Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 23 del 31-01-2017

Con decreto del 10 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato – per il 2016 - la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile. Si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina della riduzione contributiva del 11,50% confermata per il 2016 a favore delle imprese edili e fornisce le istruzioni operative per richiederla e fruirne. Sono indicati i soggetti ammessi, le condizioni di accesso, i casi di esclusione, le modalità di presentazione delle istanze tramite cassetto previdenziale e le regole di esposizione nel flusso UniEmens, con i relativi termini di utilizzo e recupero.

Riduzione contributiva 11,50% per l’edilizia anno 2016

Riduzione contributiva 11,50% per le imprese edili - anno 2016

La circolare conferma, per l’anno 2016, la riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili e fornisce le istruzioni per l’accesso al beneficio, la gestione delle istanze e l’esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens. Il documento chiarisce inoltre i soggetti ammessi, le condizioni necessarie, le esclusioni e i termini per la fruizione.

Ambito di applicazione e misura dell’agevolazione

La riduzione si applica ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2016 ed è riconosciuta ai datori di lavoro:

  • del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
  • del settore artigianato con codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
  • caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e spetta solo per gli operai occupati 40 ore settimanali. Non è quindi applicabile ai lavoratori a tempo parziale.

Base di calcolo e contributi non agevolabili

La circolare precisa che la base di calcolo della riduzione deve essere depurata secondo le disposizioni richiamate in materia di riduzioni della base contributiva e determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. L’agevolazione non si applica inoltre al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Condizioni di accesso

L’accesso al beneficio richiede il rispetto delle condizioni generali previste per i benefici normativi e contributivi. In particolare, il datore di lavoro deve:

  • essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006;
  • rispettare gli altri obblighi di legge;
  • osservare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • rispettare la disciplina sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 389/1989;
  • non aver riportato, nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione, condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La circolare ribadisce anche che la riduzione non spetta quando il lavoratore beneficia di altre specifiche agevolazioni contributive, come la riduzione per assunzione da liste di mobilità o l’esonero biennale per assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge 208/2015.

Casi di esclusione

L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà, ma l’esclusione opera solo nei confronti dei lavoratori ai quali è applicata la riduzione d’orario.

La nota richiamata in calce specifica inoltre che non rientrano nell’attività edilizia, ai fini della riduzione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, identificati dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Presentazione delle istanze e controlli

Le istanze relative al 2016 devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile nel cassetto previdenziale aziende, nella sezione "comunicazioni on-line" e nella funzione "invio nuova comunicazione".

Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato dai sistemi informativi centrali dell’Istituto, che verificano la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione; l’esito viene definito entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, è attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, valido per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017, con visibilità dell’esito nel cassetto previdenziale aziende.

Per le istanze già trasmesse e già elaborate con attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2016, la validità viene prorogata automaticamente fino a marzo 2017.

Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens

Le aziende autorizzate possono esporre la riduzione nel flusso UniEmens utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. La circolare chiarisce che, trattandosi di riduzione riferita al 2016:

  • il codice causale L206, relativo agli importi correnti, può essere utilizzato solo fino alla competenza di dicembre 2016;
  • per il recupero degli arretrati deve essere utilizzato il codice L207, nell’elemento indicato dal documento.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 aprile 2017, mediante denunce UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017.

Matricole sospese o cessate e recupero dello sgravio

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che debba recuperare lo sgravio per i mesi precedenti la sospensione o la cessazione deve presentare l’istanza tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare. Verificata la spettanza del beneficio, la sede competente attribuisce il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati secondo questa modalità devono poi utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig per la fruizione del beneficio.

Operai non più in forza

Per gli operai non più in forza, il recupero del beneficio avviene nel primo flusso UniEmens utile, valorizzando gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, ma senza indicare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve invece essere valorizzato l’elemento NFOR, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.

Verifiche e conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere

Qualora sia accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti procedono al recupero delle somme indebitamente fruite e attivano, oltre a ciò, le necessarie segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Punti principali

Misura e ambito soggettivo

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016 la riduzione contributiva è confermata nella misura dell’11,50% per i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e del settore artigianato con codici da 41301 a 41305, purché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Il beneficio riguarda i soli operai occupati 40 ore settimanali e non si applica ai lavoratori a tempo parziale.

Base di calcolo e contributi esclusi

La base di calcolo della riduzione deve essere ridotta secondo le disposizioni richiamate dalla circolare e determinata al netto delle eventuali misure compensative spettanti. L’agevolazione non si applica al contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni per accedere al beneficio

L’accesso è subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. È richiesto il rispetto della disciplina sulla retribuzione imponibile e l’assenza, nel quinquennio precedente, di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La riduzione non spetta quando per gli stessi lavoratori sono previste altre specifiche agevolazioni contributive.

Esclusioni specifiche

La riduzione non spetta in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori ai quali si applica la riduzione d’orario. La nota richiama inoltre l’esclusione delle opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e lavori simili, con i relativi codici Ateco e codici statistici contributivi indicati in nota.

Domande, controlli e codice di autorizzazione

Le istanze per il 2016 devono essere inviate esclusivamente online tramite il modulo "Rid-Edil" nel cassetto previdenziale aziende. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato e definite entro il giorno successivo; in caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N, valido da agosto 2016 a marzo 2017. Le istanze già definite con CA 7N fino a dicembre 2016 vengono prorogate automaticamente fino a marzo 2017.

Utilizzo in UniEmens e termini

Lo sgravio, pur riferito al periodo gennaio-dicembre 2016, può essere esposto nelle denunce UniEmens dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Il codice causale L206 è utilizzabile solo fino alla competenza di dicembre 2016 per gli importi correnti, mentre per il recupero degli arretrati deve essere utilizzato il codice L207 nell’elemento indicato dalla circolare. Il beneficio può essere fruito entro il 16 aprile 2017 tramite denunce UniEmens con competenza fino a marzo 2017.

Casi di matricole sospese o cessate e recuperi

Per le matricole sospese o cessate, il recupero dello sgravio per i mesi anteriori alla sospensione o cessazione deve essere richiesto tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile della circolare. La sede competente, verificata la spettanza, attribuisce il codice 7N all’ultimo mese di attività della matricola. In caso di dichiarazioni non veritiere, le sedi competenti attivano anche l’autorità giudiziaria e recuperano le somme indebitamente fruite.

Operai non più in forza e procedura di regolarizzazione

Per gli operai non più in forza, il beneficio si recupera nel primo flusso UniEmens utile con gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza, senza valorizzare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero. Deve invece essere valorizzato l’elemento NFOR, che identifica gli operai non più in carico. I datori di lavoro autorizzati devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.