’État ha chiesto in sostanza se:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), osti a un’imposta nazionale riscossa in occasione della distribuzione dei dividendi da parte della società madre, quando la base imponibile comprende gli importi distribuiti, inclusi quelli ricevuti da figlie non residenti;
  • in subordine, se una simile imposta debba essere qualificata come ritenuta alla fonte vietata dall’articolo 5 della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che l’obiettivo della direttiva è eliminare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti da una società figlia alla società madre a livello della società madre. A tal fine, l’articolo 4, paragrafo 1, lascia agli Stati membri la scelta tra il sistema di esenzione e quello di imputazione, ma sempre nel rispetto del divieto di tassare nuovamente gli utili distribuiti in modo incompatibile con la direttiva.

Nel caso francese, benché il prelievo fosse formalmente collegato alla redistribuzione dei dividendi da parte della società madre, la sua base imponibile poteva includere anche utili provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri. Ciò comportava, secondo la Corte, un’imposizione sugli utili distribuiti che eccedeva il margine del 5% ammesso dall’articolo 4, paragrafo 3.

La Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applicherebbe solo quando la società madre percepisce i dividendi e non quando li ridistribuisce. Ha precisato che il divieto di sottoporre a imposizione gli utili distribuiti riguarda la società madre in relazione a tali utili, a prescindere dal momento in cui il prelievo viene formalmente esigibile. Inoltre, ha osservato che non rileva la qualificazione interna della misura come imposta sulle società: ciò che conta è l’effetto sostanziale di tassare utili che la direttiva intende esentare.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE osta a una misura fiscale dello Stato membro della società madre che prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti.

Effetti pratici

Per gli operatori, la decisione conferma che, in presenza di un regime di esenzione previsto dalla direttiva madri-figlie, gli Stati membri non possono introdurre prelievi che, pur colpendo formalmente la distribuzione effettuata dalla madre, abbiano come sostanza economica una nuova tassazione dei dividendi esteri già ricompresi nel perimetro di tutela della direttiva. La seconda questione, sulla ritenuta alla fonte, è rimasta assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttagruppi societaridividendidoppia imposizionediritto societario UE

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