Cassazione Penale, Sentenza n. 51180/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galdi aveva chiesto la riduzione della pena di un sesto ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la sua rinuncia all'appello (avvenuta dopo aver proposto l'impugnazione ma prima della trattazione del merito) realizza lo scopo deflattivo della norma e dunque deve essere equiparata alla mancata impugnazione. Contestava altresì l'applicazione del principio tempus regit actum in quanto il nuovo ius favorabile avrebbe dovuto operare già nella vacatio legis.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. riconosce la riduzione solo quando sussiste la mancata impugnazione (ovvero la sentenza di primo grado diventa irrevocabile per assenza di impugnazione) e che tale situazione va valutata secondo il principio tempus regit actum: il beneficio spetta solo per sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022. La rinuncia all'impugnazione già proposta non è equiparabile alla mancata impugnazione e quindi non dà diritto alla diminuzione. Di conseguenza il provvedimento impugnato è corretto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, codice di procedura penale
La norma prevede una ulteriore riduzione della pena di un sesto quando la sentenza di primo grado non è impugnata; la Corte interpreta che il presupposto è la "mancata impugnazione" e che il beneficio è applicabile solo se l'irrevocabilità della sentenza si perfeziona dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (principio tempus regit actum).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 24) - entrata in vigore 30/12/2022
Ha introdotto l'art. 442, comma 2-bis; la Corte mette in rilievo che la disciplina premiale ha efficacia secondo il principio tempus regit actum e che il legislatore ha voluto premiare la radicale assenza di impugnazione per effetto deflattivo.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
art. 2, quarto comma, codice penale (richiamato nel ragionamento sulla lex mitior)
Richiamato per distinguere la disciplina procedurale dalla lex mitior sostanziale: la retroattività della lex mitior in sede convenzionale riguarda norme sostanziali che definiscono reato e pena, non disposizioni procedurali come quella in esame.
Art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (menzionato nella motivazione)
Citato nel contesto del principio di retroattività della lex mitior sulla base dell'interpretazione convenzionale; la Corte ritiene non violato il principio nel caso di norma procedurale che non modifica la fattispecie incriminatrice o la pena sostanziale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 151/2023
Richiamata per affermare che la dilazione dell'entrata in vigore di un decreto-legge non determina necessariamente una successione di leggi che comporti l'applicazione retroattiva: non è lecito estendere l'effetto di efficacia retroattiva oltre i termini stabiliti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 16054/2023 Moccia; Sez. 4, n. 45725/2023 Binaj; Sez. 1, n. 42681/2023 Proshka)
Confermano l'interpretazione che la riduzione ex art. 442, comma 2-bis, spetta solo nei casi di mancata impugnazione e con irrevocabilità intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; escludono l'equiparazione della rinuncia all'impugnazione già proposta.
Massime di principio
- L'ulteriore diminuzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando la sentenza di primo grado resta senza impugnazione e diventa irrevocabile dopo l'entrata in vigore della norma; non si applica alla rinuncia dell'impugnazione già proposta.
- La rinuncia all'appello, se effettuata dopo aver effettivamente proposto l'impugnazione, non è equiparabile alla mancata impugnazione e pertanto non determina il beneficio premiale previsto dalla norma.
- Il principio tempus regit actum impone che l'applicazione di nuove disposizioni processuali favorevoli sia valutata rispetto al momento in cui la situazione (es. l'irrevocabilità della sentenza) si è realizzata: il beneficio non è automatico per sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore.
- Per conseguire il beneficio premiale, l'opzione più sicura è non proporre impugnazione (ove compatibile con la strategia difensiva), anziché proporre appello e poi rinunciarvi; scelta difensiva e valutazione strategica sono determinanti.
- Le possibilità di ottenere estensioni ermeneutiche o applicazioni anticipate del nuovo ius sono limitate: la Corte ritiene che eventuali interventi debbano provenire dal legislatore o dal giudice delle leggi, non dalla mera interpretazione della norma in sede esecutiva.
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