Cassazione Penale, Sentenza n. 38718/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2/02/2023 che aveva rifiutato il riesame del sequestro probatorio disposto il 10/01/2023 (sequestro di due telefoni cellulari marca Samsung e di una borsa di tela), contestando la legittimità del provvedimento. Deducevano nullità e violazione di legge per mancata specificazione delle esigenze probatorie e degli indizi a sostegno dell'ipotesi di reato (art. 648-bis cod.pen., poi riqualificato in art. 512-bis), assenza di motivazione sulla finalità del sequestro, inesistenza di elementi a fondamento di un delitto presupposto e illegittima riqualificazione della fattispecie.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere aspecifici e manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la possibilità, in sede di misure cautelari e di riesame, di modificare la qualificazione giuridica del fatto disposta dal PM, purché la difesa abbia avuto tempestiva conoscenza e completa valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre affermato la legittimità del sequestro probatorio dei telefoni anche in assenza della prova che fossero corpo o pertinenza del reato, essendo sufficiente la possibilità di un rapporto con il reato, visto il rinvenimento di somme considerevoli e i rapporti degli indagati con soggetti della criminalità organizzata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma del codice penale richiamata quale reato inizialmente contestato (ricettazione/reati connessi); dalla sentenza emerge che la presenza della fattispecie contestata deve essere valutata in sede di merito, ma la mera riqualificazione in sede di cautela non è di per sé illegittima.
art. 512-bis cod. pen.
Norma cui è stata operata la riqualificazione; la Corte conferma che il giudice della cautela può modificare la qualificazione del fatto rispetto a quella del PM nell'ambito del procedimento incidentale senza violare il contraddittorio se la difesa ha potuto conoscere e valutare il materiale probatorio.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Rinvio alle fattispecie di motivo di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto i motivi invocati come aspecifici e manifestamente infondati, non conformi ai requisiti di specificità richiesti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi e il riassunto dei motivi in cassazione; utilizzata per la formulazione dei motivi riassunti nella memoria di ricorso.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio per cui la modifica della qualificazione giuridica del fatto non determina di per sé violazione del contraddittorio e del diritto di difesa se sono rispettati i criteri di tempestiva comunicazione e valutazione del materiale probatorio.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che i ricorsi ricadessero nella fattispecie di inammissibilità prevista.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari (applicazione, riesame, appello) il giudice può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal PM; tale riqualificazione è ammissibile se il contraddittorio è stato assicurato con tempestiva conoscenza e possibilità piena di valutazione del materiale probatorio da parte della difesa.
- Il sequestro probatorio è legittimo non solo quando gli oggetti sono provatamente corpo o pertinenza del reato, ma anche quando vi sia una ragionevole possibilità di rapporto tra le cose sequestrate e il reato (finalità investigativa nella individuazione di contatti e rapporti rilevanti).
- La mera disponibilità di denaro non basta automaticamente a dimostrare un delitto presupposto; tuttavia, la presenza di somme rilevanti insieme ad altri elementi (rapporti con soggetti di criminalità organizzata, necessità di accertare contatti tramite telefoni) può giustificare il sequestro probatorio.
- I ricorsi per cassazione devono essere formulati con sufficiente specificità: motivi vaghi o generici sono dichiarati inammissibili; va indicato con chiarezza l'errore di diritto o la violazione normativa contestata.
- La difesa può far valere in sede di legittimità eventuali criticità sulla riqualificazione del reato o sulla fondatezza degli indizi, ma l'assenza di specificità nell'impugnazione rende improbabile l'accoglimento.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, valutate equitativamente dal giudice in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso.
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