Circolare numero 20 del 31-01-2017
Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio previdenziale 2016 per i datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le istruzioni per le operazioni di conguaglio previdenziale relative all’anno 2016 per amministrazioni, enti e aziende iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Vengono richiamate le regole sui redditi da considerare, i massimali contributivi, il tetto per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, le modalità di compilazione dei quadri V1 e le scadenze per denuncia e versamento. Sono inoltre chiarite le conseguenze sanzionatorie in caso di ritardo o omissione e gli obblighi di certificazione unica ai fini previdenziali.
Operazioni di conguaglio previdenziale 2016 per la Gestione Dipendenti Pubblici
Operazioni di conguaglio previdenziale 2016 per la Gestione Dipendenti Pubblici
La circolare riepiloga le modalità di conguaglio previdenziale riferite ai redditi 2016 per le amministrazioni, gli enti e le aziende con personale iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici. Vengono disciplinati i criteri di calcolo dei contributi, i massimali applicabili, le modalità di compilazione delle denunce e i termini per adempimenti e versamenti.
Ambito di applicazione e base normativa
A decorrere dal 1° novembre 2012, le denunce ListaPosPA nell’ambito del flusso Uniemens costituiscono la modalità di comunicazione dei dati utili alla valorizzazione della posizione assicurativa, al calcolo del contributo dovuto e alla costituzione e alimentazione della previdenza complementare per le amministrazioni e gli enti il cui personale è iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Per le operazioni di conguaglio 2016, devono essere considerati i redditi imponibili ai fini pensionistici riferiti al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Ai fini del conguaglio rilevano gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1 con causali 1, 2, 5 e 7, limitatamente alle somme erogate nel 2016 con periodo di riferimento compreso nello stesso anno. Non devono invece essere considerati gli elementi E0 o V1 relativi a periodi del 2016 sostituiti da V1, causale 5, oppure annullati da V1, causale 6.
Massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995
Per gli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, si applica il massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della medesima legge.
Per il 2016 il massimale è pari a 100.324,00 euro e deve essere rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT. Il limite si applica:
- alla contribuzione ai fini pensionistici;
- all’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- alla contribuzione per la gestione delle prestazioni creditizie e sociali.
Il massimale non è frazionabile a mese e vale anche se l’anno è retribuito solo in parte. In caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del limite; il lavoratore deve esibire al datore successivo la CU del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva. Se i rapporti sono simultanei, ciascun datore contribuisce sulla retribuzione mensile fino al raggiungimento del massimale, con riparto proporzionale nel mese di superamento.
Le somme corrisposte per collaborazioni coordinate e continuative o rapporti similari iscritti alla Gestione Separata non si cumulano con le retribuzioni da lavoro subordinato ai fini del massimale.
Nel mese di superamento del tetto, l’elemento E0 relativo alle gestioni pensionistica e credito deve essere valorizzato entro il limite del massimale; la parte eccedente va indicata nell’elemento della gestione pensionistica e della gestione credito, riportando la sola quota di contributi dovuta sull’imponibile così determinato. Nei mesi successivi al superamento, l’imponibile è pari a zero, ma l’elemento continua a essere valorizzato.
Se nel corso dell’anno vi è stata una errata determinazione dell’imponibile con versamento indebito o mancato versamento di contributi oltre il massimale, devono essere elaborati, nei mesi interessati, i quadri V1, causale 5, con codice motivo utilizzo 1 o 2, per sostituire i quadri errati. La circolare richiama inoltre le ulteriori indicazioni già fornite con il messaggio n. 3020/2016. Se il superamento del massimale deriva anche da redditi erogati da altri soggetti, ciascun sostituto può rettificare solo le proprie denunce, considerando la formazione nel tempo del montante. Non è consentito usare il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 o 2 per annullare o sostituire denunce individuali errate.
Massimale per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i soggetti nominati direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, in base all’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992 e all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, si applica un massimale specifico. Per il 2016 esso è pari a 182.874,00 euro.
La circolare sottolinea che la norma è applicabile esclusivamente ai soggetti espressamente indicati e non può essere estesa ad altri lavoratori. Anche questo massimale si applica alla contribuzione pensionistica, all’aliquota aggiuntiva dell’1%, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione previdenziale. Nel mese di superamento del limite, l’elemento E0 delle relative gestioni va valorizzato entro il massimale, mentre l’eccedenza va indicata separatamente nelle medesime gestioni.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia di retribuzione pensionabile
Ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, della legge n. 438/1992 e dell’art. 1, comma 241, della legge n. 662/1996, per i dipendenti pubblici e privati è prevista, dal 1° gennaio 1993, un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto quando l’aliquota a suo carico è inferiore al 10%. L’aliquota si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT.
