Circolare numero 19 del 31-01-2017
Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2017, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’ 1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri 12. Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2017 i principali valori contributivi e pensionistici: minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori, retribuzioni convenzionali, massimali annui e giornalieri, limiti per il part-time, quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, nonché importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente. Riporta inoltre regole specifiche per cooperativi, Fondo volo, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti, gestioni pubbliche e congedo straordinario, indicando i criteri di calcolo e gli adempimenti di esposizione nel flusso Uniemens.
Valori 2017 dei minimali, massimali e imponibili contributivi per i lavoratori dipendenti e categorie particolari
Valori contributivi e previdenziali per l’anno 2017
La circolare definisce e aggiorna, per l’anno 2017, i valori da utilizzare per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale in una pluralità di fattispecie. Il documento chiarisce innanzitutto il rapporto tra minimo contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera, quindi disciplina i valori per categorie particolari di lavoratori, i massimali, le quote soggette all’aliquota aggiuntiva dell’1%, gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente e alcuni adempimenti di esposizione nei flussi Uniemens.
Principi generali: minimo contrattuale e minimale di retribuzione giornaliera
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore né ai minimi derivanti dalla contrattazione collettiva applicabile né al minimale di retribuzione giornaliera fissato dalla legge. La circolare richiama l’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989, che impone di assumere come base contributiva la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
Viene inoltre richiamata la norma interpretativa di cui all’art. 2, co. 25, L. n. 549/1995, secondo cui, in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, va considerata la retribuzione prevista dai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il minimale legale di retribuzione giornaliera è collegato all’art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983, come modificato, e non può essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per il 2017 tale parametro è pari a 47,68 euro, calcolato sul trattamento minimo mensile di 501,89 euro.
La circolare precisa che i valori minimi già previsti per diversi settori e rivalutati annualmente devono comunque essere adeguati a tale soglia se inferiori. Resta escluso dall’obbligo di osservare il minimale contributivo il caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.
Lavoratori di società, organismi cooperativi e cooperative sociali
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, dal 1° gennaio 2007, è determinata secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori, con applicazione del minimale giornaliero legale.
Analogamente, per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 e per quelli di altre cooperative per le quali siano stati adottati i decreti ministeriali previsti dall’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955, dal 1° gennaio 2010 si applicano le norme della generalità dei lavoratori, compreso il minimale di retribuzione giornaliera. La circolare evidenzia che si è concluso il percorso di graduale aumento della retribuzione imponibile previsto per il triennio 2007-2009, con conseguente superamento del precedente sistema convenzionale.
Per tali soggetti, la retribuzione imponibile deve essere determinata considerando tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale, oltre a paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione, e va rapportata alle giornate di effettiva occupazione.
Fondo volo
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al Fondo volo, la retribuzione imponibile va determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989. In assenza di contratti collettivi nazionali, si applicano i limiti minimi stabiliti con decreto ministeriale per ciascuna categoria professionale, individuati dal D.M. 21/07/2000.
In ogni caso, la retribuzione imponibile 2017 non può essere inferiore al minimale giornaliero di 47,68 euro. La circolare ricorda inoltre che, per il triennio 2015-2017, restano escluse dalla base imponibile ai soli fini contributivi le indennità di volo, fermo restando il concorso di tali indennità alla retribuzione pensionabile nella misura del 50%.
Retribuzioni convenzionali in genere, pesca e lavoro a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2017 è pari a 26,49 euro. Lo stesso valore si applica agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla L. n. 413/1984, in relazione ai salari minimi garantiti di natura convenzionale.
Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. n. 250/1958, l’imponibile contributivo è calcolato su un salario convenzionale mensile basato su 25 giornate fisse al mese: per il 2017 tale importo è fissato in 662,00 euro mensili, pari a 26,49 euro x 25.
Per i lavoratori a domicilio si applica il medesimo minimale giornaliero di 26,49 euro, con l’ulteriore precisazione che esso deve comunque essere ragguagliato al limite di 47,68 euro previsto dall’art. 7, co. 1, del D.L. n. 463/1983, se tale importo risulti superiore. Anche per questa categoria resta applicabile il principio del minimo contrattuale.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, si applica il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione deve inoltre essere confrontata con il minimale orario previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2015.
La circolare fornisce due esempi di calcolo:
- con orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a 7,15 euro, ottenuto da 47,68 x 6 / 40;
- con orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni, il minimale orario è pari a 6,62 euro, ottenuto da 47,68 x 5 / 36.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, prevede un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, a favore dei regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. Il contributo è dovuto nei casi in cui l’aliquota contributiva a carico del lavoratore nel regime di iscrizione sia inferiore al 10%.
