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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38718/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2/02/2023 che aveva rifiutato il riesame del sequestro probatorio disposto il 10/01/2023 (sequestro di due telefoni cellulari marca Samsung e di una borsa di tela), contestando la legittimità del provvedimento. Deducevano nullità e violazione di legge per mancata specificazione delle esigenze probatorie e degli indizi a sostegno dell'ipotesi di reato (art. 648-bis cod.pen., poi riqualificato in art. 512-bis), assenza di motivazione sulla finalità del sequestro, inesistenza di elementi a fondamento di un delitto presupposto e illegittima riqualificazione della fattispecie.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere aspecifici e manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la possibilità, in sede di misure cautelari e di riesame, di modificare la qualificazione giuridica del fatto disposta dal PM, purché la difesa abbia avuto tempestiva conoscenza e completa valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre affermato la legittimità del sequestro probatorio dei telefoni anche in assenza della prova che fossero corpo o pertinenza del reato, essendo sufficiente la possibilità di un rapporto con il reato, visto il rinvenimento di somme considerevoli e i rapporti degli indagati con soggetti della criminalità organizzata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma del codice penale richiamata quale reato inizialmente contestato (ricettazione/reati connessi); dalla sentenza emerge che la presenza della fattispecie contestata deve essere valutata in sede di merito, ma la mera riqualificazione in sede di cautela non è di per sé illegittima.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma cui è stata operata la riqualificazione; la Corte conferma che il giudice della cautela può modificare la qualificazione del fatto rispetto a quella del PM nell'ambito del procedimento incidentale senza violare il contraddittorio se la difesa ha potuto conoscere e valutare il materiale probatorio.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Rinvio alle fattispecie di motivo di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi invocati come aspecifici e manifestamente infondati, non conformi ai requisiti di specificità richiesti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la sintesi e il riassunto dei motivi in cassazione; utilizzata per la formulazione dei motivi riassunti nella memoria di ricorso.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio per cui la modifica della qualificazione giuridica del fatto non determina di per sé violazione del contraddittorio e del diritto di difesa se sono rispettati i criteri di tempestiva comunicazione e valutazione del materiale probatorio.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorsi ricadessero nella fattispecie di inammissibilità prevista.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari (applicazione, riesame, appello) il giudice può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal PM; tale riqualificazione è ammissibile se il contraddittorio è stato assicurato con tempestiva conoscenza e possibilità piena di valutazione del materiale probatorio da parte della difesa.
  • Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando gli oggetti sono provatamente corpo o pertinenza del reato, ma anche quando vi sia una ragionevole possibilità di rapporto tra le cose sequestrate e il reato (finalità investigativa nella individuazione di contatti e rapporti rilevanti).
  • La mera disponibilità di denaro non basta automaticamente a dimostrare un delitto presupposto; tuttavia, la presenza di somme rilevanti insieme ad altri elementi (rapporti con soggetti di criminalità organizzata, necessità di accertare contatti tramite telefoni) può giustificare il sequestro probatorio.
  • I ricorsi per cassazione devono essere formulati con sufficiente specificità: motivi vaghi o generici sono dichiarati inammissibili; va indicato con chiarezza l'errore di diritto o la violazione normativa contestata.
  • La difesa può far valere in sede di legittimità eventuali criticità sulla riqualificazione del reato o sulla fondatezza degli indizi, ma l'assenza di specificità nell'impugnazione rende improbabile l'accoglimento.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, valutate equitativamente dal giudice in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

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