Per il 2016 la fascia annua oltre la quale è dovuta la maggiorazione è pari a 46.123,00 euro, corrispondenti a 3.844,00 euro mensili. Il contributo deve essere versato mensilmente, salvo conguaglio a credito o a debito del lavoratore in sede di conguaglio annuale fiscale e previdenziale, tenendo conto anche dei redditi erogati da altri soggetti o da precedenti datori di lavoro, nonché delle CU e delle dichiarazioni sostitutive fornite dal dipendente.
Operazioni di conguaglio annuo e quadri V1, causale 7
I datori di lavoro, in quanto sostituti d’imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali. Ai fini dell’1% occorre considerare anche i redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro nel corso dell’anno; in tal caso il conguaglio deve essere effettuato dall’ultimo datore di lavoro.
Se al 31 dicembre 2016 sono in corso più rapporti di lavoro subordinato, il conguaglio deve essere effettuato dal datore di lavoro il cui rapporto ha data di inizio più remota. Per i lavoratori iscritti alla CTPS, il conguaglio del 18% va fatto in riferimento a ciascun rapporto di lavoro e, se vi sono redditi liquidati da diverse amministrazioni nell’ambito del medesimo rapporto, devono essere considerati tutti i redditi liquidati.
Quando il sostituto principale riceve redditi corrisposti da altri soggetti riconducibili al rapporto di lavoro principale, come nel caso di comando, distacco o altri redditi attratti nella sfera del lavoro dipendente, deve elaborare un V1, causale 7, con codice motivo utilizzo 2, inserendo i valori comunicati dall’altro soggetto. Lo stesso vale quando effettua il conguaglio dell’1% su redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici.
Nel V1, causale 7, non vanno riportati i valori complessivi liquidati nell’anno, ma solo le variazioni degli imponibili e dei contributi derivanti dal conguaglio del 18% per gli iscritti CTPS e dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. La denuncia deve indicare il codice fiscale dell’altro soggetto e il mese e anno di liquidazione dei redditi; se le erogazioni sono avvenute in mesi diversi, devono essere compilati record distinti. La differenza tra i contributi valorizzati e quelli risultanti dai dati dell’altro soggetto resta a carico dell’amministrazione che invia il V1.
Se la comunicazione ricevuta non indica il mese di liquidazione, il sostituto deve usare come riferimento il primo mese utile dell’anno. Non è necessario predisporre il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 se il sostituto principale ha già incluso quei redditi nelle proprie denunce mensili.
Il periodo di riferimento del V1, causale 7, coincide con l’anno di conguaglio, quindi 1/1/2016-31/12/2016, oppure con il periodo di rapporto se inferiore. Se le operazioni di conguaglio riguardano fattispecie diverse da quelle descritte, va elaborato un V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, riportando solo la differenza positiva o negativa derivante dal conguaglio. Le operazioni concluse entro il mese di cessazione del rapporto o entro dicembre 2016 non richiedono questo elemento.
Se il sostituto effettua il conguaglio dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, deve essere comunque elaborato un V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
I dati risultanti dal conguaglio previdenziale del sostituto principale devono essere considerati anche nella certificazione unica 2017, secondo le istruzioni per la sezione previdenziale.
Termini per conguaglio, denuncia e versamento
Per aziende e amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici, il conguaglio deve essere effettuato entro febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi. Per i redditi liquidati nel 2016, il termine è quindi febbraio 2017.
Le denunce relative ai conguagli annui, V1 causale 7 con codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio e, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2017, non oltre marzo 2017. Il versamento della contribuzione conseguente al conguaglio, senza oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio; in ogni caso resta fermo il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Regime sanzionatorio
Se il conguaglio viene effettuato oltre i termini, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive previste dall’art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
La circolare distingue due ipotesi:
- Omissione: la denuncia V1 causale 7 è stata inviata nei termini, ma non è stato effettuato il versamento, oppure è stata presentata domanda di rateazione nei termini; in tal caso si applicano le sanzioni per omesso o ritardato pagamento.