Per il 2017 la prima fascia di retribuzione pensionabile annua è fissata in 46.123,00 euro. Rapportata a dodici mesi, la soglia mensile è pari a 3.843,58 euro, arrotondata a 3.844,00 euro. La circolare precisa che ai fini del versamento va applicato il criterio della mensilizzazione.
Sono inoltre richiamate le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva e la sezione ListaPosPA, con indicazione della necessità di evidenziare la quota di retribuzione eccedente e la relativa contribuzione aggiuntiva negli specifici elementi dichiarativi.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 è pari, per il 2017, a 100.323,52 euro, arrotondato a 100.324,00 euro.
La quota di retribuzione eccedente tale massimale e le relative contribuzioni minori devono essere esposte nei flussi contributivi secondo le modalità previste per la PosContributiva e, per i soggetti delle gestioni pubbliche, secondo le regole della ListaPosPA. La circolare descrive anche la gestione dell’evento di superamento del massimale nel mese interessato e nei mesi successivi, con imponibile pari a zero e persistenza della valorizzazione degli elementi gestionali.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2017, in base al trattamento minimo di 501,89 euro, il limite settimanale è pari a 200,76 euro e quello annuo a 10.440,00 euro, ottenuto moltiplicando 200,76 per 52 settimane.
La circolare precisa che tale disciplina non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958.
Importi esclusi dalla retribuzione imponibile
Per il 2017 vengono richiamati gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Tra questi figurano, in particolare:
- valore delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro;
- fringe benefit: 258,23 euro;
- indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro;
- indennità di trasferta 2/3 Italia: 30,99 euro;
- indennità di trasferta 1/3 Italia: 15,49 euro;
- indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro;
- indennità di trasferta 2/3 estero: 51,65 euro;
- indennità di trasferta 1/3 estero: 25,82 euro;
- indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
- indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
- azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.
Con riferimento ai benefit di cui all’art. 51, co. 3, del TUIR, la circolare ricorda inoltre che la legge di stabilità 2016 ha ammesso l’erogazione di beni e servizi mediante documenti di legittimazione cartacei o elettronici con valore nominale.
Maternità obbligatoria a carico dello Stato
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ex art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 è rivalutato, per il 2017, in 2.086,24 euro.
La circolare precisa che l’indennità di maternità fino a tale importo va esposta nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens nei relativi elementi individuali, mentre la parte eccedente deve essere riportata nell’elemento previsto per l’eccedenza.
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori dello spettacolo sono distinti i casi degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e di quelli già iscritti a tale data.
Per gli iscritti successivamente al 31.12.1995:
- il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, cioè oltre 100.324,00 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota eccedente 46.123,00 euro annui, mensilizzati in 3.844,00 euro, fino al massimale annuo di 100.324,00 euro.
Per gli iscritti entro il 31.12.1995:
- il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 731,00 euro;
- sono individuate fasce di retribuzione giornaliera con relativi massimali imponibili e giorni di contribuzione accreditati;
- il contributo di solidarietà del 5% si applica sull’eccedenza rispetto al massimale giornaliero della fascia di riferimento;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 148,00 euro e fino al massimale giornaliero della fascia.
La circolare richiama inoltre l’integrazione degli elementi dichiarativi nel flusso Uniemens per l’esposizione delle eccedenze di massimale giornaliero o annuo. Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità resta confermato in 67,14 euro; le eccedenze da conguagliare vanno esposte con i codici R808 e R809.
Sportivi professionisti
Per gli sportivi professionisti si applicano regole analoghe, con valori specifici.
Per gli iscritti dopo il 31.12.1995:
- il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 100.324,00 euro fino a 731.362,00 euro;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 46.123,00 euro, mensilizzata in 3.844,00 euro, fino a 100.324,00 euro.
Per gli iscritti entro il 31.12.1995:
- il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 322,00 euro;
- il contributo di solidarietà dell’1,2% si applica sulla quota eccedente 322,00 euro e fino a 2.344,00 euro giornalieri;
- l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla quota eccedente 148,00 euro e fino al massimale giornaliero di 322,00 euro.
Anche in questo caso la circolare richiama la valorizzazione delle eccedenze nel flusso Uniemens per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti.
Datori di lavoro delle gestioni pubbliche ex Inpdap
Per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche, i valori per il 2017 discendenti dalla normativa generale applicabile al lavoro privato e pubblico seguono i medesimi criteri già illustrati per minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva dell’1%, massimale annuo e minimale contributivo annuale.
