Cassazione Civile, Ordinanza n. 05845/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni di investimento in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina effettuate nel 2016. L'investitore aveva chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione per grave inadempimento della banca, ma il Tribunale aveva respinto le domande. In appello la banca era stata condannata a pagare una somma rilevante, ma la Cassazione, in un precedente giudizio, aveva cassato la decisione d'appello accogliendo il motivo sulla tempestività dell'appello. In sede di rinvio la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo idonea a far decorrere il termine la notifica della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto originario, non essendo provata la rinuncia al mandato del primo difensore. Con il presente ricorso il soccombente denuncia violazione dell'art. 163, primo comma, n. 3, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dato esecuzione al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e avrebbe trascurato plurimi indizi della rinuncia al mandato del primo difensore (intestazione del fascicolo, deposito della nomina del nuovo difensore, atti processuali successivi e risultanze del processo telematico).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che il giudice di rinvio si è attenuto a quanto già statuito in sede rescindente, rilevando l'assenza di prova documentale di un formale deposito della rinuncia al mandato da parte del primo difensore prima della notificazione della sentenza di primo grado. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, perché gli elementi fattuali invocati dal ricorrente erano stati già esaminati e valutati dal giudice di merito come non sufficienti a dimostrare la rinuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per dedotta violazione della norma sull'indicazione del domicilio eletto e del difensore; la Corte ha però ritenuto che non vi fosse violazione, poiché la notifica della sentenza al difensore originariamente indicato era idonea a far decorrere il termine per impugnare in assenza di prova della rinuncia al mandato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per atto difensivo in camera di consiglio; non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione della sentenza di primo grado è effettuata presso il difensore originariamente eletto, il termine breve per impugnare decorre se non risulta provato, con adeguato supporto documentale, che quel difensore abbia rinunciato al mandato prima della notifica.
- La rinuncia al mandato difensivo non può essere desunta in modo meramente presuntivo o da indizi deboli: occorre un accertamento di merito fondato su elementi processuali complessivamente idonei a dimostrare la cessazione del rapporto difensivo.
- Se la Corte di cassazione, in sede rescindente, ha già escluso la presenza in atti di prova documentale di una rinuncia al mandato, il giudice di rinvio non può riesaminare quel dato come se fosse ancora aperto, ma deve attenersi al principio di diritto fissato.
- Il vizio di omesso esame non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente considerato gli elementi allegati dalla parte e li abbia ritenuti, con motivazione congrua, non decisivi per dimostrare il fatto dedotto.
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