- Evasione: mancano sia la denuncia sia il pagamento nei termini; si applica la fattispecie di evasione, salvo eventuale rimodulazione in presenza di inadempimenti di minore gravità, su istanza del datore di lavoro all’area Gestione Dipendenti Pubblici competente per territorio.
Certificazione unica ai fini previdenziali
Se un’amministrazione utilizza personale di un’altra amministrazione e corrisponde direttamente una parte della retribuzione, deve comunicare tempestivamente le somme al sostituto principale, per consentirgli di compilare e inviare la denuncia mensile includendo gli importi corrisposti da terzi, oppure deve trasmettere direttamente le denunce mensili contributive per tali somme.
Ai fini della Certificazione Unica, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano trattenute previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici, compresi quelli che non inviano denunce contributive, devono compilare la sezione della CU 2017 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS Gestione Dipendenti Pubblici. La sezione va compilata anche da soggetti che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente somme qualificabili come redditi di lavoro dipendente riconducibili a un rapporto iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici e operano le relative trattenute.
Punti principali
Ambito e finalità del conguaglio 2016
La circolare riguarda le operazioni di conguaglio previdenziale dell’anno 2016 per le retribuzioni imponibili ai fini pensionistici dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici. Il conguaglio deve tener conto di tutti i redditi riferiti al periodo 1/1/2016-31/12/2016 e delle denunce mensili già trasmesse tramite ListaPosPA/Uniemens, con esclusione delle posizioni sostituite o annullate secondo le regole indicate.
Massimale contributivo ex legge n. 335/1995
Per i soggetti iscritti successivamente al 31/12/1995 o optanti per il sistema contributivo, il massimale annuo 2016 è pari a 100.324,00 euro. Il limite non è frazionabile a mese, si applica anche all’aliquota aggiuntiva dell’1% e alla gestione credito e prestazioni sociali; in caso di rapporti successivi o contemporanei occorre cumulare i redditi e gestire il superamento del tetto con le modalità di denuncia e conguaglio indicate.
Massimale specifico per direttori generali, amministrativi e sanitari
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere indicati dall’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, il massimale 2016 è pari a 182.874,00 euro. Il limite vale esclusivamente per tali soggetti e si applica alla contribuzione pensionistica, all’aliquota aggiuntiva dell’1%, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione previdenziale.
Aliquota aggiuntiva dell’1% e tetto retributivo
Per il 2016 la fascia annua oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.123,00 euro, cioè 3.844,00 euro mensili. L’applicazione avviene mensilmente con conguaglio a fine anno, tenendo conto anche di redditi erogati da altri soggetti o da precedenti datori di lavoro, e delle certificazioni o dichiarazioni sostitutive del lavoratore.
Quadri V1, causali e modalità di rettifica
Le operazioni di conguaglio si gestiscono con i quadri V1, causale 7, per le variazioni dovute a conguagli dell’1% e del 18% per CTPS, nonché con V1 causale 5 per la correzione di errate denunce relative al massimale. La circolare precisa quando usare i codici motivo utilizzo 1 o 2, quando indicare l’altro soggetto erogante, e che non devono essere riportati i valori complessivi dell’anno ma solo le differenze derivanti dal conguaglio.
Termini di effettuazione, invio e versamento
Per il 2016 i conguagli devono essere effettuati entro febbraio 2017. Le denunce V1 causale 7 devono pervenire entro il mese successivo all’effettuazione del conguaglio e comunque, per i rapporti proseguenti nel 2017, non oltre marzo 2017. Il versamento scade il giorno 16 del mese successivo a quello del conguaglio, fermo restando il termine ultimo del 16 marzo dell’anno successivo.
Sanzioni per omissione o evasione
Se il conguaglio è effettuato oltre termine, i contributi sono maggiorati delle somme aggiuntive ex art. 116, comma 8, l. n. 388/2000. Se la denuncia è stata inviata ma non il pagamento, si configura omissione con sanzioni per omesso/ritardato versamento; se mancano sia denuncia sia pagamento, si configura evasione, salvo possibile rimodulazione su istanza del datore di lavoro all’area competente.
Certificazione unica ai fini previdenziali
Le amministrazioni che erogano direttamente somme o utilizzano personale di altre amministrazioni devono comunicare tempestivamente gli importi al sostituto principale o inviare direttamente le denunce. Tutti i sostituti che effettuano trattenute previdenziali per la Gestione Dipendenti Pubblici devono compilare la sezione previdenziale della Certificazione Unica 2017, anche se non trasmettono le denunce contributive.
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