Corte di giustizia, Sentenza C-59/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell'11 maggio 2017. — The Shirtmakers BV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i) – Valore in dogana – Valore di transazione – Determinazione – Nozione di “spese di trasporto”. — Causa C-59/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’ampiezza della nozione di "spese di trasporto" ai fini della determinazione del valore in dogana. Ha stabilito che rientrano in tale nozione anche gli importi fatturati da uno spedizioniere per organizzare il trasporto delle merci importate, non solo quelli addebitati dal vettore che esegue materialmente il trasporto. La soluzione è fondata sulla natura autonoma della nozione nel diritto dell’Unione e sull’esigenza di un valore in dogana che rifletta il valore economico reale delle merci.
Valore in dogana delle merci importate: nella nozione di "spese di trasporto" rientra anche il supplemento fatturato dallo spedizioniere per l’organizzazione del trasporto?
La questione giuridica
Se l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "spese di trasporto" comprende soltanto le somme fatturate dai vettori che effettuano materialmente il trasporto, oppure anche il supplemento fatturato all’importatore da uno spedizioniere/intermediario, corrispondente ai suoi costi, al suo margine di profitto e ai servizi di organizzazione del trasporto.
Principio di diritto
La nozione di "spese di trasporto" di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale è una nozione autonoma di diritto dell’Unione e va intesa in senso ampio: essa comprende tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione. Di conseguenza, non sono rilevanti solo gli importi fatturati dal vettore materiale, ma anche il supplemento addebitato dallo spedizioniere all’importatore per l’organizzazione del trasporto, inclusi costi e margine di profitto, purché connessi a tale spostamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento (CEE) n. 1224/80
- Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994
Valore in dogana e nozione di spese di trasporto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di valore in dogana delle merci importate. La controversia opponeva The Shirtmakers BV al segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi, a seguito di avvisi di riscossione di dazi doganali supplementari fondati sull’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Fatti e procedimento principale
The Shirtmakers importava prodotti tessili dall’Asia e si avvaleva di Fracht FWO BV per il trasporto verso l’Unione, l’immagazzinaggio nei Paesi Bassi e le formalità doganali. Fracht concludeva i contratti di trasporto con i vettori in proprio nome e fatturava alla società importatrice gli importi ricevuti dai vettori, aumentati dei propri costi e del proprio margine di profitto, senza distinguere le varie voci.
A seguito di un controllo, l’amministrazione doganale olandese ha ritenuto che il valore in dogana dichiarato fosse troppo basso e che dovessero essere inclusi anche gli importi fatturati da Fracht alla The Shirtmakers. I giudici nazionali hanno quindi investito la Corte della questione se tali somme, riferite all’intervento dello spedizioniere, rientrassero nelle "spese di trasporto" di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del codice doganale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale, secondo cui il valore in dogana è il valore di transazione, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare, con le eventuali rettifiche previste dagli articoli 32 e 33. L’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), impone di aggiungere al prezzo le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, nonché le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto, fino al luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità.
La Corte osserva inoltre che la disposizione riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1224/80 e si inserisce nel sistema di valutazione doganale derivante anche dall’Accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII del GATT 1994.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che la nozione di "spese di trasporto" non è definita dal codice doganale e non rinvia al diritto nazionale; pertanto, deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione. Richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Unifert, secondo cui l’espressione comprende "tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci" verso il territorio doganale.
Da ciò la Corte ricava che il criterio decisivo non è la persona che fattura l’importo, ma il collegamento della spesa con lo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione. Per questo motivo, le spese di trasporto non si limitano agli importi fatturati dal vettore che esegue materialmente il trasporto, ma possono includere anche somme addebitate da altri prestatori di servizi, come uno spedizioniere, quando esse siano connesse al trasporto delle merci importate.
Nel caso concreto, il supplemento fatturato dallo spedizioniere alla The Shirtmakers, corrispondente ai costi sostenuti per organizzare il trasporto e al suo margine di profitto, è considerato connesso allo spostamento delle merci verso il territorio doganale dell’Unione e quindi rientra nelle spese di trasporto. La Corte esclude inoltre che la qualificazione dipenda dalla categoria contrattuale prevista dal diritto nazionale, poiché la nozione è autonoma del diritto dell’Unione. Ugualmente non è decisiva la conclusione richiamata dal giudice del rinvio nella raccolta dei testi TAXUD/800/2002-IT, poiché si riferisce a una fattispecie diversa.
Finalità della disciplina doganale
La Corte collega l’interpretazione ampia della nozione di spese di trasporto agli obiettivi della disciplina sul valore in dogana, che mira a un sistema equo, uniforme e neutro, idoneo a escludere valori arbitrari o fittizi. Il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce importata e comprendere tutti gli elementi che abbiano un valore economico.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 32, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "spese di trasporto" comprende il supplemento fatturato dallo spedizioniere all’importatore, corrispondente al margine di profitto e ai costi di tale spedizioniere, a titolo dei servizi di organizzazione del trasporto delle merci importate verso il territorio doganale dell’Unione europea.
Principio affermato
Ai fini del valore in dogana, le spese di trasporto includono tutte le spese connesse allo spostamento delle merci verso l’Unione, anche se fatturate da un intermediario e non dal vettore materiale, purché inerenti all’organizzazione del trasporto e al relativo servizio reso all’importatore.
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