Circolare numero 22 del 31-01-2017
1. Premessa. 2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito. 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale. 4. Massimale di reddito annuo imponibile. 5. Contribuzione a saldo 6. Imprese con collaboratori. 7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. 9.Termini e modalità di versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2017 le aliquote contributive IVS dovute da artigiani e commercianti, il minimale e il massimale di reddito, le maggiorazioni e le riduzioni applicabili, nonché i termini e le modalità di versamento. Conferma inoltre la proroga del regime contributivo agevolato e richiama le regole per i collaboratori familiari, per gli affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
Aliquote contributive 2017 per artigiani e commercianti iscritti INPS
Aliquote contributive IVS 2017 per artigiani e commercianti
La circolare definisce la misura dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2017 dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Oltre alle aliquote ordinarie, disciplina i contributi aggiuntivi, il minimale e il massimale di reddito, il regime agevolato e le modalità di versamento.
Aliquote ordinarie e contributi aggiuntivi
Per effetto dell’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, le aliquote pensionistiche sono incrementate progressivamente fino al 24%; per il 2017 risultano pari al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti. Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni si applicano le aliquote ridotte del 20,55% e del 20,64%, riduzione valida fino alla fine del mese in cui compiono 21 anni.
Alla contribuzione ordinaria si aggiungono:
- lo 0,09% per gli iscritti alla gestione commercianti, quale aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, con obbligo prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- il contributo per le prestazioni di maternità, fissato in 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
La circolare richiama anche la riduzione del 50% dei contributi per artigiani e commercianti ultrasessantacinquenni già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, applicabile anche nel 2017.
Contribuzione sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato una variazione negativa dello 0,1% dell’indice dei prezzi al consumo; tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, l’adeguamento non può risultare inferiore a zero. Ne consegue che il reddito minimale annuo 2017 resta invariato rispetto al 2016 ed è pari a 15.548,00 euro.
Il minimale è determinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione in vigore al 1° gennaio 2017 (47,68 euro) e aggiungendo 671,39 euro.
Sulla base di tale minimale, il contributo annuo è così determinato:
- artigiani titolari e collaboratori over 21: 3.668,99 euro, di cui 3.661,55 euro IVS e 7,44 euro maternità;
- commercianti titolari e collaboratori over 21: 3.682,99 euro, di cui 3.675,55 euro IVS e 7,44 euro maternità;
- artigiani collaboratori under 21: 3.202,55 euro, di cui 3.195,11 euro IVS e 7,44 euro maternità;
- commercianti collaboratori under 21: 3.216,55 euro, di cui 3.209,11 euro IVS e 7,44 euro maternità.
Per i periodi inferiori all’anno solare, la circolare indica anche gli importi mensili corrispondenti. Il minimale e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sulla quota eccedente il minimale
Per il 2017 il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno, per la quota eccedente il minimale di 15.548,00 euro, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 46.123,00 euro.
Per i redditi superiori a tale soglia, l’aliquota aumenta di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992. Le aliquote risultano quindi:
- fino a 46.123,00 euro: 23,55% artigiani e 23,64% commercianti; 20,55% e 20,64% per gli under 21;
- oltre 46.123,00 euro: 24,55% artigiani e 24,64% commercianti; 21,55% e 21,64% per gli under 21.
Questo contributo è definito come contributo a conguaglio e, sommato al contributo sul minimale, va considerato acconto delle somme dovute sull’intero reddito d’impresa 2017.
Massimale imponibile e contributo massimo
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233/1990, la quota di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile è assoggettata a contribuzione solo fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per il 2017 il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro, dato dalla somma di 46.123,00 euro e 30.749,00 euro.
La circolare precisa che tali limiti sono individuali e vanno riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. Inoltre:
- i limiti individuali si applicano ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva a tale data;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente.
La circolare riporta anche il contributo massimo dovuto per ciascuna categoria, distinguendo artigiani e commercianti e la fascia di età dei collaboratori.
Contribuzione a saldo e differimento dei versamenti
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e si riferisce ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce. Pertanto, per i contributi 2017, il riferimento è ai redditi 2017 da dichiarare al fisco nel 2018.
Se i contributi versati sul minimale e a conguaglio risultano inferiori a quanto dovuto sull’intero reddito 2017, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
La circolare richiama la facoltà, prevista dall’art. 2 del D.L. n. 63/2002, di versare i contributi con scadenza IRPEF entro 30 giorni in più, applicando soltanto una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi. È precisato che tale maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione tramite modello F24, non solo ai casi di eccedenza a debito.
Imprese con collaboratori familiari
Quando il titolare si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale si determinano in modo diverso a seconda della struttura dell’impresa:
- nelle imprese familiari legalmente costituite, sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno, in base all’art. 230-bis c.c. e all’art. 5, comma 4, del TUIR;
- nelle aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato, purché il totale delle quote assegnate non superi il 49% del reddito globale dell’impresa; anche in tal caso i contributi sono calcolati sulla quota attribuita a ciascuno.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. Essi devono quindi versare solo i contributi IVS a percentuale sull’effettivo reddito, maggiorati del contributo maternità di 0,62 euro mensili.
