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Circolare

Circolare numero 21 del 31-01-2017

Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce le aliquote contributive e di computo della Gestione Separata per il 2017, distinguendo tra collaboratori, liberi professionisti, soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali e pensionati. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore, le regole per i compensi erogati entro il 12 gennaio 2017, i massimali e minimali di reddito e i contributi minimi annui utili ai fini dell’accredito contributivo.

Aliquote contributive Gestione Separata INPS per l’anno 2017

Aliquote contributive Gestione Separata INPS per il 2017

La circolare definisce il quadro contributivo applicabile alla Gestione Separata per l’anno 2017, con particolare riferimento alle aliquote dovute da collaboratori, professionisti e soggetti già coperti da altra tutela pensionistica. Vengono inoltre chiariti i criteri di ripartizione dell’onere contributivo, le regole di versamento, nonché i valori di massimale e minimale rilevanti ai fini del calcolo e dell’accredito contributivo.

Aliquote contributive e soggetti interessati

Per i collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 32% per il 2017. Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota è fissata al 25%.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota resta confermata al 24%.

Resta inoltre ferma l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%, istituita per finanziare le tutele relative a:

  • maternità;
  • assegni per il nucleo familiare;
  • degenza ospedaliera;
  • malattia;
  • congedo parentale.

Aliquote complessive per il 2017

La circolare riepiloga quindi le aliquote complessive dovute alla Gestione Separata nel 2017:

  • liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 25,72% (25,00% IVS + 0,72% aggiuntiva);
  • liberi professionisti titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;
  • collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 32,72% (32,00% IVS + 0,72% aggiuntiva);
  • collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.

Ripartizione dell’onere contributivo e versamento

Per i collaboratori, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. Il versamento dei contributi è posto a carico dell’azienda committente, che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Il pagamento avviene:

  • con modello F24 telematico per i datori privati;
  • con modello F24 EP per le amministrazioni pubbliche.

Per le amministrazioni pubbliche che continuano a versare tramite mandato di tesoreria, la circolare rinvia alle indicazioni già fornite con circolare n. 23 dell’8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, invece, l’onere contributivo è integralmente a loro carico. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, con riferimento a saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017

La circolare richiama il principio di cassa allargato di cui all’art. 51 del TUIR: le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.

Ne consegue che i compensi corrisposti ai collaboratori per prestazioni rese entro il 31 dicembre 2016 devono essere assoggettati alle aliquote contributive previste per il 2016, e cioè:

  • 24% per i titolari di pensione e per i soggetti già assoggettati ad altra previdenza obbligatoria;
  • 31,72% per i soggetti privi di altra previdenza obbligatoria.

Massimale e minimale di reddito

Per il 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 100.324,00 euro. Le aliquote si applicano ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento di tale importo.

Il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 15.548,00 euro. La circolare precisa che, qualora il minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, l’accredito sarà effettuato in relazione ai mesi corrispondenti al contributo effettivamente versato.

Contributo minimo annuo e accredito contributivo

Ai fini dell’accredito dell’intero anno, la circolare indica i seguenti contributi minimi annui:

  • 3.731,52 euro per gli iscritti con aliquota del 24%;
  • 3.998,95 euro, di cui 3.887,00 euro ai fini pensionistici, per i liberi professionisti con aliquota del 25,72%;
  • 5.087,31 euro, di cui 4.975,36 euro ai fini pensionistici, per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 32,72%.

Tali valori sono calcolati sul minimale di 15.548,00 euro. Se il contributo versato non consente di raggiungere il minimale, l’accredito avviene solo per i mesi corrispondenti agli importi effettivamente versati, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra l’altro:

  • art. 2, comma 57, legge n. 92/2012;
  • art. 1, comma 165, legge n. 232/2016;
  • art. 59, comma 16, legge n. 449/1997;
  • art. 51 TUIR;
  • art. 2, comma 18 e comma 29, legge n. 335/1995;
  • art. 1, comma 3, legge n. 233/1990.

Per la ricostruzione storica delle aliquote di computo nella Gestione Separata, il documento rinvia inoltre alla circolare n. 7/2007.

Punti principali

Aliquote contributive e di computo per il 2017

Per i collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata l’aliquota è fissata al 32% per il 2017; per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e privi di altre forme previdenziali obbligatorie o di pensione, l’aliquota è pari al 25%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota resta al 24%. Rimane ferma l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per le prestazioni a tutela di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

Per i collaboratori il contributo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di 1/3 e 2/3. Il versamento è a carico dell’azienda committente, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, con modello F24 telematico per i privati e F24 EP per le pubbliche amministrazioni. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata l’intero onere è a loro carico e il versamento avviene con F24 telematico alle scadenze fiscali per le imposte sui redditi.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017

In applicazione del principio di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 sono assoggettati alle aliquote contributive del 2016: 24% per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria e 31,72% per chi non è coperto da altra previdenza obbligatoria.

Massimale di reddito e minimale per l’accredito contributivo

Per il 2017 il massimale di reddito è pari a 100.324,00 euro; le aliquote si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento di tale importo. Il minimale di reddito è pari a 15.548,00 euro. Se il minimale non è raggiunto entro l’anno, l’accredito dei mesi contributivi avviene in proporzione al contributo versato.

Contributo minimo annuo e accredito

Con aliquota del 24% il contributo annuo minimo è pari a 3.731,52 euro. Con aliquota del 25,72% il contributo minimo annuo è pari a 3.998,95 euro, di cui 3.887,00 euro ai fini pensionistici. Con aliquota del 32,72% il contributo minimo annuo è pari a 5.087,31 euro, di cui 4.975,36 euro ai fini pensionistici.

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