Circolare numero 17 del 31-01-2017
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il Durc on line. L’intervento ha riguardato in particolare l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dal D.M. 23 febbraio 2016 al D.M. 30 gennaio 2015 in materia di DURC on line. Viene chiarito l’ampliamento della verifica della regolarità contributiva per le imprese edili anche quando classificate in settori diversi ma tenute al CCNL edile, con conseguente adeguamento della procedura informatica. Inoltre, sono aggiornate le regole per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, estendendo le fattispecie considerate e eliminando la condizione dell’insinuazione al passivo per il riconoscimento della regolarità relativa ai debiti anteriori all’apertura della procedura o all’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Modifiche al DURC on line su Casse edili e procedure concorsuali
Modifiche al DURC on line introdotte dal D.M. 23 febbraio 2016
La circolare illustra le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015 in materia di DURC on line, con particolare riguardo all’estensione della verifica della regolarità contributiva per le imprese edili e all’aggiornamento della disciplina applicabile ai soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Il documento rinvia ai chiarimenti ministeriali già resi con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 e ne recepisce i contenuti operativi.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese dell’edilizia
L’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015 viene modificato per consentire ai soggetti interessati di verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse edili non soltanto per le imprese classificate o classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche per le imprese che, pur essendo classificate in un settore diverso, applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La circolare sottolinea che il legislatore ha voluto adeguare l’ambito della verifica al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione alle Casse edili e il correlato versamento contributivo spettano a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, anche quando l’adesione al contratto risulti espressa o implicita. In coerenza con tale impostazione, la procedura DURC on line dovrà essere adeguata dal sistema INPS, con il supporto condiviso in sede ministeriale anche con INAIL e Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
Sul piano operativo, la nuova soluzione informatica consentirà di estendere l’interrogazione alle Casse edili competenti sia per le imprese con c.s.c. 1/4.13.xx, sia per quelle diversamente classificate ma tenute agli obblighi contributivi verso le Casse in quanto applicano il CCNL edile. Ne discende che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali INAIL e INPS saranno comunque assoggettate al controllo presso le Casse edili.
Regolarità contributiva nelle procedure concorsuali
L’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 viene riscritto nei commi dedicati alle procedure concorsuali. La disciplina continua a riferirsi al fallimento con esercizio provvisorio e all’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ma viene estesa anche alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e all’amministrazione straordinaria prevista dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, relativa al risanamento delle grandi imprese in crisi.
La circolare chiarisce che, per queste procedure, la regolarità contributiva è riconosciuta con riferimento alle esposizioni debitorie maturate prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o prima della dichiarazione di apertura della procedura. Viene però eliminata la precedente condizione secondo cui i debiti dovevano risultare insinuati al passivo dagli enti previdenziali. Tale modifica è letta come funzionale alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e alla possibilità di un successivo ritorno in bonis, evitando che l’impresa, già in stato di insolvenza, resti priva della possibilità di ottenere il DURC e quindi di operare durante l’esercizio provvisorio.
Periodo di regolarità richiesto
Ai fini del rilascio dell’attestazione, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi relativi ai periodi successivi: dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, oppure dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La regolarità viene quindi valutata per i debiti contributivi maturati dopo tali momenti, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2015.
Decorrenza delle modifiche
Le nuove disposizioni trovano applicazione sia per le nuove richieste di verifica della regolarità contributiva sia per quelle già in istruttoria alla data di pubblicazione della circolare. In questo modo viene garantita un’applicazione immediata e uniforme delle innovazioni normative introdotte dal D.M. 23 febbraio 2016.
Punti principali
Estensione della verifica alle imprese del settore edile e a quelle che applicano il CCNL edile
Il D.M. 23 febbraio 2016 modifica l’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2015 per consentire la verifica della regolarità contributiva, oltre che per le imprese classificate o classificabili nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, anche per le imprese che, pur avendo una diversa classificazione previdenziale, applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. La circolare richiama il principio secondo cui l’iscrizione alle Casse edili e il relativo obbligo contributivo riguardano tutte le imprese che applicano il CCNL edile, anche in caso di adesione espressa o implicita delle parti del rapporto di lavoro.
Adeguamento della procedura DURC on line e coinvolgimento delle Casse edili
L’INPS dovrà adeguare la procedura DURC on line in modo da estendere l’interrogazione alle Casse edili competenti anche per le imprese non classificate nel settore edile ma tenute al versamento contributivo alle Casse in ragione dell’applicazione del CCNL edile. Di conseguenza, tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali INAIL e INPS saranno sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.
Nuova disciplina per le procedure concorsuali
L’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 viene modificato per includere, oltre al fallimento con esercizio provvisorio e all’amministrazione straordinaria del d.lgs. n. 270/1999, anche la liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e l’amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003, convertito dalla L. n. 39/2004, e successive modifiche, relativa al risanamento delle grandi imprese in crisi.
Eliminazione della condizione di insinuazione al passivo
Per le imprese interessate dalle procedure concorsuali considerate, la regolarità viene riconosciuta con riferimento alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, senza più richiedere che gli enti previdenziali risultino insinuati al passivo. La modifica è finalizzata a non compromettere la prosecuzione dell’attività d’impresa e la possibilità di un ritorno in bonis, evitando che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio sia vanificata dall’impossibilità di ottenere il DURC.
Periodo per il quale deve sussistere la regolarità contributiva
Ai fini dell’attestazione di regolarità, l’impresa deve risultare regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio oppure dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2015 come richiamato dalla circolare.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le disposizioni illustrate si applicano sia alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva sia a quelle già in istruttoria alla data di pubblicazione della circolare.
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