La circolare richiama poi due fattispecie speciali:
- per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, il massimale contributivo 2017 è pari a 182.874,00 euro e si applica ai fini pensionistici, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della previdenza per TFS/TFR; nel mese di superamento del massimale e nei mesi successivi si applicano specifiche modalità di valorizzazione dei flussi contributivi;
- per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, il tetto massimo complessivo della retribuzione e dei contributi obbligatori a carico dell’amministrazione per il 2017 è pari a 47.446,00 euro.
Sintesi operativa
La circolare fornisce quindi un quadro unitario dei valori 2017 da applicare nei calcoli contributivi, pensionistici e assicurativi, distinguendo tra disciplina generale e regimi speciali. Per l’operatore professionale, il dato centrale è la necessità di verificare, per ciascuna categoria di lavoratori, la soglia corretta da utilizzare, il relativo massimale o minimale, la mensilizzazione ove richiesta e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
Punti principali
Principi generali su minimo contrattuale e minimale giornaliero
La base contributiva non può essere inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e, in caso di pluralità di contratti, va applicato quello della categoria più rappresentativa. A ciò si aggiunge il minimale legale di retribuzione giornaliera, che per il 2017 è pari a 47,68 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD (501,89 euro). Se la retribuzione imponibile risulta inferiore, deve essere adeguata a tale soglia, salvo i casi di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore.
Categorie particolari di lavoratori e retribuzioni convenzionali
Per i lavoratori di società e organismi cooperativi del D.P.R. n. 602/1970 e per i soci delle cooperative sociali e di altre cooperative indicate, la retribuzione imponibile segue le regole della generalità dei lavoratori e include tutti gli elementi retributivi della contrattazione collettiva e individuale. Per il Fondo volo la retribuzione imponibile si determina secondo l’art. 12 L. n. 153/1969 e i minimi fissati dal D.M. 21/07/2000, senza poter scendere sotto 47,68 euro giornalieri. Per le retribuzioni convenzionali in genere, per gli equipaggi delle navi da pesca, per i pescatori della piccola pesca associati in cooperativa e per i lavoratori a domicilio, il minimale giornaliero 2017 è 26,49 euro, con specifiche applicazioni mensili nel caso della piccola pesca (662,00 euro mensili).
Part-time e minimale orario
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi il minimale contributivo di cui all’art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, ma la retribuzione va anche confrontata con il minimale orario previsto dall’art. 11 D.Lgs. n. 81/2015. Per un orario normale di 40 ore settimanali il minimale orario è 7,15 euro; per un orario normale di 36 ore su cinque giorni è 6,62 euro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e massimale annuo della base contributiva
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata per il 2017 in 46.123,00 euro annui, da mensilizzare in 3.844,00 euro. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i soggetti iscritti dopo il 31.12.1995 o che optano per il sistema contributivo è pari a 100.324,00 euro nel 2017.
Limiti per l’accredito contributi e importi esclusi dal reddito
Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione: nel 2017 corrisponde a 200,76 euro settimanali e a 10.440,00 euro annui. Sono inoltre confermati gli importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi, tra cui mensa 5,29 euro, fringe benefit 258,23 euro, indennità di trasferta e trasferimento con i rispettivi tetti, e azioni offerte ai dipendenti fino a 2.065,83 euro.
Regole per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti sono indicati specifici massimali giornalieri, contributi di solidarietà e applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. Per i lavoratori dello spettacolo iscritti dopo il 31.12.1995 il contributo di solidarietà del 5% si applica sull’eccedenza oltre 100.324,00 euro annui; per gli iscritti ante 1996 valgono scaglioni giornalieri con massimale di 731,00 euro. Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31.12.1995 il contributo di solidarietà è dell’1,2% tra 100.324,00 euro e 731.362,00 euro; per gli iscritti ante 1996 il massimale giornaliero è 322,00 euro, con scaglioni e contributo di solidarietà corrispondenti.
Gestioni pubbliche, massimali speciali e congedo straordinario
Per le gestioni pubbliche ex Inpdap si rinvia ai criteri generali già indicati per minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva, massimale annuo e minimale contributivo annuo. Per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie il massimale contributivo 2017 è 182.874,00 euro e va applicato a fini pensionistici, assistenza unitaria e TFS/TFR. Per il congedo straordinario ex art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 il tetto massimo complessivo della retribuzione e dei contributi obbligatori per il 2017 è 47.446,00 euro.
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