Regime contributivo agevolato
La legge di stabilità 2017 non ha modificato il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014 e modificato dalla legge n. 208/2015; pertanto il regime si considera prorogato anche per il 2017, con la stessa disciplina già illustrata per il 2016.
La circolare ribadisce che l’accesso al regime è facoltativo e avviene tramite domanda dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti di legge. La riduzione contributiva è pari al 35%.
Il regime si applica:
- ai soggetti già beneficiari nel 2016, se permangono i requisiti di agevolazione fiscale e non è stata presentata rinuncia;
- a chi ha iniziato una nuova attività nel 2016 e intende beneficiare del regime nel 2017, purché la comunicazione di adesione sia presentata entro il 28 febbraio 2017;
- a chi avvia una nuova attività nel 2017, che deve comunicare l’adesione con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione, così da consentire la corretta tariffazione annuale.
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati con modello F24 alle seguenti scadenze:
- 16 maggio 2017;
- 21 agosto 2017;
- 16 novembre 2017;
- 16 febbraio 2018.
Tali date riguardano le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, compresi saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017, vanno invece versati nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche.
Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento; le informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, nella sezione "Dati del mod. F24", da cui è possibile anche visualizzare e stampare il modello PDF per il versamento.
Punti principali
Aliquote contributive e contributi accessori
Per il 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per artigiani e commercianti è pari al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti. Per i coadiuvanti/coadiutori under 21 si applicano aliquote ridotte (20,55% artigiani e 20,64% commercianti) fino alla fine del mese in cui compiono 21 anni. Rimangono inoltre dovuti lo 0,09% aggiuntivo per i soli commercianti ai fini dell’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività, prorogato fino al 31 dicembre 2018, e il contributo maternità di 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Contribuzione sul minimale di reddito
Per effetto del blocco dell’adeguamento ISTAT, il reddito minimale annuo 2017 resta invariato a 15.548,00 euro. Su tale base il contributo annuo dovuto è pari a 3.668,99 euro per artigiani titolari e collaboratori over 21, 3.202,55 euro per gli under 21; per i commercianti è pari a 3.682,99 euro per titolari e over 21 e 3.216,55 euro per gli under 21. La circolare riporta anche gli importi mensili da utilizzare per periodi inferiori all’anno solare. Il minimale e il relativo contributo vanno riferiti al reddito attribuito a ciascun soggetto operante nell’impresa.
Contribuzione sulla quota eccedente il minimale
Sulla parte di reddito d’impresa 2017 eccedente 15.548,00 euro e fino a 46.123,00 euro si applicano le medesime aliquote del 23,55% e 23,64%, ovvero 20,55% e 20,64% per gli under 21. Per i redditi superiori a 46.123,00 euro l’aliquota aumenta di un punto percentuale, arrivando al 24,55% per gli artigiani e al 24,64% per i commercianti, oppure al 21,55% e 21,64% per i collaboratori under 21. Tale contributo è qualificato come contributo a conguaglio e costituisce acconto sui contributi dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017.
Massimale di reddito imponibile e contributo massimo
Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il massimale annuo di reddito entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare indica i contributi massimi dovuti per ciascuna categoria, distinguendo artigiani e commercianti e la fascia di età dei collaboratori.
Saldo contributivo e maggiorazione per versamento differito
Se la somma dei contributi sul minimale e dei contributi a conguaglio versati non copre quanto dovuto sull’intero reddito 2017, occorre versare un saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi. I contributi con scadenza IRPEF possono essere versati con un differimento fino a 30 giorni applicando la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi. La circolare precisa che tale maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione tramite F24.
Imprese con collaboratori, affittacamere e produttori di assicurazione
Per le imprese familiari regolarmente costituite, i contributi di titolare e collaboratori si calcolano sulla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito, purché il totale attribuito non superi il 49% del reddito globale dell’impresa. Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo e versano solo contributi percentuali IVS sul reddito effettivo, oltre alla maternità di 0,62 euro mensili.
Regime contributivo agevolato e termini di adesione
Il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015, si considera prorogato anche per il 2017, in assenza di abrogazione espressa. La riduzione contributiva è del 35%. Per chi era già beneficiario nel 2016, il regime continua se permangono i requisiti e non è stata presentata rinuncia. Chi ha avviato una nuova attività nel 2016 e vuole usufruire dell’agevolazione nel 2017 deve aderire entro il 28 febbraio 2017. Chi avvia una nuova attività nel 2017 deve comunicare l’adesione con la massima tempestività dopo la ricezione del provvedimento di iscrizione.
Versamenti e canali operativi
I contributi vanno versati con modello F24 alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018 per le rate sul minimale. I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016 e acconti 2017, seguono invece i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Dal 2013 l’INPS non invia più le comunicazioni cartacee con dati e importi; tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, nella funzione "Dati del mod. F24", dalla quale è possibile anche stampare il modello di pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 17 del 31-01-2017
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 18 del 31-01-2017
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 19 del 31-01-2017
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 20 del 31-01-2017
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 21 del 31-01-2017
- Circolare · 31 gen 2017Circolare numero 23 del 31-01-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →