Sentenza del 13/06/2017 n. 4160 - Comm. Trib. Prov. Milano
Violazioni commesse da società commerciale estinta - Responsabilità della persona fisica che ha beneficiato dell'evasione - Non sussiste - Responsabilità di soggetti individuati ex lege diversi dalla società estinta - Possibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la possibilità di imputare alla persona fisica che abbia beneficiato dei proventi dell'evasione le imposte non pagate o le sanzioni relative a violazioni fiscali commesse da una società commerciale successivamente estinta. La sentenza esclude che il mero beneficio personale dall'evasione consenta automaticamente di trasferire alla persona fisica la responsabilità tributaria o sanzionatoria della società. Tuttavia, l'estinzione della società non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare le imposte evase e le violazioni commesse, quando la legge individui specifiche responsabilità in capo ad altri soggetti, quali amministratori, soci o liquidatori.
La decisione
È stata affermata la distinzione tra il semplice beneficiario dei proventi dell'evasione, che non può essere automaticamente chiamato a rispondere delle imposte e delle sanzioni della società, e i soggetti ai quali la legge attribuisce una responsabilità specifica. L'estinzione della società non preclude quindi l'accertamento fiscale: l'Amministrazione può procedere nei confronti di soggetti diversi dalla società estinta nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
Norme richiamate
Art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Responsabilità di amministratori, soci e liquidatori della società estinta
La norma presuppone proprio l'estinzione della società e consente di accertare la responsabilità di amministratori, soci e liquidatori per il pagamento delle imposte, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- L'estinzione di una società non cancella automaticamente le violazioni fiscali commesse né impedisce ogni successivo accertamento.
- La responsabilità tributaria e sanzionatoria non può essere trasferita automaticamente alla persona fisica solo perché ha beneficiato economicamente dell'evasione.
- Per coinvolgere amministratori, soci, liquidatori o altri soggetti è necessaria una specifica previsione normativa che individui presupposti, limiti e modalità della responsabilità.
- Occorre distinguere tra il beneficio di fatto derivante dall'evasione e la responsabilità giuridica: il primo, da solo, non basta a fondare l'obbligazione tributaria o la sanzione.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione può accertare l'imposta evasa dalla società estinta e rivolgersi ai soggetti legalmente responsabili, ma deve dimostrare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma applicabile.
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