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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-753/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 aprile 2026. — Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. contro MS et MS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Protezione dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto di credito – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Circostanze che possono giustificare che non si tenga conto della scadenza del termine di prescrizione – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto di accesso a un giudice – Arricchimento senza causa. — Causa C-753/24

Giurisprudenza europea62024CJ0753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia su una controversia tra una banca e due consumatori dopo la declaratoria di nullità di un mutuo indicizzato in valuta estera per clausole abusive. Viene ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione un meccanismo nazionale che, in circostanze eccezionali e per equità, consenta al giudice di non tener conto della prescrizione del credito restitutorio della banca. Restano però imprescindibili la tutela effettiva del consumatore e l’assenza di ostacoli sproporzionati all’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13.

Prescrizione del credito restitutorio del professionista dopo la nullità di un mutuo per clausole abusive: compatibilità con la direttiva 93/13 di una regola nazionale di equità che consenta di disapplicare la prescrizione in casi eccezionali.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché i principi di effettività, proporzionalità e certezza del diritto e il diritto di accesso a un giudice, ostino a una normativa nazionale che consenta al giudice, in circostanze eccezionali e per ragioni di equità, di accogliere la domanda di restituzione del professionista verso il consumatore relativa a prestazioni eseguite in base a un contratto di mutuo dichiarato nullo per clausole abusive, nonostante la prescrizione del credito del professionista.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, del diritto di accesso a un giudice e dei principi di proporzionalità e certezza del diritto, non osta in linea di principio a una norma nazionale che, in casi eccezionali e per ragioni di equità, consenta di accogliere la domanda restitutoria del professionista nonostante la prescrizione del suo credito, purché il giudice nazionale, nell’applicare tale norma, adotti tutte le misure necessarie affinché l’esercizio dei diritti del consumatore conferiti dalla direttiva non sia reso eccessivamente difficile o praticamente impossibile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Prescrizione del credito restitutorio del professionista dopo la nullità di un mutuo per clausole abusive

La Corte di giustizia, nona sezione, si pronuncia in via pregiudiziale su una controversia tra una banca polacca e due consumatori relativa alla restituzione delle prestazioni erogate in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato nullo per la presenza di clausole abusive. Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una norma nazionale che consenta, in casi eccezionali e per ragioni di equità, di disapplicare la prescrizione del credito del professionista.

Fatti e procedimento principale

Nel 2007 i consumatori avevano stipulato con il dante causa della PKO Bank un mutuo indicizzato al franco svizzero. Nel 2017 essi hanno promosso un’azione per far dichiarare l’invalidità del contratto a causa di clausole abusive; il Tribunale regionale di Varsavia ha poi dichiarato nullo il contratto e condannato la banca a restituire le somme versate dai consumatori, oltre agli interessi legali di mora.

Parallelamente, la banca ha proposto un’azione autonoma per ottenere, in caso di accertata nullità del mutuo, la restituzione del capitale erogato ai consumatori con interessi legali. I consumatori hanno eccepito la prescrizione del credito della banca, invocando il termine triennale previsto dal codice civile polacco. Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo il diritto nazionale, il giudice può eccezionalmente non tener conto della prescrizione per ragioni di equità, ma dubita della compatibilità di tale meccanismo con la direttiva 93/13 e con i principi di effettività e certezza del diritto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • le disposizioni del codice civile polacco in materia di nullità del contratto, prescrizione dei crediti, regola di equità che consente di non tener conto della prescrizione, e arricchimento senza causa.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disciplina nazionale che permette al giudice di accogliere, in via eccezionale e per equità, la domanda di restituzione del professionista nonostante la prescrizione del credito sia incompatibile con il diritto dell’Unione, perché potrebbe creare incertezza per il consumatore, dissuaderlo dall’agire e incidere sul suo diritto di difesa.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che, in assenza di armonizzazione completa, le modalità di attuazione della tutela garantita dalla direttiva 93/13 rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui una clausola abusiva va considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita; la sua eliminazione deve quindi comportare il ripristino della situazione di fatto e di diritto in cui il consumatore si sarebbe trovato senza quella clausola. Da ciò deriva, quando il contratto è nullo nella sua interezza, un effetto restitutorio reciproco tra le parti.

La Corte sottolinea che la restituzione a favore del professionista non è, di per sé, incompatibile con la direttiva 93/13, poiché serve anche a evitare un arricchimento senza causa del consumatore. In questa prospettiva, una norma nazionale che consenta di non opporre la prescrizione in circostanze eccezionali e per ragioni di equità non è, in linea di principio, contraria al diritto dell’Unione.

Quanto alla certezza del diritto, la Corte osserva che la possibilità di una valutazione giudiziale discrezionale può incidere sulla prevedibilità dei rapporti giuridici, ma non è di per sé vietata, purché tale valutazione si fondi su criteri oggettivi stabiliti dalla legge. Nel caso di specie, rilevano i criteri indicati dal codice civile polacco: durata del termine di prescrizione, tempo trascorso dopo la scadenza e ragioni dell’inerzia del creditore, incluse le condotte del debitore.

La Corte precisa tuttavia che questa regola deve essere applicata nel rispetto del principio di effettività. Ciò significa che il meccanismo nazionale non deve rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio dei diritti che la direttiva conferisce al consumatore. In particolare, non devono gravare sul consumatore costi processuali o onorari tali da dissuaderlo dal far valere utilmente i propri diritti nel giudizio promosso dal professionista.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività, tenuto conto del diritto di accesso a un giudice e dei principi di proporzionalità e certezza del diritto, non ostano in linea di principio a una disciplina nazionale come quella polacca. Tuttavia, il giudice nazionale deve adottare tutte le misure necessarie affinché l’applicazione della regola di equità non comprometta, in concreto, la tutela effettiva del consumatore.

Principi affermati

  • La restituzione reciproca delle prestazioni conseguente alla nullità di un contratto per clausole abusive è compatibile con la direttiva 93/13.
  • La prescrizione del credito del professionista può, in casi eccezionali, non essere considerata se la legge nazionale lo prevede per ragioni di equità.
  • Tale meccanismo è ammissibile solo se basato su criteri oggettivi e se non pregiudica l’effettività della tutela del consumatore.
  • Il consumatore non deve essere dissuaso dall’esercitare i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 da costi o incertezze eccessivi.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivemutuo bancarioprescrizionediritto processuale civile

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